Cassazione Penale, Ordinanza n. 41043/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo meramente reiterativo delle censure già svolte in appello e volto a ottenere una rivalutazione del merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste, deducendo un unico motivo per violazione di legge penale e vizio di motivazione, anche in tutte le sue forme, con riferimento al giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 49, 474 e 648 c.p. In particolare, contestava la ritenuta esclusione della grossolanità del falso e, quindi, la valutazione circa l'idoneità ingannatoria della merce sequestrata. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era sostanzialmente reiterativo di doglianze già svolte in appello e già disattese dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici; ha inoltre osservato che la valutazione sulla capacità decettiva della merce era sorretta dalle risultanze del rito abbreviato, inclusi la relazione della Guardia di Finanza e il verbale di sequestro, che descrivevano i marchi contraffatti. Il ricorrente, dunque, mirava in realtà a ottenere una diversa lettura del merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 49 c.p.
Richiamato nel quadro della responsabilità per il reato contestato, in relazione alla questione della grossolanità del falso e dell'idoneità ingannatoria della merce.
art. 474 c.p.
Norma incriminatrice richiamata per i fatti relativi alla commercializzazione di merce recante marchi contraffatti.
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice richiamata insieme all'art. 474 c.p. nel capo di imputazione esaminato dalla Corte.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riproporre, in modo sostanzialmente reiterativo, censure già dedotte in appello e già esaminate con motivazione immune da vizi logici.
- La deduzione di un vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o in una diversa lettura delle risultanze probatorie, quando il giudice di merito abbia già fornito una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
- La valutazione circa l'idoneità ingannatoria della merce e la non grossolanità del falso è questione di merito, censurabile in cassazione solo se la motivazione risulti viziata in modo manifesto, non per la sola contrapposizione di una lettura alternativa degli atti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime ordinario.
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