Sentenza n. 54/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di assegnazione allo studente -OMISSIS- di n. 18 ore settimanali di sostegno a fronte della frequenza di 30 ore settimanali,-OMISSIS-, notificata in pari data, senza oggetto; - di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, comunque connessi se ed in quanto lesivi, ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell'organico per il sostegno determinato dall'Ufficio Scolastico Regionale per (tra gli altri) l'Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS- --OMISSIS- e del relativo allegato; del P. E. I. per l'a. s. 2025/2026 ancorché ad oggi non redatto, del P. E. I. per l'a. s. 2024/2025, nonché per il riconoscimento dell'alunno -OMISSIS- ad essere assistito da un insegnante di sostegno specializzato secondo il rapporto 1/1 per tutta la durata dell'orario scolastico (30 ore settimanali) o comunque per un numero di ore massime adeguate alla disabilità di cui è portatore;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione all'alunno di 18 ore settimanali di sostegno a fronte di un orario scolastico di 30 ore settimanali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato la nota del dirigente scolastico che assegnava all'alunno 18 ore settimanali di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, chiedendo l'annullamento dell'atto e degli atti presupposti, nonché il riconoscimento del diritto dell'alunno a un insegnante di sostegno specializzato secondo il rapporto 1/1 per l'intero orario scolastico, o comunque per un numero di ore adeguato alla disabilità. Dalla precedente ordinanza cautelare emergeva che la quantificazione era stata effettuata in assenza del PEI e della previa riunione del GLO, senza adeguato supporto istruttorio e documentale, facendo riferimento all'organico di fatto e di diritto, parametro ritenuto inidoneo a determinare le esigenze individuali dell'alunno con disabilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, nelle more del giudizio, l'istituto scolastico ha adottato un PEI riconoscendo ore aggiuntive di sostegno fino alla copertura integrale del tempo scuola. Pur dichiarando l'improcedibilità, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha ritenuto illegittima la nota impugnata per le ragioni già evidenziate nell'ordinanza cautelare: la quantificazione delle ore non poteva essere effettuata dal dirigente o dall'istituto in assenza del PEI e della previa riunione del GLO, né poteva fondarsi sulle sole disponibilità dell'organico di fatto o di diritto. Le amministrazioni resistenti sono state condannate al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Regolamento (UE) 2016/679, artt. 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 52, commi 1, 2 e 5, e 2-septies
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale base normativa nazionale per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La quantificazione delle ore di sostegno per un alunno con disabilità deve essere effettuata sulla base della situazione individuale risultante dal PEI e previa riunione del GLO; non può essere unilateralmente determinata dal dirigente scolastico o dall'istituto in assenza di tali presupposti.
- Le esigenze di organico di fatto o di diritto non costituiscono, di per sé, un parametro idoneo per determinare il numero di ore di sostegno spettanti a un alunno con disabilità, poiché la misura del sostegno deve essere correlata alle concrete esigenze educative e assistenziali individuali.
- Quando l'amministrazione adotta nelle more del giudizio un nuovo PEI che assicura il soddisfacimento della pretesa sostanziale dedotta, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Anche in caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l'illegittimità dell'atto originariamente impugnato.
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