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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7363/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il lavoratore ha impugnato per ottenere l'applicazione integrale del CCNL UNEBA al rapporto di lavoro instaurato con PFE S.p.A. dal 17/7/2013 (inquadramento livello 4S, orario tempo pieno 164 ore mensili, salvaguardia anzianità e scatti, pagamento differenze retributive). La PFE applicava il CCNL Servizi Integrati/Multiservizi. La disputa ruota sull'individuazione del contratto collettivo da applicare in caso di cambio di gestione in base alle clausole sociali del capitolato speciale d'appalto (art. 9 e 10 capitolato) e sugli effetti degli accordi sindacali intervenuti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello abbia errato nel ritenere applicabile il CCNL Multiservizi. La Cassazione ha qualificato le clausole del capitolato (in particolare art. 10) come clausole sociali che individuano, in relazione all'oggetto concreto dell'appalto e ai profili professionali richiesti (personale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari), il CCNL UNEBA quale contratto collettivo da rispettare integralmente. Ha inoltre richiamato la necessità di valutare l'oggetto del capitolato nella sua interezza e la prevalenza dell'intenzione comune delle parti nell'interpretazione dei contratti collettivi. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Catania per nuovo esame in diversa composizione; la decisione sulla ripartizione delle spese rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • CCNL UNEBA

    art. 74, art. 42, art. 43, art. 48, art. 78; Allegato 2 (Protocollo regolamentazione prima applicazione)

    Le disposizioni contrattuali sono state richiamate dal ricorrente per sostenere l'obbligo di applicazione integrale del CCNL al personale transitato nel cambio d'appalto; la Corte ha riconosciuto che, se l'oggetto dell'appalto e i profili professionali corrispondono, il capitolato può imporre l'applicazione dell'UNEBA.

  • Capitolato speciale d'appalto

    art. 9 e art. 10 (testo presente in motivazione: art.9 impegno al rispetto delle norme contrattuali vigenti per salvaguardia occupazione; art.10 obbligo di rispetto integrale del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari)

    La Corte ha ritenuto tali disposizioni clausole sociali vincolanti per l'appaltatore subentrante e idonee a individuare il CCNL di riferimento (UNEBA) quando l'oggetto dell'appalto e le mansioni richieste sono coerenti con quel contratto.

  • CCNL Servizi Integrati / Multiservizi

    La Corte d'appello aveva ritenuto che il capitolato richiamasse questo contratto per la presenza di attività ausiliarie in area sanitaria; la Cassazione ha chiarito che la valutazione deve tener conto dell'intero oggetto contrattuale e dei profili professionali specifici, non di un richiamo generico.

  • Codice Civile

    Richiamato in merito alla individuazione del contratto collettivo in relazione all'attività del datore di lavoro; la Corte ha spiegato che il capitolato può vincolare la scelta del contratto quando identifica la categoria professionale specifica.

  • Statuto dei Lavoratori

    art. 36 (richiamato nella motivazione come clausola sociale comparabile)

    Richiamato per sottolineare la funzione delle clausole sociali nella tutela dei livelli occupazionali e delle condizioni minime di trattamento; la Corte ha usato il concetto di clausola sociale analogo a quello previsto dallo Statuto.

  • Costituzione

    art. 36 Cost. (menzionato nei motivi)

    Citato nelle contestazioni relative alla retribuzione e tutela del lavoratore; la Corte ha distinto l'invocazione dell'art. 36 dello Statuto rispetto alla Costituzione ma ha valutato la questione sotto il profilo contrattuale e normativo.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360 c.p.c. (n. 3, n. 5 e n. 4 invocati nei motivi), art. 91 c.p.c.

    Art. 360 è la norma base per i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto, omesso esame di fatto decisivo, nullità). Art. 91 è richiamato in relazione alla censura sulle spese di lite; la Cassazione ha deciso di assorbire la questione sulle spese dopo aver accolto i primi tre motivi e rinviato la causa.

  • Codice Civile - autonomia privata

    art. 1363 c.c. (richiamato nella motivazione sulla interpretazione della volontà comune)

    La Corte richiama il criterio interpretativo della comune intenzione delle parti come guida nell'interpretazione dei contratti collettivi e delle clausole contrattuali.

  • Codice Civile

    art. 1411 c.c.; art. 1419 c.c. (menzionati nei motivi)

    Richiamati dai motivi di ricorso per questioni di annullabilità/nullità e di efficacia degli accordi; la Corte di legittimità ha trattato la questione come parte del complesso tema interpretativo delle norme e degli accordi collettivi.

Massime di principio

  • Quando il capitolato speciale d'appalto contiene clausole sociali che richiamano il CCNL per "personale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari", bisogna interpretare il richiamo in relazione all'intero oggetto dell'appalto e ai profili professionali richiesti: se le mansioni esigono contatto diretto e assistenza al paziente, il riferimento può imporre l'applicazione del CCNL specialistico (es. UNEBA) e non di un CCNL generico.
  • La clausola del capitolato ha natura di obbligazione a favore di terzi: il subentrante nell'appalto assume l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL indicato quando l'intenzione delle parti e l'oggetto dell'appalto lo rendono determinabile.
  • Nell'interpretazione delle clausole contrattuali e collettive si deve privilegiare la comune intenzione delle parti (art.1363 c.c.), valutando insieme senso letterale e ratio; la semplice genericità di un richiamo non esclude un obbligo se l'oggetto del servizio e i profili richiesti sono specifici.
  • La prova della precedente applicazione del CCNL UNEBA da parte del precedente datore (certificazioni, buste paga, inquadramenti) è elemento probatorio rilevante a sostegno della richiesta del lavoratore di mantenere lo stesso CCNL nel cambio d'appalto.
  • In conflitti su quale CCNL si debba applicare, il giudice esamina l'oggetto del capitolato, le mansioni effettivamente svolte, le qualifiche richieste e gli accordi sindacali intervenuti; la mera indicazione del datore di lavoro circa l'applicazione di un CCNL diverso non è decisiva se contrasta con il contenuto del capitolato.
  • Per chi si trova in situazioni analoghe: raccogliere e conservare documento del capitolato, buste paga precedenti, certificazioni di anzianità e inquadramento, accordi sindacali e addendum prefettizi; questi elementi sono essenziali per dimostrare l'applicabilità di un CCNL specialistico.
  • La Corte di Cassazione può sindacare in sede di legittimità errori di diritto relativi all'interpretazione e applicazione dei contratti collettivi (art.360 c.p.c. n.3); pertanto, in presenza di valutazioni giuridiche contraddittorie tra primo e secondo grado, è possibile ottenere il rinvio per un nuovo esame.

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