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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1679

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1679 della Commissione del 6 novembre 2020 che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Soltvadkerti» (DOP)

Normativa europea32020R1679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1679 conferisce la protezione unionale alla denominazione "Soltvadkerti" come DOP. La Commissione dà atto dell’esame della domanda presentata dall’Ungheria e dell’assenza di dichiarazioni di opposizione. La denominazione viene quindi protetta e registrata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con efficacia diretta in tutta l’Unione.

Protezione e registrazione della denominazione di origine protetta "Soltvadkerti" ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica agricola "Soltvadkerti", riconosciuta come DOP nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento della Commissione direttamente applicabile. La protezione discende dall’esame della domanda presentata dall’Ungheria e dalla mancata presentazione di opposizioni nel termine previsto dalla procedura di cui agli articoli 97 e 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Protezione della denominazione "Soltvadkerti" (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1679 della Commissione ha ad oggetto la protezione a livello unionale della denominazione "Soltvadkerti" come denominazione di origine protetta. Il provvedimento si colloca nell’ambito della disciplina dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e conclude la procedura di registrazione avviata su domanda dell’Ungheria.

Procedura di esame e assenza di opposizioni

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione è stata esaminata ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nel periodo previsto dall’articolo 98 non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione, elemento che consente il prosieguo verso la registrazione definitiva.

Effetti giuridici della protezione

In applicazione dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione dispone che la denominazione "Soltvadkerti" sia protetta. Il considerando 3 specifica inoltre che la denominazione deve essere registrata nel registro previsto dall’articolo 104 del medesimo regolamento. Per gli operatori economici, ciò comporta il riconoscimento della tutela tipica delle DOP nell’intero territorio dell’Unione.

Entrata in vigore e portata generale

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la natura vincolante e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento.

Disposizioni principali

Protezione della denominazione "Soltvadkerti"

L’articolo 1 dispone che la denominazione "Soltvadkerti" è protetta come denominazione di origine protetta (DOP). La protezione è concessa in applicazione dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Base procedurale della registrazione

Nei considerando la Commissione richiama la procedura di cui agli articoli 97, paragrafi 2 e 3, e 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013: la domanda trasmessa dall’Ungheria è stata esaminata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione.

Registrazione nel registro delle denominazioni

Il considerando 3 precisa che, conformemente all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la denominazione "Soltvadkerti" dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiindicazioni geografichedenominazioni di origine protette

Testo integrale

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