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Sentenza

Sentenza del 22/07/2016 n. 6425 - Comm. Trib. Prov. Milano

Processo tributario - Ricorso - Intimazione di pagamento - Cartella di pagamento - Mancata impugnazione - Inammissibilità - Prescrizione - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'intimazione di pagamento deducendo, in sostanza, la prescrizione della pretesa tributaria, sostenendo che fosse decorso il termine triennale successivo all'anno in cui il tributo non era stato versato. La pretesa risultava però già formalizzata in una cartella di pagamento, autonomamente impugnabile, che non era stata contestata tempestivamente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile o comunque respinto. La mancata impugnazione tempestiva della cartella ha determinato la cristallizzazione della pretesa tributaria così come risultante dall'atto. Di conseguenza, non è stato possibile rimettere in discussione la pretesa mediante l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, né è stata ritenuta rilevante la prescrizione dedotta con riferimento al periodo precedente alla definitività della cartella.

Norme richiamate

  • Disciplina del processo tributario sugli atti autonomamente impugnabili

    La cartella di pagamento è un atto autonomamente impugnabile.

    La cartella deve essere contestata entro il termine previsto dalla legge; se non viene impugnata, la pretesa tributaria in essa contenuta diventa definitiva e non può essere nuovamente contestata attraverso l'impugnazione di un atto successivo, come l'intimazione di pagamento.

  • Disciplina della prescrizione dei tributi

    È irrilevante l'eventuale prescrizione della pretesa per il decorso dei tre anni successivi a quello del tributo non versato.

    La prescrizione maturata prima della definitività della cartella deve essere fatta valere impugnando tempestivamente la cartella stessa. Una volta divenuta definitiva per mancata impugnazione, la pretesa non può essere rimessa in discussione mediante una successiva contestazione dell'intimazione di pagamento.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento è un atto autonomamente impugnabile e deve essere contestata tempestivamente, anche quando il contribuente ritenga che il tributo sia prescritto.
  • La mancata impugnazione della cartella consolida la pretesa tributaria: l'intimazione di pagamento successiva, di regola, non consente di contestare nuovamente i vizi o la prescrizione anteriori alla cartella.
  • Le eccezioni di prescrizione devono essere riferite al momento processualmente corretto e non possono essere recuperate indefinitamente in occasione di atti successivi della riscossione.
  • Dopo la definitività della cartella, possono in linea generale essere contestati soltanto fatti successivi, come eventuali ulteriori prescrizioni maturate dopo la notifica della cartella o vizi propri dell'intimazione di pagamento.

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