Regolamento (UE) 2018/700
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/700 della Commissione, dell'8 maggio 2018, che modifica, per quanto riguarda alcuni stabilimenti del Brasile, gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento esecutivo (UE) 2018/700 della Commissione modifica gli elenchi degli stabilimenti brasiliani da cui è consentito importare nell’Unione prodotti specifici di origine animale. La misura deriva da ripetute notifiche RASFF, da controlli ufficiali e da informazioni delle autorità brasiliane, che hanno evidenziato non conformità sanitarie e, per alcuni impianti, profili di frode nella certificazione. La Commissione dispone quindi la rimozione di vari stabilimenti dagli elenchi autorizzati, con effetti immediati sulla possibilità di esportare verso l’UE le categorie di prodotti interessate.
Modifica gli elenchi UE degli stabilimenti del Brasile autorizzati a esportare nell’Unione specifici prodotti di origine animale, con esclusione di alcuni impianti per carni di pollame, carni di ungulati domestici e prodotti a base di carne.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di prodotti specifici di origine animale provenienti dal Brasile, limitatamente agli stabilimenti elencati ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004. L’intervento riguarda esclusivamente la revisione degli elenchi di stabilimenti autorizzati, mediante cancellazione di taluni stabilimenti brasiliani indicati nell’allegato, in ragione di non conformità, rischi sanitari e casi di frode segnalati. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica degli elenchi di stabilimenti brasiliani autorizzati all’importazione nell’Unione
Il regolamento esecutivo (UE) 2018/700 della Commissione interviene sugli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali è consentito importare nell’Unione prodotti specifici di origine animale. La misura è adottata alla luce delle informazioni ricevute tramite RASFF, dei controlli ufficiali alle frontiere e delle segnalazioni delle autorità brasiliane, che hanno evidenziato ripetute non conformità e, per alcuni impianti, episodi di frode nella certificazione di laboratorio.
Contesto normativo
Il provvedimento si basa sul regolamento (CE) n. 854/2004, che disciplina i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. In particolare, l’articolo 12 prevede che l’importazione sia consentita solo se i prodotti provengono da stabilimenti inclusi in elenchi compilati e aggiornati secondo le regole UE; la Commissione può modificarli quando emergano elementi che facciano dubitare della conformità degli impianti ai requisiti dell’Unione.
Ragioni della misura
Dal marzo 2017 gli Stati membri hanno segnalato gravi e ripetuti casi di non conformità per la presenza di Salmonella in carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame provenienti da diversi stabilimenti brasiliani. Le autorità brasiliane sono state informate e invitate a intervenire, ma le informazioni successivamente trasmesse e i risultati dei controlli ufficiali non hanno dimostrato l’adozione delle necessarie misure correttive. La Commissione conclude quindi che non vi sono sufficienti garanzie sulla conformità di tali stabilimenti e che i loro prodotti possono costituire un rischio per la salute pubblica.
Ulteriori criticità relative a BRF SA e SHB SA
Nel marzo 2018 sono emersi casi di frode in Brasile riguardanti la certificazione di laboratorio per carni e prodotti a base di carne esportati nell’Unione. Le indagini in corso e gli interventi dell’autorità giudiziaria brasiliana hanno indotto la Commissione a ritenere non sufficientemente garantita la conformità, ai pertinenti requisiti UE, degli stabilimenti delle società BRF SA e SHB SA autorizzate all’esportazione. Anche in questo caso la conclusione è la necessità di escludere tali impianti dagli elenchi autorizzati.
Contenuto della modifica degli elenchi
L’articolo 1 dispone la modifica degli elenchi di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004, come dettagliato nell’allegato.
- Nella sezione I, relativa alle carni di ungulati domestici dal Brasile, viene eliminato lo stabilimento BRF S.A., n. 928, Ponta Grossa, Paraná, attività CS, commento 2.
- Nella sezione II, relativa alle carni di pollame e di lagomorfi dal Brasile, vengono eliminati vari stabilimenti BRF S.A. e SHB Comercio e Industria de Alimentos S.A. ubicati in diverse città e Stati brasiliani.
- Nella sezione V, relativa a carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente, vengono eliminati numerosi stabilimenti, inclusi BRF S.A., SHB Comercio e Industria de Alimentos S.A. e altri operatori industriali e cooperativi.
- Nella sezione VI, relativa ai prodotti a base di carne dal Brasile, vengono eliminati diversi stabilimenti BRF S.A.
L’allegato riporta anche le sigle tecniche delle attività autorizzate: CP per impianto di sezionamento, CS per deposito frigorifero, MP per impianto di preparazione carne, PP per stabilimento di trasformazione e SH per macello. I commenti indicano, tra l’altro, la sola carne confezionata, l’esclusione delle carni di pollame macinate e delle carni di pollame separate meccanicamente, nonché l’indicazione delle specie interessate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e potere di modifica degli elenchi
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 854/2004, in particolare sull’articolo 12, paragrafo 4, lettera c), che attribuisce alla Commissione il potere di modificare gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi autorizzati all’esportazione quando emergano informazioni pertinenti, incluse relazioni di ispezione dell’Unione o notifiche tramite RASFF.
Motivazioni sanitarie e di affidabilità dei controlli
Per gli stabilimenti brasiliani interessati sono state registrate, dal marzo 2017, gravi e ripetute non conformità per la presenza di Salmonella in carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame. Inoltre, nel marzo 2018 sono emersi casi di frode relativi alla certificazione di laboratorio per carni e prodotti a base di carne esportati nell’Unione, con particolare riferimento agli stabilimenti di BRF SA e SHB SA. La Commissione ritiene insufficienti le garanzie di conformità ai requisiti UE e presume un rischio per la salute pubblica.
Modifica degli elenchi di stabilimenti autorizzati
L’articolo 1 dispone la modifica degli elenchi di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004, come specificato nell’allegato. Sono cancellati stabilimenti brasiliani da tre sezioni principali: carni di ungulati domestici, carni di pollame e di lagomorfi, carni macinate/preparazioni di carni/carni separate meccanicamente, e prodotti a base di carne.
Stabilimenti eliminati per carni di ungulati domestici
Nella sezione I dell’elenco è eliminata la voce relativa a BRF S.A., stabilimento n. 928, Ponta Grossa, Paraná, attività CS, con commento 2 (solo carne confezionata).
Stabilimenti eliminati per carni di pollame e di lagomorfi
Nella sezione II sono eliminati numerosi stabilimenti BRF S.A. e SHB Comercio e Industria de Alimentos S.A., tra cui quelli di Concordia, Dourados, Serafina Correa, Chapeco, Capinzal, Ponta Grossa, Rio Verde, Marau, Francisco Beltrao e Nova Mutum, con attività CP, CS, SH e relativi commenti, limitando così l’ammissibilità all’importazione di carni di pollame e lagomorfi da tali impianti.
Stabilimenti eliminati per carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente
Nella sezione V sono cancellati vari stabilimenti BRF S.A., SHB Comercio e Industria de Alimentos S.A., nonché altri operatori quali Copacol, Copagril, Zanchetta Alimentos, Sao Salvador Alimentos, Bello Alimentos, Coopavel, Avenorte e LAR Cooperativa Agroindustrial. Per alcuni impianti si applicano i commenti 48 e A/B, che escludono le carni di pollame macinate e le carni di pollame separate meccanicamente.
Stabilimenti eliminati per prodotti a base di carne
Nella sezione VI sono eliminati diversi stabilimenti BRF S.A. (Chapeco, Varzea Grande, Capinzal, Toledo, Rio Verde, Marau) autorizzati a esportare prodotti a base di carne dal Brasile.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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