Sentenza del 01/12/2016 n. 9239 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - SOCIETÀ ESTINTA - Nullità dell'avviso di accertamento - Rettifica del reddito in capo ai soci - Ammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno sostenuto che gli avvisi di accertamento loro notificati dovessero essere considerati nulli perché l'avviso originariamente notificato alla società era nullo, essendo stato emesso dopo l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese. La questione riguardava quindi la possibilità di imputare ai soci il reddito prodotto dalla società prima della sua cancellazione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La nullità dell'avviso notificato alla società estinta non si estende agli avvisi notificati ai singoli soci, poiché la pretesa tributaria nei confronti della società è distinta da quella esercitata nei confronti dei soci. I redditi prodotti dalla società durante il periodo in cui il rapporto sociale era ancora in essere devono essere imputati ai soci, ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R., indipendentemente dalla successiva estinzione della società. È sufficiente che il reddito sia stato prodotto in costanza del rapporto sociale.
Norme richiamate
Art. 5 del T.U.I.R.
I redditi delle società di persone prodotti durante l'esistenza del rapporto sociale sono imputati direttamente ai soci, proporzionalmente alla loro partecipazione, anche se la società viene successivamente cancellata ed estinta.
Massime di principio
- La nullità o l'inefficacia di un atto impositivo notificato a una società estinta non determina automaticamente la nullità degli atti autonomamente notificati ai soci.
- Occorre distinguere la pretesa tributaria rivolta alla società da quella rivolta ai soci: l'invalidità dell'una non si trasferisce necessariamente all'altra.
- Per imputare ai soci il reddito di una società di persone è sufficiente che il reddito sia stato prodotto quando il rapporto sociale era ancora in essere; la successiva cancellazione della società non elimina il presupposto impositivo.
- In situazioni analoghe, la difesa deve verificare autonomamente la validità degli avvisi notificati ai soci, senza limitarsi a richiamare i vizi dell'avviso notificato alla società.
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