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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1646

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 della Commissione del 7 novembre 2020 relativo a misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio

Normativa europea32020R1646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce dazi doganali addizionali dell’UE su una serie di prodotti statunitensi, come contromisura autorizzata nell’ambito della controversia OMC DS353 sugli aeromobili civili di grandi dimensioni. Le misure danno attuazione alla sospensione di concessioni tariffarie GATT 1994 e prevedono aliquote differenziate del 15% e del 25% per le merci elencate negli allegati. Sono previste limitate esclusioni per licenze già rilasciate e per esportazioni antecedenti la data di applicazione del dazio. La Commissione segnala inoltre la possibilità di futura modifica o sospensione delle misure in funzione dell’evoluzione della controversia e delle contromisure statunitensi.

Misure di politica commerciale dell’Unione in forma di dazi doganali addizionali su determinati prodotti originari degli Stati Uniti, adottate a seguito della controversia OMC DS353 sugli aeromobili civili di grandi dimensioni.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti originari degli Stati Uniti elencati negli allegati I e II del regolamento. Riguarda in particolare gli operatori che immettono in libera pratica tali merci nell’UE, con esclusione dei casi coperti da licenza d’importazione rilasciata prima dell’entrata in vigore del regolamento che preveda esenzione o riduzione del dazio, nonché dei prodotti per i quali sia dimostrato che l’esportazione dagli Stati Uniti verso l’Unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio addizionale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1646 della Commissione

Il regolamento attua, nell’ambito della controversia OMC DS353 sugli aeromobili civili di grandi dimensioni, misure di politica commerciale dell’Unione nei confronti degli Stati Uniti. La Commissione richiama l’autorizzazione dell’organo di conciliazione OMC del 26 ottobre 2020 e il quadro del regolamento (UE) n. 654/2014, evidenziando che le misure devono rimanere proporzionate e coerenti con il livello di contromisure autorizzato.

Contesto della controversia OMC e finalità delle misure

I considerando ricostruiscono che l’OMC ha confermato l’inadempimento degli Stati Uniti rispetto ad obblighi derivanti dall’accordo SMC in relazione a determinate misure, incluse agevolazioni fiscali del regime FSC/ETI. Per le ulteriori misure rilevanti, l’Unione ha attivato la procedura arbitrale prevista dal DSU e ha ottenuto una decisione arbitrale del 13 ottobre 2020; successivamente, il 26 ottobre 2020, è stata autorizzata ad adottare contromisure. La Commissione precisa che i dazi addizionali sono concepiti per indurre efficacemente alla conformità e per rispecchiare, per quanto possibile, le contromisure statunitensi già applicate sulle importazioni dall’UE.

Ambito materiale delle contromisure

Le misure consistono nella sospensione delle concessioni tariffarie GATT 1994 per i prodotti elencati negli allegati I e II e nell’applicazione di dazi doganali addizionali sulle importazioni nell’Unione di tali prodotti originari degli Stati Uniti. L’allegato I riguarda una categoria ristretta di prodotti, tra cui aeromobili individuati tramite codici TARIC, soggetti a un dazio addizionale del 15%; l’allegato II contiene un elenco più ampio di prodotti, identificati mediante codici NC 2020, soggetti a un dazio addizionale del 25%.

Esclusioni e regole transitorie

Il regolamento introduce due ipotesi di non applicazione del dazio addizionale. In primo luogo, il dazio non si applica se, prima dell’entrata in vigore del regolamento, era già stata rilasciata una licenza d’importazione che prevedeva un’esenzione o una riduzione del dazio. In secondo luogo, il dazio non si applica quando l’importatore dimostri che l’esportazione dagli Stati Uniti verso l’Unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio addizionale sul prodotto interessato. Tali clausole attenuano l’impatto sulle operazioni già programmate o già in corso.

Criteri di selezione e orientamento della Commissione

Nei considerando la Commissione indica di aver tenuto conto dei criteri oggettivi previsti dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 654/2014 e di avere consultato i portatori di interessi ai sensi dell’articolo 9 dello stesso regolamento. Le importazioni colpite sono state selezionate in modo da evitare, per quanto possibile, effetti negativi sugli attori del mercato dell’Unione e sui consumatori, privilegiando prodotti rispetto ai quali l’UE non dipende fortemente per l’approvvigionamento.

Evoluzione futura prevista

La Commissione afferma espressamente l’intenzione di modificare il regolamento in funzione degli sviluppi della controversia, inclusa l’eventuale sospensione delle misure se gli Stati Uniti sospenderanno le proprie contromisure, oppure l’adeguamento speculare del livello dei dazi qualora ciò si renda necessario. Si tratta quindi di un atto concepito come dinamico, strettamente collegato all’andamento negoziale e contenzioso tra UE e Stati Uniti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto OMC

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 654/2014, in particolare dell’articolo 4, paragrafo 1. Le misure si inseriscono nella controversia OMC DS353 "United States — Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft (Second complaint)" e prendono atto dell’autorizzazione concessa all’Unione europea dall’organo di conciliazione dell’OMC il 26 ottobre 2020 per adottare contromisure nei confronti degli Stati Uniti.

Sospensione di concessioni tariffarie e dazi addizionali

L’Unione sospende l’applicazione, nei rapporti commerciali con gli Stati Uniti, delle concessioni tariffarie previste dal GATT 1994 per i prodotti degli allegati I e II. In conseguenza, l’Unione applica dazi doganali addizionali sulle importazioni nell’Unione dei prodotti originari degli Stati Uniti inclusi negli allegati.

Aliquote dei dazi addizionali

Per i prodotti indicati nell’allegato I si applica un dazio addizionale del 15%. Per i prodotti indicati nell’allegato II si applica un dazio addizionale del 25%. Gli allegati individuano i prodotti mediante codici TARIC/NC.

Esenzioni e non applicazione del dazio

Il dazio addizionale non si applica ai prodotti per i quali, prima dell’entrata in vigore del regolamento, sia stata rilasciata una licenza d’importazione che comporti esenzione dal dazio o riduzione del medesimo. Non si applica inoltre ai prodotti per i quali l’importatore dimostri che l’esportazione dagli Stati Uniti verso l’Unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio addizionale sul prodotto interessato.

Limite quantitativo e criteri di proporzionalità

La Commissione afferma di aver calibrato le misure nel rispetto del livello autorizzato dall’OMC e degli obiettivi del regolamento (UE) n. 654/2014, considerando i criteri oggettivi previsti dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dall’articolo 4, paragrafo 3. Le misure sono presentate come idonee a indurre alla conformità e a tutelare gli interessi economici dell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedazi doganalicontromisure omccommercio internazionale

Testo integrale

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