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Circolare

Circolare numero 58 del 9-3-1999

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 . Ultime tre mensilità e trattamento speciale di integrazione salariale. Termini per la presentazione della domanda: prescrizione e decorrenza.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti delle sentenze della Corte di Giustizia Europea sulla prestazione sostitutiva delle ultime tre mensilità prevista dal d.lgs. n. 80/1992. Vengono specificati i rapporti con l’indennità di mobilità e con il trattamento C.I.G.S., precisando che l’incumulabilità con la C.I.G.S. vale solo per i periodi coincidenti con gli ultimi tre mesi di rapporto. Sono inoltre indicati in modo puntuale i termini di prescrizione annuale per la presentazione delle domande e le modalità di decorrenza nei diversi casi di insolvenza del datore di lavoro, nonché i criteri per l’esame delle domande di riesame.

Precisazioni sulla corresponsione delle ultime tre mensilità e sui termini di domanda

Precisazioni sulla corresponsione delle ultime tre mensilità in caso di insolvenza del datore di lavoro

La circolare fornisce chiarimenti applicativi in relazione alle disposizioni introdotte con la circolare n. 55 del 5 marzo 1998, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea del 10 luglio 1997 (cause C-94/95, C-95/95, C-261/95 e C-373/95). L’intervento riguarda la prestazione sostitutiva delle ultime tre mensilità prevista dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, con particolare attenzione alla cumulabilità con altri trattamenti e ai termini per la presentazione delle domande.

Cumulabilità con indennità di mobilità e trattamento C.I.G.S.

La circolare ribadisce che le ultime tre mensilità sono cumulabili con l’indennità di mobilità prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, per i tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro. Viene inoltre precisato che l’incumulabilità con il trattamento C.I.G.S., richiamata dall’art. 2, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 80/1992, non opera in modo assoluto, ma solo per i periodi che coincidono con gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.

Ne consegue che, per tutti i periodi diversi da quelli coincidenti con gli ultimi tre mesi, la prestazione sostitutiva deve essere comunque erogata anche se il lavoratore percepisce un trattamento C.I.G.S. concesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 223/1991.

Termine di prescrizione per il diritto alle ultime tre mensilità

L’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 80/1992 stabilisce che il diritto alle ultime tre mensilità si prescrive in un anno. La circolare chiarisce la decorrenza del termine nei diversi casi di insolvenza del datore di lavoro.

In caso di procedura concorsuale:

  • il termine decorre dal provvedimento di apertura della procedura concorsuale;
  • l’istanza di apertura deve essere presentata al Tribunale entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • il termine è interrotto dalla tempestiva domanda di ammissione al passivo;
  • il termine è sospeso fino al decreto di chiusura della procedura e riprende da tale data.

Sono poi indicate altre ipotesi di decorrenza:

  • dalla data del provvedimento di messa in liquidazione;
  • dalla data di cessazione dell’esercizio provvisorio o dell’autorizzazione all’esercizio dell’impresa, per i lavoratori che abbiano continuato a lavorare;
  • dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa interviene durante la prosecuzione dell’attività d’impresa.

Per i datori di lavoro non soggetti a procedure concorsuali, il termine decorre dalla data del pignoramento, a condizione che il credito del lavoratore sia stato azionato entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Domande di riesame

Le domande di riesame proposte dopo le decisioni della Corte di Giustizia Europea possono essere esaminate e decise secondo i chiarimenti forniti, purché siano state presentate nel rispetto della prescrizione annuale breve. Anche per tali istanze vale la disciplina sulla decorrenza del termine indicata per le domande da definire, secondo le diverse situazioni di insolvenza o cessazione dell’attività del datore di lavoro.

Punti principali

Cumulabilità con indennità di mobilità e C.I.G.S.

Le ultime tre mensilità sono cumulabili con l’indennità di mobilità riconosciuta ai sensi della legge n. 223/1991 nell’arco dei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro. Resta invece ferma l’incumulabilità con il trattamento C.I.G.S. prevista dall’art. 2, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 80/1992, ma limitatamente ai soli periodi coincidenti con gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Fuori da tali periodi, la prestazione deve essere erogata anche se è in corso un trattamento C.I.G.S. concesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 223/1991.

Prescrizione annuale per le domande da definire

L’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 80/1992 prevede una prescrizione di un anno per il diritto alle ultime tre mensilità. In caso di insolvenza del datore di lavoro, il termine decorre dal provvedimento di apertura della procedura concorsuale; l’istanza al Tribunale deve essere presentata entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il termine è interrotto dalla tempestiva domanda di ammissione al passivo e resta sospeso fino al decreto di chiusura della procedura, riprendendo poi a decorrere.

Decorrenza del termine in situazioni particolari

Il termine annuale decorre anche dalla data del provvedimento di messa in liquidazione, oppure dalla cessazione dell’esercizio provvisorio o dell’autorizzazione all’esercizio d’impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa. Se il rapporto di lavoro cessa durante la continuazione dell’attività d’impresa, la decorrenza si ricollega alla data di cessazione del rapporto. Nei casi in cui il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali, il termine decorre dalla data del pignoramento, purché il credito del lavoratore sia stato azionato entro l’anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Domande di riesame

Le domande di riesame presentate a seguito delle decisioni della Corte di Giustizia Europea possono essere esaminate e definite in conformità alle nuove disposizioni, a condizione che siano state proposte nel rispetto della prescrizione breve annuale e che la decorrenza sia individuata secondo le modalità indicate per le domande da definire.

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