Cassazione Civile, Sentenza n. 7428/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le società resistenti avevano chiesto il rimborso dei diritti di controllo sanitario versati per gli anni 2009-2010, sostenendo di essere meri intermediari commerciali (grossisti/mediatore) e non produttori ortofrutticoli, e quindi non soggetti passivi del tributo previsto dal d.lgs. n. 194/2008. In primo e secondo grado il ricorso delle società era stato accolto; l'AUSL 10 Firenze ha impugnato tale esito in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'AUSL 10 Firenze, ha cassato la sentenza della CTR e ha deciso nel merito respingendo il ricorso originario delle società che chiedevano il rimborso. La Corte ha ritenuto che il d.lgs. 194/2008 (Allegato A, Sez.6) include tra i soggetti passivi "operatori del settore" come gli operatori alimentari nei mercati generali e nel settore ortofrutticolo, quindi anche chi svolge attività di mera commercializzazione può essere tenuto al pagamento; ha inoltre ritenuto legittima la struttura forfetaria della tariffa e non sussistano vincoli procedurali comunitari aggiuntivi tali da rendere illegittimo l'atto impositivo. Le spese sono compensate per il consolidarsi dell'indirizzo giurisprudenziale nel corso del giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 194 del 2008
art. 1, commi 1 e 3; Allegato A, Sezione 6
Il decreto disciplina il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali stabilendo che le tariffe sono a carico degli "operatori dei settori interessati"; l'Allegato A Sez.6 prevede la tariffa anche per gli operatori nei mercati generali e del settore ortofrutticolo freschi, includendo pertanto i meri commercianti/mediatori tra i soggetti passivi
Regolamento CE n. 882/2004
Considerando 1 e 4; art. 27, comma 5 (richiamato in motivazione); art. 1 e art. 51 citati dalla ricorrente
Il regolamento europeo afferma la responsabilità degli operatori del settore in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione e consente la determinazione di parametri per i controlli; la Corte ha ritenuto che la tariffa forfetaria nazionale sia compatibile con il parametro relativo alla tipologia di stabilimento/prodotto previsto dall'art.27(5)
Direttiva 89/662/CE
Richiamata dalla ricorrente ma, nei termini del giudizio, non rilevante a sconvolgere la portata della disciplina nazionale applicata: la Corte non ha ritenuto che la direttiva imponga una diversa individuazione dei soggetti passivi rispetto al d.lgs. 194/2008
Note di chiarimento del Ministero della Salute
Le note ministeriali non producono un effetto tale da escludere l'applicazione del tributo agli operatori commerciali; la Corte non ha ritenuto che le note modificassero l'ambito soggettivo stabilito dal decreto legislativo
Massime di principio
- Le tariffe per i controlli sanitari previste dal d.lgs. 194/2008 si applicano agli "operatori del settore" e non sono limitate ai soli produttori agricoli: anche i commercianti e gli operatori dei mercati generali possono essere soggetti passivi
- La normativa comunitaria (Reg. 882/2004) attribuisce responsabilità sugli alimenti e mangimi agli operatori in tutte le fasi (produzione, trasformazione, distribuzione), sicché l'inclusione dei distributori/committenti tra i soggetti assoggettabili è coerente con il diritto UE
- La tariffazione forfetaria prevista dall'Allegato A è compatibile con il parametro comunitario relativo alla tipologia di stabilimento e prodotto; tuttavia il soggetto passivo può contestare l'importo sulla base delle concrete caratteristiche aziendali o di sopravvenuti mutamenti
- La normativa UE non impone, sotto forma di obbligo procedimentale, una comunicazione preventiva al contribuente del dettaglio del costo calcolato per la tariffa, né estende automaticamente l'onere motivazionale dell'atto impositivo oltre i requisiti già previsti
- In situazioni analoghe, per ottenere il rimborso il contribuente dovrebbe dimostrare in fatto e diritto di non rientrare nell'ambito soggettivo del tributo (es. attività non qualificabile come operatore del settore ai sensi della norma), o contestare specificamente il calcolo della tariffa in base a elementi concreti
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