Regolamento (UE) 2020/1648
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1648 del Consiglio del 6 novembre 2020 che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 e aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. Sulla base del deterioramento della situazione politica e della repressione successiva alle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, il Consiglio inserisce nell’allegato I 15 ulteriori persone, tra cui Aleksandr Lukashenko e vari alti funzionari e responsabili di apparato. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive dell’UE nei confronti della Bielorussia, mediante inserimento di 15 nuove persone nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito del regime sanzionatorio dell’Unione europea nei confronti della Bielorussia, incidendo sulle persone fisiche elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. L’effetto è generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo non istituisce un regime autonomo, ma modifica il vigente elenco sanzionatorio; non risultano esclusioni ulteriori rispetto a quelle già previste dal regolamento base.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1648 del Consiglio: misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Il regolamento interviene nel quadro delle misure restrittive dell’Unione europea nei confronti della Bielorussia, già disciplinate dal regolamento (CE) n. 765/2006. L’atto è adottato alla luce delle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020 e della successiva repressione di oppositori, manifestanti pacifici, giornalisti e società civile, ritenute incompatibili con le norme internazionali.
Contesto e finalità
Nei considerando il Consiglio richiama la gravità della situazione in Bielorussia, evidenziando la repressione violenta successiva alle elezioni e le dichiarazioni dell’alto rappresentante dell’Unione, che aveva già preannunciato possibili misure contro i responsabili di violenze, arresti ingiustificati e falsificazione dei risultati elettorali. È anche richiamato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1387, con il quale erano già state designate 40 persone.
Ambito materiale dell’intervento
Il regolamento non crea un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica il regime esistente ai sensi dell’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006. L’intervento consiste nell’aggiornamento dell’allegato I, ossia dell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive.
Persone inserite nell’elenco
L’allegato aggiunge 15 persone, tra cui:
- Aleksandr Ryhoravich Lukashenka, presidente della Repubblica di Bielorussia;
- Viktar Aliaksandravich Lukashenka, consigliere per la sicurezza nazionale;
- Ihar Piatrovich Sergyaenka, capo di stato maggiore dell’amministrazione presidenziale;
- Ivan Stanislavavich Tertel, presidente del KGB;
- Raman Ivanavich Melnik, capo della direzione principale della tutela dell’ordine pubblico e della prevenzione presso il ministero degli affari interni;
- Ivan Danilavich Naskevich, presidente del comitato investigativo;
- Aliaksey Aliaksandravich Volkau, già primo vicepresidente del comitato investigativo;
- Siarhei Yakaulevich Azemsha e Andrei Fiodaravich Smal, vicepresidenti del comitato investigativo;
- Andrei Yurevich Pauliuchenka, capo del centro operativo e di analisi;
- Ihar Ivanavich Buzouski, viceministro dell’informazione;
- Natallia Mikalaeuna Eismant, addetta stampa del presidente;
- Siarhei Yaugenavich Zubkou, comandante dell’unità "ALFA";
- Andrei Aliakseevich Raukou, ex segretario di Stato del Consiglio di sicurezza;
- Pyotr Piatrovich Miklashevich, presidente della Corte costituzionale.
Per ciascuno, l’allegato indica motivi specifici: responsabilità diretta nella repressione, sostegno al regime di Lukashenko, partecipazione a indagini contro il consiglio di coordinamento dell’opposizione, uso di strumenti repressivi come arresti arbitrari, maltrattamenti, tortura, violenze e limitazioni dell’accesso a internet e ai media indipendenti.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 sia modificato come indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono aggiunte 15 persone all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.
Motivazione politica e fattuale dell’inserimento in elenco
I considerando richiamano le elezioni presidenziali bielorusse del 9 agosto 2020, giudicate incompatibili con le norme internazionali e seguite da repressione di candidati indipendenti e manifestanti pacifici. Il Consiglio richiama anche la precedente designazione di 40 persone con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1387 e conclude che la gravità della situazione giustifica l’inserimento di Aleksandr Lukashenko e di altre 14 persone.
Identificazione dei nuovi destinatari delle misure restrittive
L’allegato elenca le persone aggiunte all’allegato I, con dati identificativi, cariche e motivi dell’inserimento. Tra queste figurano il presidente della Repubblica di Bielorussia, il consigliere per la sicurezza nazionale, dirigenti dell’amministrazione presidenziale, del KGB, del comitato investigativo, del ministero degli affari interni, del settore informazione e della Corte costituzionale, ritenuti responsabili o sostenitori della repressione e dell’intimidazione contro società civile, opposizione, manifestanti pacifici e giornalisti.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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