Sentenza n. 1145/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di La Spezia, Sezione Lavoro 01.10.2025, n. 259.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di La Spezia, Sezione Lavoro, 1 ottobre 2025, n. 259, che aveva riconosciuto somme per ferie non godute e Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le due docenti hanno proposto ricorso per ottenere l'esecuzione del giudicato del Tribunale di La Spezia, che aveva condannato il Ministero a pagare, per ferie maturate e non godute, € 3.515,51 a una ricorrente e € 7.730,63 all'altra, oltre a € 500 per ciascun anno scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 a titolo di Carta elettronica del docente, con rivalutazione monetaria o interessi legali dalla maturazione al saldo. Il Ministero ha riferito di avere accreditato € 1.500 per la Carta elettronica a una delle ricorrenti il 22 luglio 2026; la documentazione prodotta non provava invece il pagamento delle indennità per ferie. In corso di causa, una ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto entrambe le somme, rispettivamente il 28 luglio e il 21 agosto 2026; l'altra ha dichiarato di non avere ricevuto alcun pagamento. Il Ministero non ha contestato nel merito la pretesa residua.
La decisione
Per la ricorrente che ha ricevuto integralmente le somme durante il giudizio, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che non era provato il pagamento prima della notifica del ricorso e che, pertanto, non ricorrevano i presupposti per dichiarare inammissibile l'ottemperanza. Per l'altra ricorrente, il ricorso è stato accolto: accertata l'inottemperanza e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il TAR ha ordinato al Ministero di corrispondere entro 60 giorni l'indennità per ferie non godute di € 3.515,51. In caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con termine sostitutivo di 30 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
quanto a Brandini Simona non vi sia prova che il Ministero abbia effettuato il pagamento anteriormente alla notifica del ricorso e che, quindi, non debba essere dichiarata l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza, bensì la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Quando l'amministrazione adempie nel corso del giudizio di ottemperanza, e non risulta provato che avesse adempiuto prima della notificazione del ricorso, la domanda non va dichiarata inammissibile: deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante la corresponsione alla ricorrente della carta elettronica del docente e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.
Per l'esecuzione coattiva nei confronti dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'adempimento una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Se l'amministrazione adempie integralmente alla pretesa azionata in ottemperanza dopo la notificazione del ricorso, la domanda va definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere, non con pronuncia di inammissibilità per adempimento anteriore al giudizio.
- Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e in assenza di contestazioni di merito dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine assegnato.
- A fronte dell'inottemperanza all'ordine giudiziale, il giudice può nominare un commissario ad acta e fissare un termine per l'esecuzione sostitutiva.
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