Sentenza n. 7037/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 00862/2024,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 862 del 2 febbraio 2024, che aveva respinto il ricorso contro le ordinanze del 5 marzo e del 27 maggio 2019 di ripristino dello stato dei luoghi per opere abusive
Esito
Favorevole al resistente (ente parco)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori del proprietario degli immobili hanno impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro le ordinanze con cui l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e il Comune avevano ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi per opere realizzate dal nonno del minore, dante causa e autore degli abusi. In appello hanno proposto l’impugnazione continuando a dichiarare di agire quali genitori esercenti la potestà genitoriale, benché il figlio avesse raggiunto la maggiore età il 10 dicembre 2022, prima della pubblicazione della sentenza di primo grado. L’Ente Parco ha eccepito il difetto di legittimazione attiva degli appellanti e, in subordine, ha chiesto il rigetto dell’appello nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile per difetto di legittimazione dei genitori a rappresentare in giudizio il figlio, divenuto maggiorenne prima della pubblicazione della sentenza e quindi già privo di rappresentanza legale per l’intero periodo utile a proporre l’impugnazione. Ha applicato l’art. 328 c.p.c., tramite il rinvio esterno dell’art. 39 c.p.a., quale espressione del principio per cui la legittimazione a compiere e ricevere gli atti del giudizio di impugnazione è adeguata alla situazione attuale delle parti; la mancata dichiarazione dell’evento nel primo grado può spostarne la rilevanza, ma non eliminarne gli effetti. Non ricorre un’esigenza di tutela della parte incolpevole, poiché il raggiungimento della maggiore età è un evento inevitabile quanto al suo verificarsi e agevolmente riscontrabile quanto al momento. La decisione non esamina il merito delle censure contro gli ordini di ripristino. Spese del grado integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e l’assenza di precedenti specifici della giustizia amministrativa.
Norme richiamate
art. 328 c.p.c.
La disciplina della cessazione della rappresentanza legale durante la decorrenza del termine di impugnazione è espressamente dettata dall’art. 328 c.p.c., che è espressione del principio generale di adeguamento del giudizio di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, applicabile nel processo amministrativo in virtù del rinvio esterno ex art. 39 c.p.a. ed in mancanza di una diversa disciplina.
La norma, applicabile al processo amministrativo in assenza di una disciplina diversa, esprime il principio per cui le variazioni intervenute nella posizione delle parti incidono sulla legittimazione a compiere e ricevere gli atti del giudizio di impugnazione.
art. 39 c.p.a.
La disciplina della cessazione della rappresentanza legale durante la decorrenza del termine di impugnazione è espressamente dettata dall’art. 328 c.p.c., che è espressione del principio generale di adeguamento del giudizio di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, applicabile nel processo amministrativo in virtù del rinvio esterno ex art. 39 c.p.a. ed in mancanza di una diversa disciplina.
Il rinvio esterno consente di applicare al processo amministrativo la disciplina dell’art. 328 c.p.c. sulla cessazione della rappresentanza legale nel termine di impugnazione, in mancanza di una diversa previsione processuale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, in mancanza di una disciplina diversa, la cessazione della rappresentanza legale durante il termine per impugnare è regolata dall’art. 328 c.p.c. tramite il rinvio esterno dell’art. 39 c.p.a.; la legittimazione a compiere e ricevere gli atti di impugnazione va rapportata alla situazione delle parti esistente nel relativo periodo.
- Il raggiungimento della maggiore età prima della proposizione dell’impugnazione fa cessare il potere dei genitori di rappresentare il figlio nel giudizio di impugnazione, anche quando l’evento non sia stato dichiarato nel grado precedente: l’omissione può incidere sul momento in cui l’evento assume rilevanza processuale, ma non ne elimina gli effetti.
- Non sussiste un’esigenza di tutela della parte incolpevole rispetto alla cessazione della rappresentanza dovuta al raggiungimento della maggiore età, trattandosi di evento inevitabile nel suo verificarsi e agevolmente accertabile quanto al momento.
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