Sentenza del 06/12/2016 n. 24885 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la debenza della TARSU sull’area industriale di 3.176 mq, sostenendo che vi si producessero rifiuti industriali o speciali, direttamente smaltiti dalla contribuente e quindi non soggetti alla raccolta e allo smaltimento comunale. Con i tre motivi di ricorso denunciava inoltre la violazione dei limiti del giudizio di rinvio, l’ultrapetizione e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulle osservazioni alla consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito la questione relativa all’assoggettamento a TARSU dell’area industriale. I primi due motivi erano privi del quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c.; il terzo era privo del necessario momento di sintesi per il vizio di motivazione ed era comunque infondato. C. s.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 63 e 64
La società li invocava per sostenere che le superfici destinate a lavorazioni industriali, nelle quali si producono rifiuti speciali smaltiti direttamente dal produttore, non dovessero essere assoggettate alla TARSU. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito tale interpretazione.
Art. 366-bis c.p.c.
Nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale dell’articolo, ogni motivo fondato su violazione di legge doveva concludersi con uno specifico quesito di diritto; per il vizio di motivazione era necessario un distinto momento di sintesi relativo al fatto controverso e decisivo.
Art. 384, comma 1, c.p.c.
La ricorrente lo ha richiamato in relazione ai limiti del giudizio di rinvio, sostenendo che il giudice del rinvio avesse violato i principi fissati dalla precedente decisione di cassazione. La censura non è stata esaminata per l’inammissibilità formale del ricorso.
Art. 394 c.p.c.
È stato richiamato dalla società con riferimento al giudizio di rinvio e ai relativi limiti. Anche questa doglianza non è stata valutata nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Art. 112 c.p.c.
La società sosteneva che il giudice del rinvio avesse deciso oltre i limiti della domanda o attribuito rilievo a una questione non correttamente devoluta. La Corte non ha esaminato la fondatezza della censura per mancanza del quesito di diritto.
Massime di principio
- Quando una decisione è impugnata in Cassazione con motivi soggetti a requisiti formali specifici, la mancata formulazione del quesito di diritto o del momento di sintesi può determinare l’inammissibilità del ricorso senza alcun esame del merito.
- Nei ricorsi per vizio di motivazione occorre individuare con precisione il fatto controverso e decisivo, spiegando quale passaggio motivazionale sia mancante, illogico o contraddittorio; una critica generica alla motivazione non è sufficiente.
- Nel giudizio di rinvio le censure devono confrontarsi puntualmente con i principi fissati dalla precedente sentenza di cassazione e con l’attività concretamente svolta dal giudice di rinvio.
- In materia TARSU, la non assoggettabilità di superfici industriali non deriva automaticamente dalla loro destinazione produttiva: occorre dimostrare la natura dei rifiuti prodotti, le aree effettivamente interessate e chi provvede al loro smaltimento, secondo la disciplina applicabile.
- La condanna alle spese segue normalmente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, anche quando la Corte non accerta quale parte abbia ragione sulla questione sostanziale.
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