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Sentenza

Sentenza n. 1501/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina dirigenziale di convalida di un precedente sequestro amministrativo dei locali adibiti all'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determina con cui il Comune di Palermo, Area SUAP, aveva ratificato e convalidato il sequestro amministrativo eseguito dalla Polizia municipale presso i locali dell'impresa, ritenendo integrato l'illecito amministrativo di esercizio abusivo dell'attività di somministrazione ai sensi dell'art. 3 della l. 287/1991. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 18 e 19 della l. 689/1981. Ha inoltre censurato il travisamento dei fatti, l'eccesso di potere e lo sviamento con riguardo alla ritenuta irregolarità urbanistica dell'immobile, all'asserita mancanza di una valida SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia B e C e, per quanto rilevante, alla sussistenza del sequestro amministrativo alla data della convalida. Nel corso dell'udienza pubblica il TAR ha sottoposto alle parti la questione del difetto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito le censure sull'illegittimità del sequestro e della sua convalida. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato si inserisca in un procedimento finalizzato all'irrogazione di una sanzione amministrativa disciplinata dalla l. 689/1981. In base all'art. 22 della medesima legge, le controversie relative a tali atti spettano alla giurisdizione del giudice ordinario; non è quindi autonomamente impugnabile davanti al giudice amministrativo né il verbale di sequestro né l'atto di convalida. Sono stati fatti salvi gli effetti dell'art. 11 c.p.a., con indicazione del giudice ordinario quale giudice davanti al quale la causa può essere riassunta nei termini di legge. Le spese sono state compensate, considerato l'esito in rito e il carattere meramente formale delle difese dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 287/1991

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'illecito amministrativo contestato per lo svolgimento abusivo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

  • art. 13 l. 689/1981

    Richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente in relazione al sequestro amministrativo.

  • art. 18 l. 689/1981

    Richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente nell'ambito del procedimento sanzionatorio.

  • art. 19 l. 689/1981

    Richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente in relazione al sequestro amministrativo.

  • art. 22 l. 689/1981

    Attribuisce al giudice ordinario la cognizione delle controversie relative agli atti inerenti al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, inclusi il sequestro e il relativo atto di convalida.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda nei termini di legge.

Massime di principio

  • Il provvedimento di convalida di un sequestro amministrativo disposto nei confronti di un esercizio commerciale, quando il sequestro si inserisce in un procedimento diretto all'irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi della l. 689/1981, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • Il verbale di sequestro amministrativo e l'atto di convalida del sequestro non sono autonomamente impugnabili davanti al giudice amministrativo quando costituiscono atti endoprocedimentali del procedimento sanzionatorio disciplinato dalla l. 689/1981.
  • In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti della domanda nei termini di legge.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneGiurisdizione e riparto
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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