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Sentenza

Sentenza del 07/03/2024 n. 6865 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2004 e 2005 relativi a due lotti per i quali il Comune aveva ritenuto dovuto l'imposta per parziale versamento, in quanto i terreni erano qualificati come edificabili nel piano regolatore comunale (PRG). La contribuente contestava la qualificazione urbanistica e l'utilizzabilità delle delibere consiliari invocate dal Comune; in appello la Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione alla contribuente ritenendo che il Comune non avesse dimostrato l'edificabilità, mentre la Corte di cassazione aveva ritenuto che, nelle annualità 2004-2005, i lotti dovevano considerarsi edificabili in quanto così qualificati nel PRG adottato dal Comune con le delibere consiliari n.24 e 52 del 2002, indipendentemente dalle vicende successive (annullamenti/regionali). La contribuente ha poi chiesto la revocazione dell'ordinanza della Sez. V n. 8626/2019 della Corte di cassazione sostenendo un errore di percezione circa la natura delle delibere comunali (adozione vs mero recepimento).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di revocazione. Ha ritenuto che la censura sollevata dalla contribuente non denunciava un errore di fatto ma una questione di qualificazione giuridica delle delibere comunali (valutazione non sindacabile in sede di revocazione). La Corte ha richiamato il principio per cui, ai fini ICI, l'edificabilità si desume dalla qualificazione attribuita nel PRG adottato dal Comune nella specifica annualità d'imposta, indipendentemente dall'approvazione regionale o da successivi eventi che abbiano modificato la classificazione del suolo. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di lite (Euro 3.100,00 più Euro 200,00 per spese vive e accessori) e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma che disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione; la Corte rileva che la revocazione è ammessa per errori di fatto e non per questioni di diritto/qualificazione giuridica.

  • art. 395 c.p.c. n. 4

    Prevede l'errore di fatto idoneo alla revocazione; la Corte ha ritenuto che nel caso non si tratti di errore di percezione di un fatto decisivo, ma di valutazione giuridica, quindi inammissibile.

  • D.L. 30/09/2005 n. 203, art. 11‑quaterdecies, comma 11 (conv. L. 2/12/2005 n. 248)

    Recensione normativa utilizzata dalla Corte per sostenere l'interpretazione autentica secondo cui, ai fini ICI, l'edificabilità si desume dalla qualificazione attribuita nel PRG adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale.

  • art. 36, comma 2 del D.L. 4/07/2006 n. 223 (conv. L. 4/08/2006 n. 248)

    Richiamato insieme al D.L. 2005 per confermare l'interpretazione che l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica (adozione del PRG) è sufficiente per rilevare l'effetto sull'imponibile ICI.

  • D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, art. 2, comma 1, lett. b

    Norma base sull'ICI; la Corte interpreta la determinazione della base imponibile in coerenza con le modifiche/interpretazioni legislative successive che privilegiano la qualificazione urbanistica comunale adottata.

  • Sez. U. n. 25506 del 30/11/2006

    Giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata per sostenere che l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica può far lievitare il valore venale e giustificare il prelievo per l'anno e che le vicende successive del piano non danno diritto automatico al rimborso per gli anni pregressi.

  • D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 59, comma 1, lett. f

    Citato come possibile base normativa per il Comune qualora volesse riconoscere rimborsi, ma non vincolante per l'obbligo di restituzione a seguito di successive variazioni del PRG.

  • Sez. U. n. 4413 del 07/03/2016

    Principio secondo cui in sede di revocazione non è configurabile errore di fatto quando si tratta di valutazioni giuridiche; richiamata dalla Corte per delimitare l'ambito della revocazione.

  • Sez. 3, n. 10040 del 29/03/2022

    Giurisprudenza che conferma l'esclusione dalla revocazione degli errori consistenti in valutazioni di merito/giuridiche e la necessità di un effettivo errore di fatto per ammettere la revocazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17)

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per l'ICI/IMU, l'edificabilità ai fini della determinazione della base imponibile si desume dalla qualificazione attribuita al terreno nel piano regolatore comunale adottato nella specifica annualità d'imposta, anche se il piano non è ancora stato approvato dalla Regione o se successivamente subisce modifiche o annullamenti.
  • Eventuali vicende successive (annullamento della delibera di approvazione regionale, modifiche del PRG) normalmente incidono sulle annualità successive e non danno automaticamente diritto al rimborso delle imposte relative ad anni anteriori, salvo che il Comune non riconosca espressamente rimborsi o sussistano altre condizioni normative particolari.
  • In sede di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione (art. 391‑bis c.p.c.), è ammesso solo l'errore di fatto (art. 395 c.p.c., n.4): non costituiscono motivo di revocazione le errate qualificazioni giuridiche o le valutazioni di diritto/merito già compiute dalla Corte.
  • Se si vuole contestare la qualificazione giuridica di atti amministrativi (es. natura di una delibera comunale), la via corretta è il sindacato in sede di merito o i normali rimedi di impugnazione (TAR, Corte di cassazione), non la revocazione della sentenza della Cassazione fondata su presunti errori di diritto.
  • Per il contribuente: conservare e produrre documentazione amministrativa comprovante lo stato reale del procedimento urbanistico nella specifica annualità (delibere, pubblicazioni, atti di adozione/approvazione) è essenziale; per l'ente locale: dimostrare la qualificazione urbanistica valida nella specifica annualità per fondare l'accertamento.
  • In caso di dubbio sulla qualificazione di un atto amministrativo, è opportuno esperire tempestivamente i rimedi amministrativi/giurisdizionali e non confidare nella revocazione di una sentenza definitiva della Cassazione per ottenere la riforma per errori di diritto.

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