Cassazione Penale, Ordinanza n. 36423/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che ne aveva confermato la responsabilità per truffa. Secondo quanto riportato dalla sentenza, la vittima aveva ricevuto il contrassegno assicurativo dall’indirizzo telematico dell’imputato e aveva versato a quest’ultimo, su un conto corrente a lui intestato, il corrispettivo del premio. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova, chiedendo in sostanza una diversa valutazione delle risultanze probatorie. Con il secondo ha denunciato violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., sostenendo che il danno ammontasse a soli 200 euro. Con il terzo ha censurato il diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., lamentando l’omessa considerazione della condotta risarcitoria. La memoria difensiva inviata via PEC il 7 settembre 2026 è stata ritenuta tardiva rispetto all’udienza del 22 settembre 2026.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità, perché fondato su doglianze di fatto, non specifiche e dirette a ottenere una rilettura delle prove; la motivazione della Corte d’appello è stata giudicata congrua, anche quanto agli elementi relativi al contrassegno assicurativo e al pagamento sul conto intestato all’imputato. Il motivo sulla diminuente dell’art. 62, n. 4, c.p. è inammissibile perché la questione non era stata proposta con l’atto di appello e, comunque, la censura è generica; quella sulla dosimetria della pena è aspecifica perché non si confronta con le ragioni della decisione impugnata. Il motivo sull’art. 131-bis c.p. è manifestamente infondato: la Corte d’appello aveva motivato il diniego richiamando l’abitualità della condotta, i precedenti specifici e il grado di colpevolezza, considerando recessivo il tentativo di risarcimento. La memoria difensiva è stata esclusa perché tardiva ai sensi dell’art. 611, comma 1, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la doglianza relativa all’art. 62, n. 4, cod. pen. non risulta dedotta con atto di appello
La questione relativa all’attenuante non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata dedotta con l’atto di appello; nel caso concreto, la censura era inoltre generica.
la Corte di appello ha offerto un’autonoma e congrua motivazione al riguardo, evidenziando, da un lato, l’abitualità della condotta illecita (per il tramite del puntuale richiamo ai precedenti specifici a carico del ricorrente), dall’altro il grado di colpevolezza dell’imputato
Il diniego della causa di non punibilità può fondarsi, con motivazione congrua, sull’abitualità della condotta e sul grado di colpevolezza; il tentativo di risarcire il danno può essere valutato come elemento recessivo nella valutazione complessiva.
nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza, sono tardive, sicché non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese, in quanto tardivamente pervenute
Nel giudizio camerale di cassazione, le memorie depositate oltre i termini stabiliti dall’art. 611 c.p.p. sono tardive e non possono essere esaminate.
la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato per l’ascritto reato di truffa
La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la dichiarazione di responsabilità per truffa, valorizzando gli elementi probatori relativi all’invio del contrassegno assicurativo dall’indirizzo telematico dell’imputato e al pagamento del premio sul conto a lui intestato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto o una lettura alternativa delle prove; le censure devono confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e indicarne i vizi secondo i limiti propri del giudizio di cassazione.
- La doglianza relativa a una circostanza attenuante non può essere dedotta per la prima volta in cassazione quando non sia stata proposta con l’atto di appello; una censura che si limiti ad affermazioni non adeguatamente argomentate è comunque generica.
- La censura sulla determinazione della pena è aspecifica quando non si confronta con le ragioni con cui il giudice di merito ha giustificato congruità e proporzionalità del trattamento sanzionatorio.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità può essere motivato considerando l’abitualità della condotta e il grado di colpevolezza; la condotta risarcitoria può risultare recessiva rispetto alla valutazione complessiva.
- Nel giudizio camerale di cassazione, le memorie difensive depositate oltre i termini previsti dall’art. 611 c.p.p. sono tardive e non possono essere prese in considerazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36212/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36213/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36215/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36218/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36219/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36221/2026 del 15/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →