Ordinanza n. 1651/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, - del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026”; - dell'allegato n. 1 “Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_fisica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di “errata corrige” del 24.06.2025; - del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418; - del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi”; - del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria Studenti dei paesi non UE residenti all'estero a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria Studenti dei paesi non UE residenti all'estero a.a. 2025/2026”; - del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 20 ottobre 2025; - delle graduatorie tutte in atti e di tutte le successive assegnazioni etc. della graduatoria definitiva per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 28 gennaio 2026; - della graduatoria nominativa per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 8 gennaio 2026; - della graduatoria delle assegnazioni per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 21 gennaio 2026; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; - del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei verbali di correzione dei compiti; - del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente; - dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; - del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell'elenco delle sedi rimaste vacanti all'esito della prima assegnazione e reso pubblico sul sito di universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente menzionati e nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa; per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disciplina ministeriale del semestre filtro e degli esami di profitto per l'accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria, nonché graduatorie, assegnazioni, valutazioni degli esami e diniego di ammissione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato numerosi decreti ministeriali, relativi allegati, syllabus, graduatorie, assegnazioni, votazioni degli esami del semestre filtro, bando e atti della procedura di accesso ai corsi di Medicina, contestando il sistema introdotto e successivamente modificato per la formazione della graduatoria nazionale. In particolare, ha censurato il meccanismo delle coorti e dei bonus previsto dal d.m. n. 1115/2025, il recupero dei voti rifiutati al primo appello, la penalizzazione applicata, il mancato arrotondamento del voto di Chimica, l'utilizzo della sommatoria dei punteggi anche inferiori alla sufficienza, la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti e il regime di decadenza per la mancata immatricolazione. Ha inoltre dedotto la violazione dell'anonimato delle prove, dei principi di parità di trattamento, imparzialità, ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, legalità, legittimo affidamento e par condicio, nonché dei principi fissati dal d.lgs. n. 71/2025 e dalla legge delega. Sono state prospettate anche questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali e la direttiva 2005/36/CE. Il ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti e, nel merito, l'ammissione al corso o il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a. e, in particolare, una prognosi favorevole sulle censure. Ha ritenuto che il d.m. n. 1115/2025 abbia introdotto un meccanismo macchinoso ma non manifestamente irragionevole, volto a conciliare la saturazione dei posti con la tutela dell'affidamento nelle regole originarie. I candidati che avevano conseguito tre sufficienze secondo il sistema iniziale restano sempre preferiti rispetto a quelli ammessi attraverso il recupero di voti o altre deroghe, mentre le diverse situazioni sono ordinate per coorti e fasce secondo il grado di prossimità alle condizioni originarie. La limitazione del recupero dei voti rifiutati al caso di esito negativo del secondo appello è stata ritenuta coerente con la natura degli esami di profitto e con l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025. È stata esclusa la possibilità di arrotondare il voto ai fini del superamento dell'esame o della graduatoria, poiché l'arrotondamento previsto dal d.m. n. 418/2025 riguarda solo la valutazione della carriera; la sommatoria di punteggi inferiori alla sufficienza avrebbe invece alterato radicalmente le regole della procedura. La censura sulla redistribuzione dei posti vacanti è stata ritenuta carente d'interesse, poiché l'ammissione non può prescindere dalla posizione in graduatoria e dalla prova di resistenza; il processo non può attribuire un'utilità non corrispondente al merito dimostrato. Il regime di decadenza dalla mancata immatricolazione è stato ritenuto coerente con l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 71/2025 e con le esigenze organizzative e didattiche derivanti dall'avvio del percorso formativo. Quanto all'anonimato, il TAR ha escluso, allo stato, una violazione non irrilevante: i compiti risultavano destinati a essere chiusi in contenitori sigillati, sottoposti a rilevazione informatica da parte di CINECA e poi corretti, senza concreta individuazione della fase nella quale sarebbe stato possibile associare il candidato al compito o alterare il risultato. Il Collegio ha inoltre escluso, in sede cautelare, la violazione dei principi del d.lgs. n. 71/2025, l'eccesso di delega e la non manifesta infondatezza delle questioni costituzionali ed eurounitarie, giudicando generiche le deduzioni riferite alla Carta dei diritti fondamentali e alla direttiva 2005/36/CE. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria unica nazionale mediante notificazione per pubblici proclami sul sito del Ministero, con indicazione nominativa dei controinteressati e deposito della prova degli adempimenti entro i termini stabiliti, a pena di improcedibilità. Ha condannato il ricorrente al pagamento di 500 euro di spese per la fase cautelare in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiede, per la concessione della tutela cautelare, la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto il TAR ha ritenuto assente una prognosi favorevole sulle censure.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Invocato dal ricorrente per ottenere la condanna in forma specifica all'ammissione al corso, con domanda subordinata di risarcimento.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alla votazione conseguita negli esami di profitto prima della formazione della graduatoria; il TAR ne ha ricavato l'esclusione della possibilità di rinunciare ai voti utilizzati per la graduatoria.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025
In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.
Costituisce il fondamento dell'obbligo di immatricolazione presso la prima sede utile indicata e della possibilità di concorrere per sedi diverse solo quando quelle prescelte non siano disponibili.
art. 11 preleggi
Il TAR ha ritenuto inconferente il richiamo, poiché la disposizione riguarda gli atti normativi e non fonda le censure rivolte alla disciplina ministeriale della procedura.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, la notificazione per pubblici proclami, che deve comunque indicare le generalità dei destinatari per garantire l'effettività del contraddittorio.
art. 6, comma 3, d.m. n. 418/2025
Prevede l'arrotondamento ai fini della valutazione della carriera dello studente, ma non ai fini del superamento dell'esame né della formazione della graduatoria.
d.lgs. n. 71/2025
Stabilisce i principi dell'accesso al secondo semestre, subordinato al conseguimento dei CFU previsti e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale; il TAR ha ritenuto la disciplina ministeriale compatibile con tali principi.
sentenza Adunanza Plenaria n. 27/2013
una violazione non irrilevante
Solo una violazione non irrilevante delle regole sull'anonimato è idonea a viziare la procedura; il TAR non ha ravvisato, in sede cautelare, una simile violazione.
sentenza Adunanza Plenaria n. 4/2019
Richiamata sui limiti soggettivi del giudicato amministrativo e sull'effetto conformativo favorevole alle parti legittimate che abbiano partecipato al processo.
direttiva 2005/36/CE
Il richiamo alla presunta incompatibilità europea è stato ritenuto generico e non idoneo, in sede cautelare, a fondare una prognosi favorevole.
Massime di principio
- La modifica sopravvenuta delle regole di una procedura selettiva può essere ritenuta legittima quando realizza un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra l'esigenza di ampliare l'utilizzazione dei posti disponibili e la tutela dell'affidamento dei candidati sulle regole originarie, preservando la posizione di chi avrebbe superato la selezione secondo tali regole e graduando per fasce i candidati ammessi in deroga in base alla loro prossimità alle condizioni iniziali.
- Nelle procedure di accesso ai corsi universitari, quando le prove del semestre filtro sono esami di profitto, l'esito positivo del secondo appello, una volta accettato, sostituisce la diversa valutazione non accettata del primo appello; il recupero del voto rifiutato può essere previsto per il caso di esito negativo del secondo appello, nei limiti stabiliti dalla disciplina applicabile.
- Un criterio di arrotondamento previsto esclusivamente per la valutazione della carriera dello studente non può essere esteso al superamento dell'esame o alla formazione della graduatoria, soprattutto quando l'arrotondamento comprometterebbe la possibilità di ordinare correttamente risultati numericamente diversi.
- La pretesa di ottenere posti rimasti vacanti non è sorretta da interesse concreto e attuale se non è dimostrato, attraverso la prova di resistenza e il merito della procedura, che l'utilità richiesta spetti al candidato; il giudizio amministrativo non può creare ex novo un bene della vita non corrispondente alla situazione soggettiva dedotta.
- La decadenza dalla possibilità di immatricolarsi per mancata accettazione della prima sede utile indicata può essere coerente con una norma primaria che imponga l'immatricolazione nella sede disponibile secondo l'ordine di preferenza, specialmente quando l'avvio del percorso didattico renda necessaria la stabilizzazione tempestiva delle assegnazioni.
- La violazione delle regole sull'anonimato delle prove concorsuali è viziante soltanto quando abbia carattere non irrilevante e sia concretamente idonea a compromettere la segretezza o l'imparzialità della correzione; la mera possibilità astratta di associare il candidato al compito, in assenza di una concreta ricostruzione della fase in cui l'alterazione avrebbe potuto verificarsi, non è sufficiente in sede cautelare.
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