Regolamento (UE) 2020/1680
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1680 della Commissione del 6 novembre 2020 che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/1680 conferisce la protezione, ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, al nome "Friuli"/"Friuli Venezia Giulia"/"Furlanija"/"Furlanija Julijska krajina" come DOP. La Commissione evidenzia che la domanda presentata dall’Italia è stata esaminata e pubblicata, senza che siano pervenute opposizioni. La denominazione è quindi iscritta nel regime di protezione previsto per le denominazioni di origine protette nel settore vitivinicolo. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Protezione e registrazione come DOP del nome "Friuli"/"Friuli Venezia Giulia"/"Furlanija"/"Furlanija Julijska krajina" ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione geografica "Friuli"/"Friuli Venezia Giulia"/"Furlanija"/"Furlanija Julijska krajina" qualificata come denominazione di origine protetta (DOP) nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Produce effetti per gli operatori e le autorità competenti degli Stati membri, in relazione alla tutela e all’uso della denominazione registrata nel registro di cui all’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non contiene esclusioni specifiche ulteriori rispetto al regime generale della procedura di registrazione prevista dagli articoli 97-99 del medesimo regolamento.
Protezione del nome "Friuli"/"Friuli Venezia Giulia"/"Furlanija"/"Furlanija Julijska krajina"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1680 della Commissione concede la protezione, ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, al nome "Friuli"/"Friuli Venezia Giulia"/"Furlanija"/"Furlanija Julijska krajina" come denominazione di origine protetta (DOP). Il provvedimento chiude la procedura di registrazione avviata su domanda dell’Italia, dopo l’esame e la pubblicazione della richiesta senza opposizioni.
Contesto procedurale
Nei considerando la Commissione richiama il quadro procedurale del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. In particolare, la domanda è stata esaminata ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non è poi pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98.
Effetti giuridici della protezione
L’articolo 1 dispone la protezione della denominazione come DOP. Il considerando 3 precisa che, in forza dell’articolo 99, il nome deve essere anche registrato nel registro previsto dall’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per gli operatori, ciò significa che la denominazione beneficia della tutela propria delle DOP nel sistema UE dei prodotti agricoli, con i conseguenti effetti di protezione dell’uso del nome nel mercato interno.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Protezione della DOP
L’articolo 1 stabilisce che il nome "Friuli"/"Friuli Venezia Giulia"/"Furlanija"/"Furlanija Julijska krajina" è protetto come DOP. La protezione è concessa in base all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e comporta l’inserimento della denominazione nel sistema di tutela previsto da tale regolamento.
Base procedurale della registrazione
Nei considerando si precisa che la domanda italiana è stata esaminata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre indicato che non sono pervenute dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 98.
Iscrizione nel registro delle denominazioni
La Commissione afferma che, in applicazione dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la denominazione deve essere protetta e registrata nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 6 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1648
- Regolamento · 6 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1649
- Regolamento · 6 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1655
- Regolamento · 6 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1678
- Regolamento · 6 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1679
- Regolamento · 6 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1989
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →