Sentenza del 28/01/2015 n. 1550 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato una cartella esattoriale relativa agli anni d’imposta 1997 e 1998, sostenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse omesso di pronunciarsi sulle censure formulate in appello, tra cui la violazione delle regole sulla riscossione provvisoria durante la pendenza del giudizio e il parziale accoglimento di un ricorso relativo a uno degli avvisi di accertamento presupposti. Ha inoltre denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché la CTR aveva esaminato il rapporto tra l’art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 e l’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 e aveva comunque rilevato la genericità delle censure. La doglianza relativa al parziale accoglimento di un precedente ricorso è stata dichiarata inammissibile perché proposta, secondo la ricostruzione della Corte, solo in appello e priva del necessario quesito di diritto. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto non individuava chiaramente il fatto controverso e non rispettava il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. La contribuente è stata condannata al pagamento di 6.075 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente sottoposte alla sua decisione. Nel caso concreto la Corte ha escluso l’omessa pronuncia perché la CTR aveva esaminato le questioni effettivamente dedotte e aveva motivato sulla genericità di alcune censure.
Art. 360, n. 4, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento, compresa l’omessa pronuncia. La Corte ha ritenuto non integrato tale vizio.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
Riguarda il vizio di motivazione su un fatto decisivo e controverso. La censura è stata dichiarata inammissibile perché la ricorrente non aveva indicato con chiarezza il fatto controverso né trascritto integralmente gli elementi processuali asseritamente non valutati.
Art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973
Disciplina l’iscrizione provvisoria a ruolo nella fase amministrativa, prima della definitività dell’atto impositivo. La Corte ha ritenuto che tale disciplina non fosse incompatibile con quella prevista per la pendenza del processo tributario.
Art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina la riscossione del tributo in pendenza del processo tributario. La norma opera nella fase contenziosa e non esclude, secondo la sentenza, la precedente iscrizione provvisoria prevista dalla normativa sulla riscossione.
Art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 300/1999
trasferimento alle agenzie fiscali di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze
A seguito del trasferimento delle competenze alle Agenzie fiscali, l’Agenzia delle Entrate è l’unico soggetto legittimato passivamente per le controversie relative agli atti di sua competenza, mentre il ricorso contro il Ministero è inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e riferite a questioni ritualmente dedotte nei precedenti gradi di giudizio; questioni nuove introdotte solo in appello possono essere dichiarate inammissibili.
- La denuncia di omessa pronuncia richiede l’individuazione precisa della domanda o eccezione non esaminata; se il giudice ha affrontato la questione o ha ritenuto il motivo generico, normalmente non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c.
- Per contestare un vizio di motivazione occorre indicare chiaramente il fatto storico decisivo e controverso, spiegare perché sia stato trascurato e riportare integralmente gli atti o le risultanze processuali rilevanti.
- La riscossione provvisoria può proseguire secondo le regole applicabili alla fase amministrativa e alla pendenza del giudizio, purché siano rispettati i limiti e le percentuali previste dalla normativa vigente.
- Quando una controversia riguarda atti dell’Amministrazione finanziaria dopo il trasferimento delle competenze alle Agenzie fiscali, il ricorso deve essere rivolto all’Agenzia competente e non al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- La genericità delle doglianze, soprattutto quando non sono collegate ai fatti concreti e agli atti impugnati, può da sola condurre al rigetto o all’inammissibilità del ricorso.
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