Regolamento (UE) 2022/1246
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1246 della Commissione del 14 luglio 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Bra» (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la modifica non minore del disciplinare della DOP "Bra" ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia, ha dato pubblicità alla modifica e ha valutato due opposizioni, ritenendole irricevibili perché presentate direttamente alla Commissione anziché tramite la procedura prevista. L’atto dispone l’approvazione della modifica e ne stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Bra" (DOP).
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione di origine protetta "Bra" registrata nel quadro dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione europea. Riguarda la modifica del relativo disciplinare approvata dalla Commissione per effetto della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri; non disciplina direttamente altri prodotti o denominazioni. Le opposizioni presentate direttamente alla Commissione da soggetti stabiliti in Francia sono state ritenute irricevibili perché non conformi alla procedura dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Modifica del disciplinare della DOP "Bra"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1246 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare del nome registrato "Bra" come denominazione di origine protetta (DOP). L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la procedura prevista per le modifiche dei disciplinari.
Ambito e base giuridica
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il nome "Bra" era già registrato in forza del regolamento (CE) n. 1263/96 ed era stato oggetto di una precedente modifica approvata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1280/2014.
La modifica è espressamente qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Da tale qualificazione deriva l’applicazione della procedura di pubblicazione e di eventuale opposizione prevista dal medesimo regolamento.
Pubblicazione della domanda e opposizioni
In applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), la domanda di modifica è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Successivamente, la Commissione ha ricevuto due lettere di opposizione: una da un’associazione di produttori di ingredienti alimentari con sede in Francia, pervenuta il 4 marzo 2022, e una da una persona fisica residente in Francia, pervenuta il 15 marzo 2022.
La Commissione ha tuttavia rilevato che entrambe le opposizioni erano state trasmesse direttamente alla Commissione e non allo Stato membro in cui i soggetti opponenti erano stabiliti o residenti. Per questa ragione, le lettere sono state considerate irricevibili, in quanto non conformi alla procedura di cui all’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Decisione di approvazione
Alla luce dell’esame svolto e dell’irricevibilità delle opposizioni ricevute, la Commissione ha approvato la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Bra" (DOP).
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto precisa inoltre la sua natura vincolante e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento dell’Unione secondo la disciplina generale dei regolamenti.
Disposizioni principali
Esame della domanda italiana e riferimento al quadro normativo
La Commissione ha esaminato, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda presentata dall’Italia per l’approvazione di una modifica del disciplinare della DOP "Bra", già registrata con il regolamento (CE) n. 1263/96 e successivamente modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1280/2014.
Qualificazione della modifica come non minore e pubblicazione
La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per tale ragione, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.
Opposizioni e irricevibilità
La Commissione ha ricevuto due lettere di opposizione, una da un’associazione di produttori di ingredienti alimentari con sede in Francia e una da una persona fisica residente in Francia. Le opposizioni sono state ritenute irricevibili perché indirizzate direttamente alla Commissione, mentre l’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, richiede che le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, residenti o stabilite in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda, presentino la notifica di opposizione allo Stato membro in cui sono stabilite.
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Bra" (DOP).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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