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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1806

Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (codificazione)

Normativa europea32018R1806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento codifica e sostituisce il previgente regolamento (CE) n. 539/2001, armonizzando in modo totale gli elenchi dei paesi terzi soggetti all’obbligo del visto e di quelli esenti. Prevede criteri sostanziali per l’inclusione negli allegati, numerose deroghe per categorie specifiche e due meccanismi centrali: reciprocità, in caso di reintroduzione del visto da parte di un paese terzo dell’allegato II, e sospensione temporanea dell’esenzione in presenza di talune criticità migratorie, di sicurezza o di mancata cooperazione in materia di riammissione. Il regolamento disciplina inoltre i poteri delegati e di esecuzione della Commissione, i controlli del Parlamento e del Consiglio, e gli obblighi di notifica e pubblicazione.

Stabilisce l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, con meccanismi di reciprocità e di sospensione.

Ambito di applicazione

Si applica ai cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri Schengen, determinando se siano soggetti o meno all’obbligo di visto per soggiorni di breve durata. Il regolamento disciplina anche alcune categorie particolari, quali rifugiati statutari, apolidi, titolari di lasciapassare per traffico frontaliero locale, allievi in viaggio scolastico, membri di equipaggi e talune categorie titolari di documenti speciali. Restano salve specifiche deroghe nazionali e gli obblighi derivanti da accordi internazionali, nonché la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati, entità territoriali e documenti di viaggio. Non si applica al Regno Unito e all’Irlanda; per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein è qualificato come sviluppo dell’acquis di Schengen nel quadro dei rispettivi accordi di associazione.

Regolamento (UE) 2018/1806 sui paesi terzi soggetti o esenti dall’obbligo del visto

Il regolamento codifica il regime UE degli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini devono essere muniti di visto per l’attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti per soggiorni di breve durata. La disciplina si fonda su una valutazione caso per caso di criteri connessi a immigrazione, sicurezza, ordine pubblico, relazioni esterne, diritti umani e reciprocità, e sostituisce il regolamento (CE) n. 539/2001.

Ambito e struttura del regime

L’articolo 3 prevede l’obbligo di visto per i cittadini dei paesi inseriti nell’allegato I, mentre l’articolo 4 riconosce l’esenzione per i cittadini dei paesi indicati nell’allegato II per soggiorni non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Il regolamento include inoltre una definizione unitaria di visto, rinviando al codice visti di cui al regolamento (CE) n. 810/2009.

Criteri di classificazione e aggiornamento degli elenchi

La scelta di inserire un paese nell’allegato I o II deve riflettere un bilanciamento dei fattori rilevanti, in particolare immigrazione clandestina, sicurezza, ordine pubblico, vantaggi economici, relazioni esterne, diritti umani e libertà fondamentali. I considerando chiariscono che gli elenchi devono restare coerenti con tali criteri e possono essere aggiornati in caso di mutamento della situazione di un paese terzo o di evoluzioni dello status di Stati ed entità sul piano del diritto internazionale.

Esenzioni e deroghe per categorie specifiche

Oltre all’esenzione generale dell’articolo 4, paragrafo 1, il regolamento prevede esenzioni per specifiche categorie: titolari di lasciapassare per traffico frontaliero locale, allievi in viaggio scolastico di gruppo, rifugiati statutari, apolidi e persone prive di nazionalità titolari di documenti di viaggio rilasciati da uno Stato membro. L’articolo 6 consente agli Stati membri di introdurre deroghe ulteriori per passaporti diplomatici, di servizio/ufficiali o speciali, equipaggi, missioni di soccorso, navigazione interna, documenti di organizzazioni internazionali e, in determinati casi, studenti, rifugiati/apolidi, militari NATO/Partenariato per la pace e titolari di documenti del Regno Unito o dell’Irlanda.

Regime di reciprocità

L’articolo 7 disciplina il caso in cui un paese terzo dell’allegato II reintroduca l’obbligo di visto per cittadini di almeno uno Stato membro. In tale ipotesi lo Stato membro interessato deve notificare entro 30 giorni Parlamento, Consiglio e Commissione; quest’ultima avvia interventi politici, economici e commerciali per ottenere la revoca dell’obbligo. Se il paese terzo non revoca il visto entro 90 giorni, possono essere attivate misure di sospensione dell’esenzione: prima mediante atti di esecuzione per determinate categorie di cittadini, poi mediante atto delegato che sospende l’esenzione per tutti i cittadini del paese terzo e modifica l’allegato II. È anche prevista, in ultima istanza, una proposta legislativa per trasferire il paese dall’allegato II all’allegato I.

Meccanismo di sospensione per pressioni migratorie o rischi di sicurezza

L’articolo 8 introduce un meccanismo autonomo di sospensione temporanea dell’esenzione dal visto per i paesi dell’allegato II. La sospensione può essere avviata in presenza di un aumento sostanziale dei dinieghi d’ingresso o dei soggiorni irregolari, di un incremento notevole delle domande di asilo con basso tasso di riconoscimento, di una diminuzione della cooperazione in materia di riammissione o di un rischio accresciuto per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. La Commissione valuta le notifiche degli Stati membri, le proprie informazioni e le relazioni delle agenzie UE competenti; può adottare un atto di esecuzione di sospensione per 9 mesi e, se le condizioni persistono, un atto delegato che estende la sospensione a tutti i cittadini del paese terzo per 18 mesi, con eventuale proroga di 6 mesi se viene presentata una proposta legislativa.

Potestà della Commissione e controllo interistituzionale

Gli articoli 10 e 11 disciplinano i poteri delegati e di esecuzione. Gli atti delegati sono sottoposti a durata, rinnovo tacito, possibile revoca e controllo di Parlamento e Consiglio; la Commissione deve consultare esperti degli Stati membri prima dell’adozione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011. Questo assetto è pensato per garantire rapidità operativa e, al tempo stesso, controllo politico sulle decisioni più sensibili.

Notifiche, trasparenza e rapporti con il diritto vigente

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le deroghe adottate ai sensi dell’articolo 6 entro cinque giorni lavorativi, e la Commissione pubblica le informazioni nella Gazzetta ufficiale. Il regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri sul riconoscimento di Stati, entità territoriali e documenti di viaggio, nonché l’applicazione di precedenti accordi internazionali. Infine, il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 539/2001 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, criteri e definizione di visto

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento determina, sulla base di una valutazione caso per caso, quali paesi terzi siano soggetti all’obbligo di visto e quali ne siano esenti, considerando in particolare immigrazione clandestina, ordine pubblico, sicurezza, vantaggi economici, relazioni esterne, diritti umani, libertà fondamentali, coerenza regionale e reciprocità. L’articolo 2 rinvia alla definizione di visto contenuta nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009.

Elenco dei paesi soggetti a visto ed esenzione per soggiorni brevi

L’articolo 3 prevede che i cittadini dei paesi terzi elencati nell’allegato I debbano essere muniti di visto per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. L’articolo 4 dispone che i cittadini dei paesi terzi elencati nell’allegato II sono esenti dal visto per soggiorni complessivi non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Categorie particolari esentate o dispensate

L’articolo 4, paragrafo 2, estende l’esenzione a titolari di lasciapassare per traffico frontaliero locale, ad allievi di istituti scolastici di un paese terzo dell’allegato I in viaggio scolastico di gruppo in uno Stato membro applicante la decisione 94/795/GAI e a rifugiati statutari, apolidi e persone senza nazionalità residenti in uno Stato membro titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro. L’articolo 6 consente agli Stati membri di derogare all’obbligo o all’esenzione per passaporti diplomatici, di servizio/ufficiali o speciali, equipaggi civili, missioni di soccorso, navigazione interna e documenti di viaggio di organizzazioni internazionali; inoltre possono dispensare dal visto studenti, rifugiati/apolidi residenti in paesi dell’allegato II, membri delle forze armate NATO/Partenariato per la pace e, in taluni casi, rifugiati e apolidi residenti nel Regno Unito o in Irlanda. Gli Stati membri possono anche prevedere deroghe all’esenzione per attività remunerate.

Reciprocità in materia di visti

L’articolo 7 attiva un meccanismo di reciprocità quando un paese terzo dell’allegato II reintroduce l’obbligo del visto per cittadini di uno o più Stati membri. Lo Stato membro interessato notifica entro 30 giorni Parlamento, Consiglio e Commissione; la Commissione avvia interventi diplomatici e, se entro 90 giorni il paese terzo non revoca il visto, lo Stato membro può chiedere la sospensione dell’esenzione per determinate categorie. Se la situazione persiste, la Commissione può adottare atti di esecuzione (sospensione temporanea fino a 6 mesi, prorogabile) e, dopo 24 mesi, un atto delegato che sospende l’esenzione per tutti i cittadini del paese terzo per 12 mesi, con modifica dell’allegato II. È prevista anche la possibilità di presentare una proposta legislativa per spostare il paese dall’allegato II all’allegato I.

Meccanismo di sospensione per criticità migratorie o di sicurezza

L’articolo 8 prevede una sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i paesi dell’allegato II in presenza di dati oggettivi relativi a: aumento sostanziale dei dinieghi d’ingresso o dei soggiorni irregolari, aumento sostanziale delle domande di asilo con basso tasso di riconoscimento, diminuzione della cooperazione in materia di riammissione, oppure rischio accresciuto o minaccia imminente per ordine pubblico e sicurezza interna. La Commissione esamina le notifiche degli Stati membri e le proprie informazioni, tiene conto delle relazioni delle agenzie UE e può adottare un atto di esecuzione di sospensione per 9 mesi su determinate categorie. Se le circostanze persistono, adotta un atto delegato di sospensione per 18 mesi per tutti i cittadini del paese terzo, prorogabile di 6 mesi se la Commissione presenta una proposta legislativa. È inoltre previsto un rapporto finale e, se del caso, una proposta di spostamento del paese terzo dall’allegato II all’allegato I.

Ruolo della Commissione, atti delegati ed esecuzione

L’articolo 10 disciplina la delega di potere alla Commissione per gli atti delegati previsti dagli articoli 7 e 8, con durata quinquennale a decorrere dal 9 gennaio 2014 per l’articolo 7 e dal 28 marzo 2017 per l’articolo 8, rinnovo tacito, possibilità di revoca da parte di Parlamento o Consiglio, consultazione di esperti degli Stati membri e notifiche al co-legislatore. Gli atti delegati entrano in vigore solo se non vi sono obiezioni entro 4 mesi, prorogabili di 2 mesi, per l’articolo 7, e entro 2 mesi per l’articolo 8. L’articolo 11 prevede la comitatologia ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, con procedura d’esame per gli atti di esecuzione.

Obblighi di notifica e pubblicazione

L’articolo 12 impone agli Stati membri di comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi, le misure adottate a norma dell’articolo 6; la Commissione pubblica tali comunicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 7 prevede inoltre specifiche notifiche e pubblicazioni immediate in caso di reintroduzione o revoca dell’obbligo di visto da parte di un paese terzo.

Rapporti con altri atti, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 13 salva la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati ed entità territoriali e di documenti di viaggio. L’articolo 14 abroga il regolamento (CE) n. 539/2001 e rinvia alla tavola di concordanza dell’allegato IV. L’articolo 15 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievistispazio schengenimmigrazionerelazioni esternecooperazione di riammissione

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