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Ordinanza

Ordinanza n. 15760/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento quanto al ricorso n. 8413 del 2020: DEL DECRETO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA -OMISSIS-. quanto al ricorso n. 8424 del 2020: DEL DECRETO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202008424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR dà atto che i ricorrenti hanno esaminato la relazione riservata e che non occorre acquisire ulteriori atti dall’amministrazione. Non decide nel merito le impugnazioni né i motivi di ricorso: dispone la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR affinché individui e fissi un’udienza di smaltimento dell’arretrato. La Segreteria è incaricata degli adempimenti e dell’oscuramento delle generalità.

TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: due decreti di rigetto delle istanze di concessione della cittadinanza italiana; il rigetto della domanda del marito era motivato con l’asserita pericolosità per la sicurezza della Repubblica, e quello della moglie con l’asserita pericolosità del coniuge

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I coniugi hanno proposto due ricorsi per l’annullamento dei rispettivi decreti di rigetto delle domande di cittadinanza. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti. In una precedente ordinanza collegiale i ricorsi erano stati riuniti ed era stato ordinato al Ministero di depositare la relazione riservata dei servizi di sicurezza posta a fondamento del rigetto relativo al marito; i ricorrenti hanno poi preso visione della documentazione.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    La tutela dei diritti o della dignità della parte interessata giustifica l’oscuramento delle generalità nel provvedimento.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza

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