Sentenza del 22/07/2016 n. 15184 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero del credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000, ritenuto indebitamente utilizzato. L’Amministrazione contestava: l’inclusione tra gli investimenti agevolabili di opere murarie realizzate su immobili di proprietà di terzi e non autonomamente amovibili o separabili; l’utilizzo di un credito superiore a quello effettivamente spettante; e il superamento dei limiti annuali di compensazione previsti dall’art. 62, comma 1, lett. a), della legge n. 289/2002. La società deduceva, tra l’altro, il difetto di motivazione dell’atto, l’agevolabilità delle opere e la violazione del principio di buona fede per il mancato accoglimento della richiesta di annullamento degli F24.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia e rinviato la causa ad altra composizione dello stesso giudice, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che le opere eseguite su immobili di terzi sono agevolabili solo se costituiscono beni nuovi, autonomi e fiscalmente ammortizzabili; le opere prive di autonoma funzionalità, incorporate nell’immobile altrui, non integrano un investimento agevolabile. Ha inoltre escluso che la mera richiesta di annullamento degli F24 e il mancato contraddittorio imponessero l’annullamento del recupero, in assenza di uno specifico obbligo normativo. Il giudice tributario, ove ravvisi vizi sostanziali, deve esaminare il merito della pretesa e determinarne eventualmente la corretta misura, non limitarsi ad annullare l’atto. È stata altresì riconosciuta la competenza dell’Agenzia delle entrate al recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati. Il settimo motivo, relativo alla dedotta duplicazione della pretesa, è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, art. 8
Il credito d’imposta spetta per nuovi investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, nuovi e fiscalmente ammortizzabili.
La ristrutturazione o il miglioramento di un immobile di proprietà altrui non costituisce, di per sé, un bene nuovo agevolabile. Le opere possono rilevare solo se hanno autonoma funzionalità e individualità, sono separabili dal bene altrui e possono essere contabilizzate come immobilizzazioni materiali.
Legge n. 289/2002, art. 62, comma 1, lett. a)
Prevede limiti temporali e quantitativi alla fruizione del credito d’imposta; l’utilizzo eccedente può essere oggetto di recupero.
Legge n. 212/2000, art. 10
Il principio di buona fede e collaborazione tra contribuente e Amministrazione non consente, in assenza di una specifica previsione normativa, di ritenere automaticamente illegittimo il recupero del credito solo perché l’Ufficio non ha dato seguito a una richiesta di annullamento degli F24.
D.Lgs. n. 241/1997, art. 17
Disciplina la compensazione dei crediti e dei debiti tributari; la compensazione eccedente il credito effettivamente spettante può determinare un debito da recuperare.
Legge n. 311/2004, art. 1, comma 421
Riconosce il potere dell’Amministrazione finanziaria di procedere al recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati; la Corte ha ritenuto che tale potere sussistesse anche anteriormente, sulla base delle norme generali in materia di accertamento.
D.P.R. n. 600/1973, artt. 31, 36-bis e 41-bis
Attribuiscono all’Amministrazione strumenti di controllo e recupero delle somme dovute, anche quando il credito sia stato indebitamente utilizzato o il contribuente non abbia versato quanto risultante dalla propria dichiarazione.
D.Lgs. n. 546/1992
Il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito: il giudice, salvo vizi formali radicali che impediscano di individuare la pretesa, deve esaminare il rapporto tributario e sostituire la propria valutazione a quella dell’Ufficio entro i limiti delle domande.
Massime di principio
- Per beneficiare di un credito d’imposta destinato a nuovi investimenti non è sufficiente sostenere spese su un bene di terzi: occorre dimostrare che le opere costituiscano beni autonomi, separabili, nuovi e fiscalmente ammortizzabili.
- Le opere murarie incorporate stabilmente in un immobile altrui e prive di autonoma funzionalità sono normalmente considerate costi o spese incrementative, non beni strumentali agevolabili.
- L’utilizzo di un credito d’imposta oltre l’importo spettante o oltre i limiti normativi consente all’Amministrazione di procedere al recupero delle somme indebitamente compensate.
- La richiesta del contribuente di annullare modelli F24 non elimina automaticamente l’indebito utilizzo né obbliga l’Amministrazione ad annullare il recupero, se manca una specifica base normativa e non viene regolarizzato il debito.
- Nel processo tributario, un vizio sostanziale dell’accertamento impone al giudice di determinare l’eventuale imposta o credito effettivamente dovuto, anziché annullare integralmente l’atto senza esaminare il merito.
- L’Agenzia delle entrate può recuperare crediti d’imposta indebitamente utilizzati anche quando il credito riguardi componenti o rapporti collegati ad altri enti, purché la pretesa rientri nei suoi poteri istituzionali.
- Il principio di buona fede nei rapporti fiscali opera come criterio di correttezza, ma non sostituisce gli specifici presupposti di legge necessari per riconoscere un credito o annullare una pretesa tributaria.
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