Cassazione Civile, Ordinanza n. 08565/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che assumeva di aver eseguito prestazioni di realizzazione e industrializzazione di calzature in favore di un'impresa committente nell'ambito di un rapporto qualificato come sub-fornitura. La committente proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, che il rapporto fosse stato erroneamente qualificato, che per alcune fatture non vi fosse stata prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, che per una parte dell'attività vi fosse stato ritardo nell'adempimento e che mancassero i presupposti per il pagamento dei corrispettivi. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno per mancata disponibilità delle calzature e per lesione dell'immagine, ovvero la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte. La società opposta resisteva sostenendo la validità del rapporto di sub-fornitura, la nullità dello stesso per difetto di forma scritta ad substantiam e, comunque, il diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite e delle spese sostenute in buona fede. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto di sub-fornitura per difetto di forma scritta, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando le domande di entrambe le parti. La Corte d'appello aveva confermato la qualificazione del rapporto, la nullità e il difetto di prova dell'esecuzione delle prestazioni, rigettando sia l'appello principale sia quello incidentale. Con il ricorso per cassazione la società creditrice denunciava violazione degli artt. 2 e 3 l. n. 192/1998, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che, ai fini del diritto al pagamento previsto dalla disciplina della sub-fornitura, non fosse necessaria una formale offerta della prestazione né una preventiva messa in mora del committente, e che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni, non valorizzando una e-mail del 6 agosto 2019 e altre risultanze documentali, oltre al principio di non contestazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero in sostanza dirette a contestare la valutazione di merito delle prove e la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, e non una vera violazione di legge; ha inoltre osservato che, anche a voler accedere alla diversa lettura proposta, restava insuperato il difetto di prova del collegamento tra la comunicazione prodotta e le specifiche calzature fatturate. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva respinto sia l'appello principale della società che chiedeva il pagamento sia l'appello incidentale della controparte. La Corte ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e di norme sull'onere della prova e sulla non contestazione, mirassero in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove documentali e la ricostruzione dei fatti riservati ai giudici di merito. In particolare, ha rilevato che la censura sull'art. 2 l. n. 192/1998 era mediata dalla contestazione della valutazione della e-mail del 6 agosto 2019 e che, comunque, restava non superato il problema dell'identificazione della prestazione con le calzature oggetto delle fatture. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 192/1998
"in caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto"
La norma è stata richiamata nel senso che il diritto al pagamento presuppone che la prestazione sia stata effettivamente eseguita; la Corte ha però chiarito che la censura del ricorrente non evidenziava un errore nell'interpretazione della disposizione, ma contestava la ricostruzione fattuale e la valutazione della prova.
art. 3 l. n. 192/1998
Citata nel motivo di ricorso come norma violata, senza che nel testo sia ricavabile una specifica interpretazione della Corte su di essa.
art. 2697 c.c.
La Corte ha ribadito che la violazione dell'onere della prova è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito l'onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando si censuri l'apprezzamento comparativo delle prove offerte dalle parti.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per affermare che la scelta tra le varie risultanze probatorie e l'attribuzione di maggiore forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre appartengono al giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte ha precisato il discrimine tra violazione di legge e errore nella ricostruzione del fatto: la prima riguarda l'erronea interpretazione della norma, la seconda la valutazione delle risultanze di causa.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato come unico possibile veicolo del sindacato sulla ricostruzione del fatto, nei limiti ristretti in cui il vizio di motivazione è ancora deducibile.
art. 96 c.p.c.
La Corte ha escluso i presupposti per la responsabilità aggravata, non risultando dolo o colpa grave né un pregiudizio ulteriore rispetto alle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato ritenuto applicabile l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è ammissibile solo quando si contesti l'erronea interpretazione della norma astratta; se invece la critica investe la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, la censura è di motivazione e non di violazione di legge.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto se il giudice abbia invertito l'onere della prova tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è deducibile quando si contesti, in realtà, il modo in cui le prove sono state valutate.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non si realizza per il solo fatto che il giudice attribuisca maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre, ma solo se fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti.
- Quando una norma riconosce il diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate, resta comunque necessario dimostrare in fatto l'effettiva esecuzione della prestazione e la sua riferibilità alle specifiche obbligazioni dedotte in giudizio.
- Le censure che, sotto l'apparente profilo della violazione di legge, mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibilmente dirette a sollecitare un riesame del merito, precluso in sede di legittimità.
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