L.R. Abruzzo 3/2025
Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge interviene su numerose discipline regionali abruzzesi, aggiornando norme su sociale, ERP, demanio marittimo, agriturismo, rifiuti, foreste, caccia, cultura, protezione civile, turismo, personale e bilancio. Molte misure hanno efficacia 2025 o termini specifici; alcune disposizioni sono poi già modificate o abrogate da leggi successive, come indicato nel testo consolidato.
Modifiche a leggi regionali, proroghe di termini e ulteriori disposizioni in materia sociale, sanitaria, urbanistica, culturale, protezione civile, rifiuti, foreste, caccia, turismo e bilancio
Modifiche eterogenee a leggi regionali abruzzesi
La legge regionale Abruzzo n. 3 del 2025 interviene in modo diffuso su molte materie di competenza regionale: welfare, edilizia residenziale pubblica, demanio marittimo, sanità, agriturismo, rifiuti, foreste, caccia, cultura, protezione civile, turismo e bilancio. In diversi casi introduce proroghe, autorizzazioni di spesa e regole transitorie riferite soprattutto all’anno 2025.
Interventi socio-assistenziali e consultori familiari
La Regione promuove il potenziamento, la qualificazione e la riorganizzazione degli interventi socio-assistenziali a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà, coordinandoli con il Piano sanitario. La Giunta può finanziare consultori familiari e associazioni impegnate su relazioni di coppia e familiari, maltrattamento e violenza, rapporti genitori-figli, separazione e divorzio, esigenze dei figli nella nuova configurazione familiare e famiglie monoparentali. La Giunta e il Dipartimento Sociale-Enti Locali-Cultura gestiscono gli indirizzi e gli atti attuativi.
Diritto allo studio universitario
Per il finanziamento del sistema universitario regionale, i fondi annuali sono assegnati tramite le leggi di bilancio secondo criteri stabiliti dal Dipartimento competente. La tassa prevista per l’articolo 17, comma 1, lettera h), della l.r. 91/1994 è fissata in euro 103,00; le somme riscosse sono trasferite annualmente all’Azienda competente.
Edilizia residenziale pubblica: commissioni, requisiti e decadenza
La disciplina delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi ERP è riorganizzata. In ciascuno dei cinque ambiti territoriali delle ATER è prevista una Commissione presso la sede principale, nominata dal Presidente della Giunta regionale; può essere istituita anche una Commissione presso ciascuna sede decentrata, con deliberazione della Giunta sentita l’ATER competente. I requisiti del presidente/ componente vengono ampliati: può essere dirigente o funzionario con requisiti per l’accesso alla dirigenza e almeno cinque anni di attività nella qualifica. Sono abrogati i commi 17 e 19 dell’articolo 7. Per la fascia demografica richiamata al comma 21, il riferimento è ora ai comuni con popolazione tra 250.001 e 500.000 abitanti. In materia di alloggi per persone con difficoltà motorie, la nozione è estesa a soggetti affetti da problematiche motorie o altri gravi disturbi che compromettano la normale deambulazione; comuni ed enti gestori possono prevedere nei bandi casi specifici. L’interpretazione autentica dell’art. 34 chiarisce che la decadenza dall’assegnazione si verifica anche se, in costanza di rapporto, interviene una sentenza definitiva di condanna o un patteggiamento ex art. 444 c.p.p. nei casi previsti dalle lettere b-bis) e b-ter) dell’art. 2. Sono previsti termini stringenti: entro 60 giorni dall’entrata in vigore la Giunta decide sull’istituzione delle Commissioni nelle sedi decentrate; nei 60 giorni successivi il Presidente nomina le nuove Commissioni, mentre quelle precedenti restano in carica fino all’insediamento delle nuove.
Demanio marittimo e quota di spiaggia libera
Il Piano demaniale marittimo deve riservare una quota non inferiore al 20% delle aree demaniali marittime, su base comunale, alla fruizione libera e gratuita. Per i comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti la quota minima scende al 10%. Entro 180 giorni la Giunta regionale adegua il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo; la variazione è qualificata come variazione formale e segue la procedura semplificata prevista dalla legge urbanistica regionale.
Piano sociale regionale
I successivi piani sociali sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali.
Difesa del suolo e derivazioni idriche
Viene soppressa la lunga previsione che attribuiva al Direttore dell’area territorio, sentito il comitato consultivo tecnico-amministrativo, la pronuncia sulle opposizioni alle concessioni per piccole e grandi derivazioni. Il testo consolidato mostra quindi la rimozione di quella procedura dettagliata dal comma 6 dell’art. 23 della l.r. 81/1998.
Requisiti per gli organi dell’ATER
Tra i requisiti per la nomina a componente dell’organo dell’ATER vengono inclusi anche soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, con formazione universitaria e iscrizione in albi professionali da almeno dieci anni.
Caccia e gestione faunistica
La disciplina venatoria è ritoccata su più punti. Viene eliminata la previsione sanzionatoria automatica per il versamento oltre il 15 marzo di una quota indicata all’art. 28. Le associazioni o i comitati di gestione possono deliberare quote di partecipazione dei cacciatori, nel rispetto del limite massimo della tassa di concessione governativa, con riduzione fino al 50% per gli ultrasettantenni; per i versamenti effettuati oltre il 15 marzo è previsto un incremento proporzionato al ritardo, da 15 a 70 euro per mese o frazione. Viene inoltre precisato il divieto di acquistare capi selvatici da ripopolamento provenienti da allevamenti di proprietà del presidente o di un componente del comitato. È soppressa la norma che attribuiva alla Regione il potere di stabilire l’entità massima della quota richiesta dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.
Autorizzazioni sanitarie e sociosanitarie
Alle strutture disciplinate dalla l.r. 32/2007 si aggiunge il richiamo al rispetto dei principi e delle prescrizioni del d.lgs. 502/1992.
Abbattimento barriere architettoniche e PEBA
Per il Registro previsto dalla l.r. 1/2008, il termine per gli adempimenti collegati non è più fisso al 30 marzo 2025 ma è collegato alla istituzione del Registro, entro dodici mesi. La Giunta deve approvare entro il 31 dicembre 2025 le linee guida per i contenuti minimi dei PEBA comunali, salvo i vincoli di legge già previsti per la loro adozione. La Regione integra nel concetto di barriera architettonica anche la barriera sensoriale, percettiva o intellettiva. Nelle more della piena attuazione della disciplina, l’adozione del PEBA costituisce requisito preferenziale per i bandi regionali.
Commissari regionali e status economico
Se i commissari nominati ai sensi della l.r. 4/2009 sono dipendenti regionali, per permessi e aspettative si applica la disciplina degli amministratori locali del TUEL; ai commissari dirigenti regionali si applica l’art. 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001.
Agriturismo e ospitalità in spazi aperti
Le aziende agrituristiche possono offrire ospitalità in spazi aperti, nel rispetto della connessione e prevalenza, predisponendo piazzole per tende, caravan, autocaravan, case mobili e simili, fino a 35 piazzole e 90 posti complessivi per azienda. I posti negli spazi aperti si cumulano con quelli delle strutture ricettive aziendali fino a un massimo di 100 persone contemporaneamente. Il regolamento attuativo regionale deve essere adeguato.
Gestione dei rifiuti e prosecuzione dei servizi per fondi PNRR e finanziamenti
I soggetti pubblici che gestiscono il ciclo integrato dei rifiuti e sono destinatari di fondi PNRR, prestiti o finanziamenti statali/europei continuano a esercitare il servizio fino alla conclusione della rendicontazione, anche se nel frattempo il servizio sia stato organizzato da AGIR. In tale ipotesi non si applica il comma 6 richiamato dalla norma.
Foreste, alvei fluviali e Autorità idraulica
Per gli interventi regionali di regolarizzazione, conservazione e ripristino degli alvei fluviali finalizzati al miglioramento dell’officiosità idraulica, il provvedimento finale è adottato dal dirigente competente con approvazione del progetto esecutivo, che vale come titolo autorizzativo per tutti gli interventi previsti e disciplinati dagli articoli 31 e 50. Tali interventi sono qualificati come di assoluta rilevanza pubblica se comportano abbattimento o sradicamento di alberature o porzioni di aree boschive radicate in alveo e che abbiano modificato la sezione di deflusso. L’obbligo di compensazione non sussiste per gli interventi dei Servizi regionali come Autorità idraulica riconducibili alle circostanze di esonero previste dalle linee guida nazionali, né per gli arbusteti. Anche l’abbattimento di alberature isolate, a gruppi o filari in alveo o nel demanio idrico, necessario per tali interventi, è autorizzato con l’approvazione del progetto esecutivo; il Genio Civile comunica annualmente l’elenco delle alberature rimosse e la Regione provvede al reimpianto in aree idonee, anche diverse.
Comunità e aree montane
La proroga prevista dalla l.r. 20/2016 fino al 30 giugno 2025 risulta nel testo consolidato ma è annotata come articolo interamente abrogato successivamente dalla l.r. 10 marzo 2025, n. 4.
Sagre tipiche e somministrazione temporanea
È abrogato il comma 3-bis dell’art. 4 della l.r. 22/2016. Per le sagre e feste popolari, il soggetto competente può estendere fino a 12 giorni effettivi la durata della somministrazione di alimenti e bevande in ragione della storicità e dell’attrattività turistica dell’evento nel territorio comunale.
Protezione civile e accesso ai dati meteorologici
La Regione Abruzzo e l’Agenzia di Protezione Civile devono consentire, nell’ambito delle attività istituzionali, l’accesso gratuito ai dati meteorologici, climatologici e idrologici da parte di soggetti pubblici e privati. Per effetto di questa disciplina sono abrogate alcune norme regionali pregresse in materia di accesso ai dati e disposizioni collegate.
Trattamento economico del Direttore della Protezione Civile
L’espressione “parificato” è interpretata nel senso che il trattamento economico del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile è equivalente a quello degli altri direttori regionali.
Parco del Benessere di Popoli Terme
In prima attuazione è istituito il Parco del Benessere dell’area Popoli Terme, costituito dai comuni collegati tramite Patti di collaborazione all’Agenzia di Promozione del Turismo Sostenibile di Popoli Terme, che è il soggetto attuatore. Il Dipartimento regionale competente in materia di turismo coordina le attività sulla base degli indirizzi della Giunta.
Abrogazioni in materia di stabilità e turismo
Sono abrogate alcune disposizioni previgenti della l.r. 3/2020 e della l.r. 1/2021, con eliminazione di norme ormai superate. Il testo consolidato recepisce tali abrogazioni.
Programma Abruzzo Regione del Benessere
A decorrere dal 2025, tutti gli stanziamenti regionali relativi al programma Abruzzo Regione del Benessere sono ripartiti per il 65% all’ARTA e per il 35% al Comune di Popoli Terme.
Variazioni di allegati finanziari e contributi nominativi
Numerose disposizioni modificano elenchi di contributi e interventi finanziati negli allegati di precedenti leggi di stabilità. Tra gli interventi più rilevanti figurano la rimodulazione di importi e denominazioni per il Comune di Notaresco, interventi su chiese e associazioni in vari comuni, e alcune sostituzioni di soggetti beneficiari o oggetti finanziati. Le modifiche riguardano esclusivamente la destinazione dei contributi già previsti negli allegati citati.
Misure per la carenza idrica
La legge amplia la platea dei beneficiari e modifica gli importi dei contributi previsti per ridurre il disagio da carenza idrica. Il riferimento al “realizzato in epoca antecedente al 1990” è soppresso; vengono eliminate le parole che limitavano gli immobili ai soli edifici con più piani oltre il primo; tra i destinatari sono inclusi anche i proprietari di unità immobiliari all’interno di un edificio condominiale. Gli importi del contributo sono innalzati da 250/1.500 euro a 750/4.500 euro. Le eventuali economie residue possono essere riutilizzate dall’ERSI per soddisfare istanze non accolte nella stessa annualità. Le modifiche si applicano anche ai procedimenti in corso non ancora conclusi alla data di entrata in vigore dell’articolo.
Strutture residenziali universitarie come strutture ricettive
Le strutture residenziali universitarie in possesso dei requisiti del d.m. 1437/2022 sono equiparate alle strutture ricettive alberghiere ai fini della SCIA da presentare al SUAP comunale. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’articolo la Giunta regionale deve approvare la modulistica unificata e standardizzata regionale.
Riordino del comparto della committenza regionale e soppressione della componente informatica
L’Agenzia regionale per la committenza è articolata in una struttura centrale e una periferica; ha sede legale e operativa principale a Palazzo Silone, all’Aquila, e una sede operativa secondaria a Pescara. Le sue funzioni vengono riallineate al d.lgs. 36/2023: può stipulare accordi quadro e istituire sistemi dinamici di acquisto, e i soggetti legittimati possono ricorrervi nei casi e limiti dell’art. 62 del Codice dei contratti. Il trattamento economico del Direttore generale è equiparato a quello dei direttori dei Dipartimenti regionali. La norma ridefinisce integralmente le risorse finanziarie dell’Agenzia. Contestualmente, gli articoli 8, 9, 10, 20 e 21 della l.r. 25/2000 sono abrogati e i richiami all’Agenzia nella medesima legge soppressi. La Regione subentra nei compiti informatici, telematici e di comunicazione, nei rapporti giuridici attivi e passivi e nei beni del centro servizi di Tortoreto. Il personale addetto alle funzioni informatiche transita nei ruoli della Giunta regionale, salvo opzione entro 20 giorni per rimanere nell’Agenzia e svolgere funzioni di committenza; entro 30 giorni il Dipartimento Risorse avvia la procedura di inquadramento. Le dotazioni organiche sono adeguate conseguentemente.
Proroghe e aggiornamenti di termini finanziari
È prorogato al 31 dicembre 2025 il termine già fissato dalla l.r. 4/2024 per un adempimento del comma 7 dell’art. 26. La disposizione relativa all’art. 15 della l.r. 20/2016 e quella sugli allegati della l.r. 4/2024 risultano tuttavia annotate come già abrogate o sostituite da legge successiva.
Cultura, eventi e contributi 2025
Per il 2025 la Regione finanzia o rifinanzia diverse iniziative culturali: La Notte dei Serpenti, il Progetto speciale transumanza/tratturi, il Festival dei Popoli Europei, la tutela delle minoranze linguistiche, il Festival Dannunziano e i progetti di valorizzazione del patrimonio medievale. I finanziamenti sono iscritti nel bilancio 2025-2027 e, in alcuni casi, destinati alla Fondazione CREA. La Regione si avvale della fondazione CREA per l’attuazione di varie leggi di settore sugli eventi culturali; le risorse sono trasferite alla fondazione e impiegate per eventi già programmati o da rendicontare. La Giunta può anche avvalersi di altro ente con finalità analoghe. Una quota non inferiore al 10% della spesa per il Salone del Libro di Torino 2025 è riservata alle case editrici abruzzesi che partecipano autonomamente con proprio stand. La partecipazione regionale al Salone è autorizzata dal 15 al 19 maggio 2025. Per l’attuazione dell’art. 46/2014, parte del Fondo Unico Regionale per la Cultura 2025 è destinata a coprire il saldo dovuto ai beneficiari per attività già svolte e rendicontate.
Spese e personale della Regione e degli enti collegati
Per completare progetti finanziati da FSC, FSE, FESR e PNRR, la Giunta può attivare le procedure di cui all’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per il personale dirigenziale in comando presso i Dipartimenti Infrastrutture e Trasporti e Lavoro e Attività Produttive. Sono autorizzati, per il 2025, i rinnovi fino a un anno degli incarichi dirigenziali della Giunta conferiti a dirigenti di altre amministrazioni in comando, nel rispetto dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001 e invarianza della spesa. Per la Protezione Civile è autorizzato il distacco, fino al 31 dicembre 2025, del personale già impiegato presso l’Agenzia che abbia dato disponibilità, con onere limitato al trattamento fondamentale e accessorio ordinario. È inoltre previsto un trasferimento ulteriore di euro 1.768.456,00 all’Agenzia regionale di Protezione Civile, dal 2025 e per gli esercizi successivi secondo le variazioni di bilancio indicate, per pagare il personale transitato dai ruoli regionali all’Agenzia dal 1° gennaio 2025.
Fondo per il potenziale disavanzo sanitario 2024
È istituito nel bilancio 2025 un Fondo di euro 10.000.000,00 per la copertura del potenziale disavanzo del Servizio Sanitario Regionale al 31 dicembre 2024, ancora in corso di quantificazione definitiva. La copertura avviene mediante utilizzo della quota accantonata dell’avanzo di amministrazione.
Disposizioni finali e copertura finanziaria
Le spese previste dalla legge sono coperte secondo le singole disposizioni settoriali; per le restanti norme non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Obsolescenza e attualità del testo
Il provvedimento contiene numerose norme puntuali riferite al 2025, a procedure di attuazione immediate o a interventi finanziari una tantum. Alcune parti risultano già modificate o abrogate da leggi successive richiamate nelle note del testo consolidato. Per questo l’atto è in larga misura ancora utile come base normativa, ma molte sue previsioni hanno efficacia limitata nel tempo o sono state superate in parte dal consolidamento successivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 6 feb 2025L.R. Abruzzo 1/2025
- Legge · 6 feb 2025L.R. Abruzzo 2/2025
- Legge · 10 mar 2025L.R. Abruzzo 4/2025
- Legge · 11 mar 2025L.R. Abruzzo 6/2025
- Legge · 11 mar 2025L.R. Abruzzo 5/2025
- Legge · 30 dic 2024L.R. Abruzzo 28/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →