Provvedimento del 04/07/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento definisce termini, modalità tecniche, tipologie di invio e misure di sicurezza per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture elettriche. La comunicazione è effettuata mensilmente da Acquirente Unico S.p.A. tramite SID, con invii ordinari o di annullamento, entro il giorno 15 di ogni mese, secondo le specifiche tecniche dell’allegato A.
Comunicazione telematica mensile dei dati sul canone TV da parte di Acquirente Unico S.p.A.
Comunicazione telematica dei dati sul canone TV da parte di Acquirente Unico S.p.A.
Il provvedimento disciplina gli obblighi di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche. Esso definisce soggetto obbligato, modalità di invio, termini, gestione degli errori, trattamento dei dati e profili di sicurezza, in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94.
Quadro normativo e finalità
Il provvedimento trova fondamento nell’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha introdotto la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo in presenza di un’utenza elettrica nel luogo di residenza anagrafica del soggetto e ha previsto il pagamento del canone TV in dieci rate mensili mediante addebito in fattura da parte delle imprese elettriche.
Il decreto ministeriale n. 94 del 2016 ha demandato ad un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione di termini e modalità di trasmissione dei dati. Il presente atto è quindi adottato per stabilire le regole operative della comunicazione mensile all’Agenzia.
Soggetto obbligato e oggetto della comunicazione
L’unico soggetto obbligato alla trasmissione è Acquirente Unico S.p.A., che deve inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto n. 94 del 2016.
La trasmissione riguarda i dati di dettaglio relativi:
- al canone addebitabile ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto n. 94 del 2016;
- al canone accreditabile ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del medesimo decreto;
- riferiti alle fatture emesse dalle imprese elettriche del mese precedente.
Le specifiche tecniche sono contenute nell’allegato A.
Modalità di trasmissione
La comunicazione deve essere effettuata tramite il Servizio Interscambio Dati (SID), nella modalità di scambio dati FTP, con protezione del canale trasmissivo mediante tecnologia VPN IPsec in modalità site-to-site.
Tipologie di invio
Sono previste due tipologie di invio:
- invio ordinario, con cui si trasmettono i dati richiesti; è possibile effettuare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento e i dati delle successive comunicazioni si aggiungono a quelli già trasmessi;
- invio di annullamento, con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria errata, già trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.
Termini di trasmissione e gestione degli errori
Acquirente Unico S.p.A. deve trasmettere i dati entro il giorno 15 di ogni mese, con riferimento al mese precedente.
Per il solo anno 2016, la trasmissione dei dati relativi al primo mese di addebito doveva essere effettuata entro il secondo mese successivo, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto n. 94 del 2016.
In caso di problemi tecnici o di esito negativo, sono previste le seguenti regole:
- se l’intero file inviato entro i termini viene scartato, Acquirente Unico S.p.A. deve effettuare un nuovo invio ordinario entro 5 giorni successivi ai termini originari;
- se la segnalazione di errore dell’Agenzia delle entrate arriva dopo i termini ordinari, il nuovo invio ordinario va effettuato entro 5 giorni dalla segnalazione;
- se vi sono esiti negativi su singole posizioni, la correzione dei dati trasmessi entro i termini deve avvenire entro 5 giorni successivi ai termini originari;
- se la segnalazione di errore arriva dopo i termini, anche in questo caso il nuovo invio ordinario deve avvenire entro 5 giorni dalla segnalazione;
- l’annullamento dei dati trasmessi entro i termini deve essere effettuato entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Trattamento dei dati
I dati trasmessi, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, confluiscono nel sistema informativo di gestione del canone TV.
Essi sono utilizzati per:
- attività di controllo sul corretto versamento del canone da parte dei contribuenti;
- verifica del corretto addebito del canone da parte delle imprese elettriche;
- fornitura di informazioni e assistenza ai cittadini.
Tali finalità sono richiamate in coerenza con i commi 6, 7 e 9 dell’articolo 5 del decreto n. 94 del 2016.
Sicurezza dei dati e conservazione
La sicurezza della trasmissione è assicurata dal canale SID con misure di controllo degli accessi e cifratura del canale e dei dati.
La sicurezza degli archivi del sistema informativo di gestione del canone TV è garantita mediante:
- sistema di autorizzazione degli accessi;
- tracciamento delle operazioni;
- monitoraggio delle operazioni.
I dati sono conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento.
Modifiche alle specifiche tecniche
Eventuali modifiche alle specifiche tecniche dell’allegato A vengono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e comunicate conseguentemente.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra le principali fonti:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
- regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246;
- legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94.
Il provvedimento precisa inoltre che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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