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Direttiva 2023/544

Direttiva delegata (UE) 2023/544 della Commissione del 16 dicembre 2022 che modifica la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative all’uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023L0544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata aggiorna l’allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, ridefinendo varie esenzioni al divieto di impiego di sostanze pericolose nei veicoli immessi sul mercato. L’intervento riguarda soprattutto il piombo in leghe di alluminio, leghe di rame e accumulatori, con alcune esenzioni confermate, altre scadute o distinte in nuove sottovoci, e con nuove date di scadenza o di riesame. La direttiva impone agli Stati membri il recepimento entro il 1° giugno 2023 ed entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, con aggiornamento e limitazione di talune esenzioni relative all’uso del piombo, del cromo esavalente, del mercurio e del cadmio nei veicoli e nei pezzi di ricambio.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli fuori uso e, in particolare, ai materiali e componenti dei veicoli immessi sul mercato nell’ambito della direttiva 2000/53/CE. Incide sui costruttori, sui fornitori di componenti, sugli operatori del mercato dei pezzi di ricambio e, indirettamente, sugli Stati membri chiamati a recepire le modifiche e a far rispettare i divieti sulle sostanze pericolose. Restano rilevanti le esclusioni e deroghe elencate nell’allegato II, che individua i materiali e componenti ai quali non si applica il divieto generale dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.

Direttiva delegata (UE) 2023/544: esenzioni relative al piombo nei veicoli fuori uso

La direttiva delegata (UE) 2023/544 modifica la direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, intervenendo sull’allegato II che contiene l’elenco dei materiali e componenti esclusi dal divieto generale di impiego di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003. L’atto è adottato alla luce del progresso tecnico e scientifico e mira a rivedere, restringere o rendere temporanee alcune esenzioni, soprattutto per il piombo.

Obiettivo e contesto normativo

Il considerando richiama l’obbligo, previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, di impedire la presenza di determinate sostanze pericolose nei materiali e componenti dei veicoli. La Commissione, dopo aver valutato varie esenzioni dell’allegato II, conclude che per alcune applicazioni esistono alternative adeguate, mentre per altre non sono ancora disponibili sostituti idonei; di conseguenza, l’allegato viene aggiornato con scadenze, riesami e nuove sottovoci per rendere più coerente la disciplina delle deroghe.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i materiali e componenti dei veicoli rientranti nella direttiva 2000/53/CE e, più precisamente, le esenzioni al divieto di sostanze pericolose applicabili a:

  • veicoli omologati in date specifiche indicate in tabella;
  • veicoli immessi sul mercato prima di determinate date, per i pezzi di ricambio;
  • particolari categorie di accumulatori, componenti elettronici, saldature, rivestimenti e materiali metallici.

Restano applicabili le esclusioni e i limiti espressamente indicati nell’allegato, inclusi i rinvii a specifiche note tecniche e a soglie quantitative. La direttiva richiama inoltre il regolamento (UE) 2018/858 per la definizione dei veicoli per uso speciale ai fini della nuova voce sugli accumulatori a 24 V.

Modifiche principali alle esenzioni sul piombo

La parte più rilevante dell’intervento concerne il piombo come elemento di lega e nei componenti:

  • per l’acciaio e l’acciaio galvanizzato sono mantenute esenzioni per contenuti massimi dello 0,35 % di piombo;
  • per l’alluminio destinato a lavorazione meccanica resta la soglia del 2 % di piombo in alcune fattispecie di pezzi di ricambio, mentre per l’alluminio contenente fino all’1,5 % di piombo è confermata un’ulteriore esenzione per pezzi di ricambio destinati a veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008;
  • la voce 2.c) i) introduce/rafforza l’esenzione per leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica contenenti fino allo 0,4 % di piombo, con scadenza collegata ai veicoli omologati prima del 1° gennaio 2028 e ai relativi pezzi di ricambio.

Per la voce 2.c) ii), relativa alle leghe di alluminio non incluse nella voce 2.c) i), la nota precisa che l’esenzione riguarda il piombo non introdotto intenzionalmente ma presente a causa dell’uso di alluminio riciclato. La voce 3 conferma l’esenzione per le leghe di rame contenenti al massimo il 4 % di piombo; la relativa nota indica un riesame nel 2025.

Nuova disciplina per gli accumulatori

La direttiva interviene in modo significativo sulla voce 5 dell’allegato II, distinguendo tra due situazioni:

  • la voce 5.b) i) riguarda il piombo negli accumulatori utilizzati in applicazioni a 12 V e, per i veicoli per uso speciale di cui al regolamento (UE) 2018/858, in applicazioni a 24 V;
  • la voce 5.b) ii) disciplina il piombo negli accumulatori utilizzati in applicazioni non comprese nelle voci 5.a) e 5.b) i), con esenzione per veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio.

La scelta di sdoppiare la precedente voce 5.b) risponde all’esigenza di rendere il quadro più coerente e di distinguere le applicazioni in cui l’uso del piombo è ancora giustificato da quelle in cui può essere progressivamente eliminato.

Saldature, componenti elettronici e altre esenzioni tecniche

L’allegato conserva numerose deroghe tecniche per il piombo nelle saldature e nei componenti elettronici, tra cui:

  • saldature per collegare componenti elettrici ed elettronici a schede elettroniche;
  • rifiniture su terminazioni di componenti e su pin;
  • saldature in applicazioni elettriche diverse da quelle su schede elettroniche o su vetro;
  • saldature su vetro, vetro laminato e applicazioni di riscaldamento;
  • saldature ad alta temperatura di fusione;
  • sistemi di connettori a pin conformi;
  • connessioni Flip Chip e casi specifici legati alla tecnologia dei semiconduttori.

Molte di queste esenzioni sono soggette a termini di applicazione limitati a veicoli omologati prima di date determinate, oppure a clausole di riesame o a note con soglie quantitative, come il limite medio di 60 g per veicolo richiamato nelle note 5 e 6.

Cromo esavalente, mercurio e cadmio

La direttiva non riguarda solo il piombo, ma aggiorna anche altre esenzioni dell’allegato II:

  • il cromo esavalente resta ammesso in taluni rivestimenti anticorrosione e nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio dei frigoriferi ad assorbimento, con scadenze differenziate per le diverse tipologie di veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e del 1° gennaio 2026;
  • il mercurio continua a essere consentito in lampade a luminescenza per proiettori e in tubi fluorescenti nei visualizzatori del quadro strumenti, per veicoli omologati prima del 1° luglio 2012;
  • il cadmio rimane ammesso negli accumulatori per veicoli elettrici come pezzi di ricambio per veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008.

Termine di recepimento, comunicazioni e pubblicazione

Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° giugno 2023 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono attuare il risultato imposto dalla direttiva lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II della direttiva 2000/53/CE, che elenca i materiali e componenti dei veicoli cui non si applica il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). L’intervento mira ad adeguare le esenzioni al progresso tecnico e scientifico, in particolare per il piombo.

Esenzioni sul piombo in leghe di alluminio

Sono confermate o modificate le esenzioni per l’uso del piombo in acciaio e alluminio, con particolare rilievo per le leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica. La voce 2.c) i) riguarda leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica contenenti fino allo 0,4 % di piombo, con esenzione per veicoli omologati prima del 1° gennaio 2028 e loro pezzi di ricambio. La voce 2.c) ii) riguarda leghe di alluminio non incluse nella voce 2.c) i), sempre fino allo 0,4 % di piombo; la nota specifica che si applica alle leghe in cui il piombo non è introdotto intenzionalmente ma deriva dall’uso di alluminio riciclato.

Esenzioni sul piombo in leghe di rame e altri componenti metallici

La voce 3 conferma l’esenzione per leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso; la nota prevede il riesame nel 2025. Restano inoltre disciplinate le esenzioni per cuscinetti e pistoni, sedi di valvole, masse smorzanti e altri componenti metallici, con applicazione limitata ai veicoli immessi sul mercato o omologati prima delle date indicate nella tabella dell’allegato II.

Nuova articolazione delle esenzioni per gli accumulatori

La precedente voce 5.b è suddivisa in due sottovoci per assicurare un quadro coerente: la voce 5.b) i) riguarda il piombo negli accumulatori utilizzati in applicazioni a 12 V e negli accumulatori a 24 V nei veicoli per uso speciale definiti dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/858; la voce 5.b) ii) riguarda gli accumulatori per applicazioni non incluse nelle voci 5.a) e 5.b) i), con esenzione per veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio. La nota prevede un livello soglia medio di 60 g per veicolo in correlazione con altre voci elencate.

Esenzioni su saldature, componenti elettronici e vetro

L’allegato mantiene numerose esenzioni per il piombo nelle saldature e nei componenti elettrici ed elettronici: saldature su schede elettroniche, rifiniture di terminali, applicazioni elettriche su vetro, saldature ad alta temperatura di fusione, sistemi di connettori a pin, configurazioni Flip Chip, dissipatori di calore e applicazioni su vetro laminate. Molte di queste esenzioni sono limitate a veicoli omologati prima di specifiche date, in genere tra il 2011 e il 2024, e alcune sono soggette alla nota sul superamento della soglia media di 60 g per veicolo.

Esenzioni per cromo esavalente, mercurio e cadmio

Sono mantenute esenzioni per il cromo esavalente in rivestimenti anticorrosione e in sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento, con date di scadenza differenziate per i veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e del 1° gennaio 2026. Sono inoltre previste esenzioni per il mercurio in lampade a luminescenza per proiettori e tubi fluorescenti nei visualizzatori del quadro strumenti, e per il cadmio negli accumulatori per veicoli elettrici come pezzi di ricambio per veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008.

Recepimento nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 1° giugno 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Gli Stati membri devono inoltre inserire un riferimento alla direttiva nelle norme di recepimento o apporlo all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite a livello nazionale, e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienterifiutiindustria automobilisticasostanze pericoloseomologazione dei veicoli

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