Sentenza n. 16669/2026 - Roma, Sezione 4T
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'accertamento e/o la declaratoria 1. dell'ingiustizia, dell'illegittimità e del sottodimensionamento del provvedimento di primo inquadramento al livello 11° emesso nei confronti di parte ricorrente nonché, 2. del diritto e/o interesse di parte ricorrente ad ottenere l'inquadramento, in attuazione del criterio della contiguità giuridica indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza 7725/2022 e dal Regolamento per l'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC, nella carriera direttiva, qualifica di dirigente, nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale, in ragione: a) del grado di professionalità acquisito, b) della pregressa anzianità, c) della complessità funzionale delle mansioni svolte, d) della sfera di autonomia goduta, Pagina 2 di 31 e) delle responsabilità inerenti le mansioni espletate, con pedissequo annullamento in parte qua, 3. del Provvedimento di inquadramento prot. n. 0089022 del 2 novembre 2022 emesso nei confronti del ricorrente (doc. A); 4. della Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 recante l'accoglimento della Proposta di primo inquadramento giuridico economico personale ANAC del 04.10.2022, anch'essa impugnata in parte qua (doc. B); 5. di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati e presupposti ed in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente ad ottenere il giusto ed il corretto inquadramento secondo quanto indicato nella sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato (doc. C), e con consequenziale condanna dell'Autorità resistente, eventualmente anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., 6. alla ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera di parte ricorrente, 7. alla rinnovazione e/o revisione e/o riesame del procedimento di primo inquadramento con decorrenza tanto giuridica quanto economica dal 1.1.2019 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con riconoscimento della pregressa esperienza professionale e anzianità di servizio maturata fino al 1.1.2019 e, conseguentemente, 8. al nuovo inquadramento e rideterminazione del trattamento retributivo, 9. al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cirillo Antonella il 10/11/2023: PER L'ACCERTAMENTO E/O LA DECLARATORIA 1. dell'ingiustizia, dell'illegittimità e del sottodimensionamento del provvedimento di primo inquadramento al livello 11°, successivamente rideterminato al 15° con Delibera n. 465 del 12 ottobre 2022, emesso nei confronti di parte ricorrente nonché, 2. del diritto e/o interesse di parte ricorrente ad ottenere l'inquadramento, in attuazione del criterio della contiguità giuridica indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza 7725/2022 e dal Regolamento per l'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC, nella carriera direttiva, qualifica di dirigente, nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale, in ragione: a) del grado di professionalità acquisito, b) della pregressa anzianità, c) della complessità funzionale delle mansioni svolte, d) della sfera di autonomia goduta, e) delle responsabilità inerenti le mansioni espletate, con pedissequo annullamento • del nuovo Provvedimento di inquadramento prot. n. 92255 del 18 ottobre 2023 (doc. 1), emesso nei confronti del ricorrente che ha confermato e reso definitivo quanto disposto con provvedimento di inquadramento prot. n. 89022 del 2 novembre 2022; • della Delibera del Consiglio ANAC n. 417 del 13.9.2023 (doc. 2), pubblicata sulla rete intranet dell'ANAC in data 10.10.2023, recante la decisione “di confermare e rendere definitivo, nei confronti del personale ricorrente e non ricorrente nell'ambito della procedura giudiziaria conclusasi con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V., n. 7725 del 5 settembre 2022, quanto disposto con la Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022, provvedendo che si applichi la decorrenza economica del 1° gennaio 2020 per tutti i dipendenti, anche non ricorrenti, già in servizio a quella data, ovvero dalla data di assunzione per tutti i dipendenti che sono stati assunti successivamente al 1° gennaio 2020, senza che siano riconosciuti gli interessi al personale non ricorrente”, oltre agli ulteriori atti e provvedimenti presupposti ed ai pareri resi dall'Avvocatura dello Stato su richiesta dell'Amministrazione, nonché; • dei presupposti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo (Provvedimento di inquadramento prot. n. 89022 del 2 novembre 2022 emesso nei confronti del ricorrente doc. A; Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 recante l'accoglimento della Proposta di primo inquadramento giuridico economico personale ANAC del 04.10.2022 doc. B), oltre a tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati e presupposti ed in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi di parte ricorrente ad ottenere il giusto ed il corretto inquadramento secondo quanto indicato nella sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato (doc. C), e con consequenziale condanna dell'Autorità resistente, eventualmente anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., 1. alla ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera di parte ricorrente, 2. alla rinnovazione e/o revisione e/o riesame del procedimento di primo inquadramento con decorrenza tanto giuridica quanto economica dal 1.1.2019 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con riconoscimento della pregressa esperienza professionale e anzianità di servizio maturata fino al 01.01.2019 e, conseguentemente, 3. al nuovo inquadramento e rideterminazione del trattamento retributivo, 4. al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere ANAC nn. 465 del 12 ottobre 2022 e 417 del 13 settembre 2023 e provvedimenti individuali di inquadramento del 2 novembre 2022 e del 18 ottobre 2023, con i quali la ricorrente è stata collocata al 15° livello stipendiale
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già inquadrata dal 1° gennaio 2019 nella carriera direttiva, qualifica di funzionario, al 17° livello della scala stipendiale AGCM, ha impugnato il successivo inquadramento al 15° livello disposto dall’ANAC in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, che aveva annullato il precedente sistema di primo inquadramento perché fondato sulla sola contiguità economica e aveva richiesto di valorizzare la contiguità giuridica. Ha dedotto che l’ANAC avrebbe applicato solo formalmente tale criterio, mantenendo nella sostanza l’impianto precedente e attribuendo livelli ulteriori in modo automatico e uniforme, senza un’effettiva valutazione individuale. Ha contestato, in particolare, la mancata adeguata considerazione dell’anzianità e dell’esperienza pregresse, della professionalità, della complessità delle mansioni, dell’autonomia e delle responsabilità esercitate, nonché l’insufficienza dell’istruttoria e la disparità di trattamento rispetto ai dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2019. Con ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la conferma definitiva dell’inquadramento e chiesto l’annullamento degli atti, la riedizione del procedimento con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2019, la ricostruzione della carriera, la rideterminazione del trattamento e il pagamento delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione. L’ANAC ha eccepito l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio, rilevando che il differente giudizio d’appello e il procedimento riguardante i dipendenti assunti tramite mobilità non presentavano un’effettiva pregiudizialità rispetto alla controversia, e che il rinvio è ammesso solo in casi eccezionali. Ha prescisso dall’esame dell’eccezione di ne bis in idem, ritenendo il ricorso manifestamente infondato sulla base dell’orientamento consolidato. Ha respinto le censure di violazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022: alla luce delle successive pronunce del Consiglio di Stato, in particolare della sentenza n. 3289/2024, le delibere ANAC nn. 465/2022 e 417/2023 hanno correttamente attuato il criterio della contiguità giuridica nell’esercizio dell’autonomia regolamentare dell’Autorità. Il criterio dell’anzianità di servizio, correlato all’ultimo livello posseduto nella qualifica di appartenenza e integrato dal riconoscimento di livelli stipendiali aggiuntivi per periodi di servizio, è stato ritenuto ragionevole e idoneo a valorizzare l’esperienza professionale e la professionalità già considerata per il conseguimento della qualifica. L’ANAC non era tenuta a riprodurre nel dettaglio i livelli di primo inquadramento riconosciuti dall’AGCM. Respinte anche le censure di difetto d’istruttoria e disparità di trattamento: l’istruttoria è stata ritenuta articolata e comprensiva del coinvolgimento delle organizzazioni sindacali; la disciplina delle decorrenze è stata reputata coerente con gli effetti generali e inscindibili dell’annullamento dell’allegato regolamentare e con la posizione dei dipendenti già in servizio o assunti successivamente. Le domande di annullamento e quelle consequenziali di ricostruzione della carriera e rideterminazione retributiva sono state quindi respinte. Spese compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
È noto che ai sensi dell’art. 73 cpa comma 1 bis il rinvio della trattazione del ricorso risulta ammissibile solo “per casi eccezionali”, circostanza quest’ultima individuabile tutte le volte in cui risulti dimostrata una "pregiudizialità" del parallelo giudizio instaurato dinanzi ad un diverso Giudice.
Il rinvio della trattazione è consentito in via eccezionale quando sia dimostrata la pregiudizialità del parallelo giudizio; non basta la mera pendenza di un diverso contenzioso o di un distinto procedimento amministrativo.
art. 74 c.p.a.
Con la decisione n. 16037 del 4 settembre 2025 (che stante la sostanziale identità del petitum è possibile richiamare ai sensi dell’art. 74 cpa) questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che le questioni esaminate erano già allora “sovrapponibili a quelle fatte valere nel presente giudizio contenute nella sentenza Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2024, n. 3289 (con cui il giudice d’appello ha definito il ricorso per l’ottemperanza della sentenza Consiglio di Stato, V, n. 7725/2022) da cui il Collegio non trova ragioni per doversi discostare”.
Il giudice può richiamare la motivazione di una sentenza resa in una controversia sostanzialmente identica, valorizzando la sovrapponibilità delle questioni e l’assenza di ragioni per discostarsi dall’orientamento già adottato.
Massime di principio
- L’ANAC, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, può attuare il criterio della contiguità giuridica mediante parametri oggettivi e uniformi, tra cui l’anzianità di servizio rapportata all’ultimo livello di inquadramento nella qualifica di appartenenza, quando tali parametri siano ragionevolmente idonei a valorizzare l’esperienza e la professionalità maturate.
- L’obbligo di valorizzare la contiguità giuridica nel primo inquadramento non impone all’ANAC di riprodurre analiticamente i livelli attribuiti dall’AGCM ai propri dipendenti, né esclude il ricorso a criteri generali, purché coerenti con la professionalità acquisita e con l’anzianità di servizio.
- La censura di difetto d’istruttoria in materia di inquadramento professionale non è fondata quando l’amministrazione abbia svolto un’istruttoria articolata, considerato le diverse professionalità e coinvolto le organizzazioni sindacali; contestazioni generiche, non accompagnate da elementi specifici sul pregiudizio individuale, non dimostrano l’illegittimità del criterio adottato.
- Il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. richiede un caso eccezionale e la dimostrazione di un effettivo nesso di pregiudizialità logico-giuridica con il parallelo giudizio; la mera pendenza di altro contenzioso o di un procedimento amministrativo riguardante una diversa categoria di dipendenti non è sufficiente.
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