Sentenza n. 676/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento delle ordinanze Prot. n. 7869 e 7871 del 25 settembre 2023, con cui il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Ne gli ha ingiunto la demolizione di opere edilizie abusive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanze comunali di demolizione di una tettoia ad uso legnaia e di una rampa carrabile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due ordinanze del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Ne, relative alla demolizione di una tettoia ad uso legnaia, realizzata su un basamento in cemento e sorretta da pilastri, e di una rampa carrabile in terra e pietrisco. Ha dedotto, in sintesi: la violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 3 l. 241/1990, per mancata indicazione delle ragioni per cui sarebbe stato individuato quale responsabile e committente degli abusi; l’insussistenza dei presupposti della sanzione demolitoria, sostenendo che la tettoia fosse pertinenziale, precaria, di arredo e riconducibile all’edilizia libera; la violazione dei principi di affidamento, imparzialità e buon andamento, poiché la tettoia sarebbe preesistita almeno al 1967 e il Comune non avrebbe motivato sul concreto interesse pubblico alla demolizione; nonché ulteriori vizi di istruttoria, motivazione, contraddittorietà, travisamento e sviamento. All’udienza pubblica il difensore ha chiesto il rinvio della discussione per la dedotta pendenza di un’istanza di sanatoria, non depositata in giudizio. Il Tribunale ha inoltre rilevato d’ufficio, dandone avviso in udienza, che la procura alle liti era stata rilasciata su foglio separato con formula generica, riferita al “presente giudizio e in ogni successiva fase”, senza identificare l’atto impugnato, l’amministrazione resistente o l’autorità giudiziaria adita.
La decisione
Il Tribunale ha respinto la richiesta di rinvio, rilevando sia l’assenza di prova della pendenza dell’istanza di sanatoria, sia il fatto che tale pendenza non integra un caso eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto della procura speciale richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., senza esaminare i motivi relativi alla legittimità delle ordinanze di demolizione. La procura non conteneva gli elementi necessari a individuare la specifica controversia e, pertanto, non poteva qualificarsi come speciale. Il giudice ha escluso che l’art. 83, comma 3, c.p.c. fosse applicabile al processo amministrativo tramite il rinvio dell’art. 39 c.p.a., poiché la disciplina amministrativa della procura è completa e non presenta lacune. Ha inoltre precisato che le norme tecniche sul deposito telematico, compreso l’art. 8, comma 3, d.P.C.S. 22 maggio 2020, regolano soltanto le modalità tecniche di deposito e non trasformano in speciale una procura sostanzialmente generica. Il difetto non è stato ritenuto sanabile mediante rinnovazione, né mediante rimessione in termini per errore scusabile: la procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, mentre l’art. 37 c.p.a. richiede un’obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, non ravvisati nel caso concreto. Nulla sulle spese, stante la contumacia del Comune.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimità delle ordinanze di demolizione; la questione non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato in relazione agli obblighi di motivazione delle ordinanze; la questione sostanziale non è stata esaminata.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
La pendenza, non provata, di un’istanza di sanatoria non costituisce un caso eccezionale idoneo a giustificare il rinvio della discussione richiesto all’ultimo momento utile.
art. 73 c.p.a.
Il giudice ha dato avviso in udienza della questione relativa al difetto di procura speciale, consentendone il contraddittorio.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve consentire l’individuazione della specifica controversia.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio esterno al codice di procedura civile non consente di applicare l’art. 83, comma 3, c.p.c., poiché la disciplina amministrativa della procura è completa e non presenta lacune.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini per errore scusabile, istituto eccezionale, richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto; tali presupposti non sussistono per il difetto di procura speciale.
art. 83, comma 3, c.p.c.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso […].
La disposizione non è applicabile al processo amministrativo nel caso esaminato; in ogni caso, la collocazione materiale o digitale della procura non supplisce alla mancanza della sua specificità sostanziale.
art. 1708, comma 2, c.c.
Utilizzato quale argomento sistematico per evidenziare la necessità che il mandato relativo ad atti eccedenti l’ordinaria amministrazione sia specificamente indicato.
art. 156, comma 2, c.p.c.
Richiamato per affermare la nullità dell’atto privo dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo; nel processo amministrativo, il difetto della procura determina tuttavia l’inammissibilità del ricorso.
art. 8, comma 3, d.P.C.S. 22 maggio 2020
La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce
La norma disciplina esclusivamente le modalità tecnico-operative del deposito telematico e non attribuisce carattere speciale a una procura generica priva di collegamento sostanziale con la controversia.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non è applicabile per sanare il difetto di procura speciale nel processo amministrativo, secondo il principio richiamato dall’Adunanza Plenaria.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente per i principi di imparzialità e buon andamento; la relativa censura non è stata esaminata.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura alle liti deve essere speciale e indicare elementi idonei a individuare la specifica controversia, quali l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità giudiziaria adita; una delega generica riferita al “presente giudizio e a ogni successiva fase” non soddisfa tale requisito.
- Il difetto di procura speciale richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. determina l’inammissibilità del ricorso, poiché la procura costituisce un requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione della domanda.
- Nel processo amministrativo, la collocazione della procura su foglio separato o documento informatico depositato unitamente al ricorso non è sufficiente a renderla speciale quando il suo contenuto non identifica la controversia; le norme tecniche sul deposito telematico non possono supplire alla mancanza di specificità sostanziale.
- Il rinvio esterno al codice di procedura civile previsto dall’art. 39 c.p.a. non consente di applicare disposizioni civilistiche sulla sanatoria o sulla formazione della procura quando la disciplina del processo amministrativo è completa e non presenta lacune.
- Il difetto di procura speciale non è sanabile mediante rinnovazione e, salvo obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, non giustifica la rimessione in termini per errore scusabile.
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