Sentenza del 05/11/2015 n. 1140 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Perdita fiscale di esercizi precedenti - Elemento reddituale dell'esercizio nel quale è formata - Accertamento - Termini - Decorrenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava l'avviso di accertamento notificato nel 2011, con cui l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2006, una plusvalenza imponibile di euro 165.278,00, disconoscendo l'utilizzo di una minusvalenza derivante da operazioni su partecipazioni societarie realizzate nel 2002 e indicata nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2003. Il principale motivo d'appello riguardava la decadenza dell'Ufficio dal potere di contestare la minusvalenza: secondo il contribuente, l'Amministrazione avrebbe dovuto verificarne la legittimità entro i termini riferiti alla dichiarazione nella quale la perdita era stata esposta, senza poter attendere l'anno in cui essa veniva utilizzata in compensazione. Erano inoltre contestati il difetto di motivazione dell'avviso e l'erronea ricostruzione della natura delle operazioni, ritenute dall'Ufficio elusive e finalizzate a creare indebitamente una minusvalenza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha accolto l'appello del contribuente e riformato la sentenza di primo grado, che aveva invece ritenuto sussistente l'intento elusivo e respinto il ricorso. La Commissione ha stabilito che la minusvalenza fiscale è un elemento reddituale dell'esercizio in cui si è formata e non di quello in cui viene utilizzata. Poiché la perdita era stata indicata nella dichiarazione presentata nel 2003, l'Amministrazione avrebbe dovuto contestarla entro il termine previsto dall'art. 43 del DPR 600/1973, e non poteva recuperarla nel 2011, otto anni dopo. L'avviso di accertamento è stato quindi annullato; le ulteriori questioni sull'effettiva utilizzabilità della minusvalenza sono state dichiarate assorbite. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 43 del DPR 600/1973
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Il termine per contestare la legittimità e la fondatezza di una perdita fiscale decorre dalla dichiarazione nella quale la perdita è stata indicata, anche se la perdita viene utilizzata in compensazione in un esercizio successivo.
Art. 15 del D.Lgs. 546/1992
La parte soccombente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate dalla Commissione in euro 3.000,00 oltre accessori.
Art. 68, comma 5, del DPR 917/1986
È la disposizione richiamata nell'avviso di accertamento per la determinazione della plusvalenza imponibile derivante dalle operazioni su partecipazioni; la Commissione non ha esaminato nel merito la sua concreta applicabilità, avendo annullato l'accertamento per intervenuta decadenza.
Art. 38 del DPR 600/1973
Norma richiamata dall'Amministrazione nell'attività di accertamento dei redditi delle persone fisiche; la relativa applicazione non è stata esaminata nel merito, poiché l'avviso è stato annullato per tardività.
Art. 41-bis del DPR 600/1973
Norma richiamata nell'avviso quale base del recupero fiscale; anche la sua applicazione è rimasta assorbita dall'accertata decadenza dell'Ufficio.
Massime di principio
- Una perdita fiscale deve essere considerata, ai fini dei termini di accertamento, come componente reddituale dell'anno in cui si è formata ed è stata dichiarata, non dell'anno successivo in cui viene utilizzata.
- Se l'Amministrazione non contesta la perdita entro il termine decadenziale riferito alla dichiarazione originaria, non può normalmente recuperarla molti anni dopo soltanto perché il contribuente l'ha utilizzata in compensazione.
- L'indicazione della perdita nella dichiarazione manifesta la volontà del contribuente di attribuirle rilevanza fiscale e impone all'Ufficio di verificarla tempestivamente secondo i termini di legge.
- La decadenza dal potere di accertamento può rendere superfluo l'esame delle questioni sostanziali, come l'abuso del diritto, l'elusività dell'operazione o l'effettiva deducibilità della perdita.
- In casi analoghi occorre individuare con precisione l'anno di formazione e dichiarazione della perdita, la data di presentazione della dichiarazione e il termine applicabile ratione temporis, verificando se l'atto dell'Amministrazione sia stato notificato entro tale termine.
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