Cassazione Penale, Sentenza n. 15343/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riconoscimento della continuazione tra più reati di spaccio commessi in periodi ravvicinati e nello stesso contesto territoriale (Taranto), ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente ha censurato il rigetto dell'istanza da parte del giudice dell'esecuzione sostenendo che i reati sono stati commessi nello stesso contesto territoriale e con stretta contiguità temporale, che le condotte sono riconducibili alla stessa norma incriminatrice e che la sola distanza temporale non esclude il vincolo della continuazione. È stato prodotto anche un certificato SERD attestante diagnosi di dipendenza da gioco d'azzardo e disturbo da uso moderato di alcool, rilevato dal difensore come elemento che il giudice avrebbe trattato in modo contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato affetto da carenza motivazionale. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha sovrastimato il rilievo della distanza temporale senza confrontarsi con il riconoscimento della continuazione svolto in sede di cognizione (una delle sentenze di merito aveva già unificato fatti dal 2017 all'agosto 2019). La Corte ha inoltre richiamato i principi di diritto secondo cui il giudice dell'esecuzione deve motivare se intende discostarsi dalla valutazione già formulata in sede di cognizione e che la continuazione va accertata in base alla riconducibilità delle singole violazioni a un unico atto volitivo, non sulla base del mero movente. In conseguenza, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice applicata ai delitti di spaccio; il giudizio di continuazione riguarda reati commessi con riferimento alla stessa norma e valutazione se le violazioni siano riconducibili a un unico disegno criminoso.
Principio di giurisprudenza della Corte di cassazione (richiamato, es. Sez.1, n. 2867/2023; Sez.1, n. 54106/2017; Sez.1, n. 19358/2012)
In sede esecutiva il giudice deve valutare il riconoscimento del vincolo di continuazione già avvenuto in sede di cognizione; se intende non seguirlo, è tenuto a motivare espressamente il dissenso e valutare i profili di omogeneità o discontinuità tra le condotte.
Principio consolidato (Sez.1, n. 785 del 06/02/1996)
Per la continuazione non è rilevante il mero movente: è necessario che le singole violazioni siano rapportabili a un unico atto volitivo, cioè previste ed elaborate come momenti di un programma criminoso unitario.
Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013
Richiamata in relazione alla necessità di rinvio in diversa persona giudicante (implicazioni sulla competenza/composizione giudicante in sede di rinvio).
Massime di principio
- La semplice distanza temporale tra reati, da sola, non esclude il riconoscimento della continuazione: va valutata insieme ad altri indici (contesto territoriale, caratteristiche delle condotte, modus operandi, concorso di persone, riconoscimenti effettuati in sede di cognizione).
- Se in sede di cognizione un giudice ha già riconosciuto la continuazione tra reati che ricadono anche nella domanda esecutiva, il giudice dell'esecuzione che intende non seguirne il criterio è tenuto a motivare espressamente il perché del disallineamento rispetto alla valutazione di merito.
- Per configurare la continuazione occorre dimostrare che le singole violazioni siano state deliberate come momenti di un progetto criminoso unitario (un "atto volitivo" unitario); l'identità del movente non è di per sé sufficiente.
- In una domanda di riconoscimento della continuazione è utile produrre e mettere in rilievo: le sentenze di merito che hanno già valutato la continuità, elementi che dimostrino la contiguità territoriale e fattuale, somiglianze nel modus operandi, nonché documentazione che possa spiegare comportamenti ripetuti (es. certificazioni mediche/psicologiche), ma tali elementi devono essere collegati logicamente alla tesi della unitarietà del disegno criminoso.
- Il difensore dovrebbe chiedere al giudice dell'esecuzione un'analisi comparativa puntuale tra le sentenze di condanna e le singole condotte contestate per evidenziare il nesso funzionale e finalistico necessario al riconoscimento della continuazione.
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