Cassazione Penale, Sentenza n. 02204/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari che aveva ammesso De Mari al regime di semilibertà. Il Procuratore generale contestava la mancata acquisizione di informazioni dettagliate (relazione U.E.P.E. aggiornata), l'assenza di verifiche sulla serietà e affidabilità del datore di lavoro e del contesto lavorativo (inclusa la presenza di dipendenti pregiudicati), nonché la mancata comparazione del contesto territoriale in cui il condannato aveva già fruito di permessi con il luogo dove dovrebbe lavorare. Sosteneva quindi un vizio di motivazione e di erronea applicazione delle norme rilevanti per l'ammissione alla semilibertà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e dichiarato che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è immune da vizi tali da giustificare l'annullamento. Ha ritenuto che il Tribunale avesse compiuto una valutazione prognostica articolata e motivata sui risultati del trattamento individualizzato (condotta carceraria, revisione critica del fatto, relazione psicologica ex art. 80, lavoro esterno dal febbraio 2022) e sulla concreta prospettiva lavorativa (informazioni rassicuranti dal Commissariato di P.S.). Le eventuali integrazioni istruttorie non sono state ritenute essenziali, non avendo privato il giudizio di elementi imprescindibili; pertanto l'ammissione alla semilibertà è stata confermata.
Norme richiamate
art. 50 Ordinamento penitenziario (semilibertà)
La semilibertà richiede, oltre all'espiazione della quota di pena prevista, una prognosi favorevole basata sui progressi trattamentali e sulla possibilità di un graduale reinserimento sociale; il giudice deve motivare l'avvenuta valutazione di tali elementi.
art. 21 Ordinamento penitenziario (lavoro esterno)
L'accesso al lavoro esterno è un elemento significativo ai fini della valutazione della idoneità alla semilibertà, poiché costituisce concreta attività risocializzante.
art. 80 Ordinamento penitenziario (consulenza tecnica/psicologica)
Le relazioni tecniche e psicologiche sono fonti rilevanti per saggiare i progressi trattamentali; il giudice deve tenerne conto, senza esserne vincolato, e motivare la loro valutazione.
art. 4-bis Ordinamento penitenziario, commi 1-ter e 2-bis
Richiamato dal ricorrente in relazione a limiti e cautele nell'ammissione a benefici per reati gravi; la Corte ha ritenuto che l'eventuale applicazione di tali limiti non fosse stata violata in modo da annullare la decisione impugnata.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Norme che consentono la censura per inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha valutato tali censure e le ha rigettate.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen. (motivazione)
Imposizione di una motivazione idonea e congrua; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata conteneva una motivazione analitica ed esaustiva.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (sintesi del motivo in cassazione)
Norma utilizzata in sede di redazione del ricorso per la sintesi dei motivi; citata ai fini formali nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- L'ammissione alla semilibertà richiede due distinte valutazioni: i progressi del trattamento individualizzato e l'esistenza di condizioni che consentano un graduale reinserimento sociale; il mancato superamento anche di una sola delle due valutazioni giustifica il diniego.
- Le relazioni degli organi penitenziari e le consulenze tecniche (es. art. 80) hanno grande rilievo ma non vincolano il giudice; è però necessario che il giudice consideri esplicitamente e parametrizzi le informazioni ricevute rispetto alla pericolosità e all'obiettivo rieducativo.
- L'assenza di un singolo documento (ad es. relazione U.E.P.E.) non invalida automaticamente la decisione se vi sono atti recenti e consistenti che consentono una valutazione completa e motivata del percorso rieducativo.
- Quando sussistono profili di rischio pratico (affidabilità del datore di lavoro, presenza di pregiudicati nel luogo di lavoro, contesto territoriale) è prudente acquisire e documentare apposite verifiche; la Procura deve segnalare e documentare specificamente tali criticità in sede di opposizione.
- In sede di impugnazione in Cassazione la ricostruzione fattuale e le valutazioni prognostiche del giudice di merito sono difficilmente rivedibili, salvo motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o omissione di elementi essenziali.
- Per chi richiede il beneficio, elementi probatori utili sono: condotta carceraria lunga e regolare, partecipazione a percorsi trattamentali, pareri tecnici favorevoli, lavoro esterno consolidato e concreta, documentata offerta di lavoro stabile.
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