L.R. Toscana 11/2024
Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana 49/2011 agli sviluppi statali ed europei sulle comunicazioni elettroniche, estendendo la disciplina anche alle infrastrutture, riorganizzando catasto e programma comunale, introducendo sistemi informativi per qualità/copertura di rete e rafforzando regole su autorizzazioni, controlli, risanamento e sanzioni. In vigore dal 27 marzo 2024.
Impianti di radiocomunicazione: aggiornamento della disciplina toscana su catasto, programmazione, autorizzazioni, controlli e sanzioni
Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione
La legge regionale Toscana n. 11 del 20 marzo 2024 modifica in modo esteso la l.r. 49/2011 per adeguarla al quadro europeo e statale sulle comunicazioni elettroniche. La disciplina regionale viene aggiornata con riferimento non solo agli impianti, ma anche alle infrastrutture che li ospitano, con attenzione a programmazione comunale, catasto, qualità del servizio, controlli e sanzioni.
Finalità e obiettivi della disciplina
La normativa regionale amplia le finalità della l.r. 49/2011, includendo:
- la realizzazione e l’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici;
- la promozione dello sviluppo delle reti a banda larga e dei servizi connessi;
- l’individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda da collocare in aree locali predeterminate;
- la migliore qualità del servizio, nel rispetto degli obiettivi di qualità e della minimizzazione dell’esposizione della popolazione.
La Regione afferma inoltre obiettivi di sviluppo tempestivo di reti ad altissima capacità, comprese reti in fibra ottica e reti wireless di prossima generazione.
Quadro definitorio e aggiornamento del preambolo
Nel preambolo della legge del 2011 sono inseriti i riferimenti alla direttiva (UE) 2018/1972 e al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207. Vengono inoltre aggiornate alcune definizioni e precisazioni tecniche, tra cui:
- il significato di EIRP, chiarito come livello di potenza equivalente rispetto a una sorgente isotropica;
- l’interoperabilità dei sistemi informativi nazionali e regionali come criterio di riferimento;
- il rafforzamento del coordinamento degli adempimenti su autorizzazioni, programma comunale e catasto regionale;
- la promozione di sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati e senza interferenze indebite con attività di sanzionamento e controllo.
Sono inoltre aggiornati i riferimenti a strutture sensibili, con particolare attenzione a case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo esigenze di copertura del segnale delle stesse strutture. Viene richiamata anche l’applicazione di norme statali specifiche sugli impianti nei casi di cui all’art. 35, commi 4 e 4-bis, del d.l. 98/2011.
Ambito oggettivo e definizioni
L’ambito della legge è esteso espressamente alle infrastrutture oltre che agli impianti. La disciplina recepisce la nozione di infrastrutture come risorse correlate abilitate ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche.
Tra le definizioni rilevanti:
- viene aggiornata la nozione di impianti rilevanti ai fini della banda larga mobile con QoS;
- viene abrogata una definizione previgente;
- i richiami normativi interni vengono riallineati ai nuovi riferimenti del codice delle comunicazioni elettroniche.
Sistemi informativi per qualità del servizio e copertura di rete
La Regione promuove sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete, resi disponibili ai comuni. Tali sistemi devono produrre stime sulla qualità dei servizi e delle reti nel rispetto dell’art. 8 del d.lgs. 259/2003.
Questi strumenti entrano nella collaborazione tra Regione, comuni e ARPAT e sono richiamati come supporto per:
- programmazione territoriale;
- aggiornamento del catasto;
- valutazioni sulla qualità dei servizi;
- attività di vigilanza e controllo.
Criteri tecnici e compiti della Giunta regionale
La Giunta regionale è chiamata a definire criteri tecnici per uno svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti relativi a:
- autorizzazioni di impianti e infrastrutture;
- definizione del programma comunale degli impianti;
- popolamento del catasto regionale.
I criteri devono favorire semplificazione, interoperabilità, utilizzo efficiente dello spazio elettromagnetico, rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico e sviluppo ordinato degli impianti. La Giunta stabilisce inoltre i criteri per la formazione e approvazione del programma comunale, eventualmente anche con termini di approvazione.
Catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture
Il catasto regionale, istituito presso ARPAT, è riformulato come catasto degli impianti e delle infrastrutture. La sua finalità è la stima dei campi elettromagnetici sul territorio regionale, con riferimento all’esposizione della popolazione e alla saturazione dello spazio elettromagnetico rispetto ai limiti vigenti.
Il catasto:
- contiene la mappa degli impianti in esercizio e delle infrastrutture abilitate;
- raccoglie dati tecnici, anagrafici e topografici comunicati in sede di titolo abilitativo o di SCIA;
- fa parte del SIRA e del sistema informativo regionale;
- fornisce mappe dei livelli di campo anche georiferite;
- consente valutazioni preventive di compatibilità per nuove installazioni;
- deve essere interoperabile con i sistemi informativi nazionali e regionali.
I gestori effettuano le valutazioni di compatibilità usando le modalità stabilite dalla Giunta e i soli dati tecnici dei propri impianti. Per il popolamento del catasto devono comunicare telematicamente al comune e all’ARPAT l’attivazione e la disattivazione dell’impianto entro 15 giorni dall’evento; il catasto si aggiorna automaticamente.
La comunicazione di attivazione può includere:
- la configurazione di attivazione dell’impianto quando la potenza è inferiore a quella richiesta nell’istanza;
- la documentazione relativa all’etichetta informativa.
I dati del catasto sono resi immediatamente disponibili allo SUAP, ai comuni competenti per i titoli e per i controlli, e ai sistemi informativi di supporto alla qualità del servizio. Regione e comuni collaborano all’aggiornamento del catasto anche tramite tali sistemi.
Inventario degli impianti radioamatoriali
È istituito l’inventario degli impianti radioamatoriali, come sezione del catasto regionale. I radioamatori presentano telematicamente una dichiarazione entro 30 giorni dall’attivazione dell’impianto, indicando:
- generalità dei gestori;
- localizzazione degli impianti in esercizio;
- tipologia di impianto.
Comuni e ARPAT acquisiscono automaticamente la dichiarazione. In caso di modifiche, la comunicazione va aggiornata entro il 31 ottobre di ogni anno.
Comitato tecnico per gli impianti
Il Comitato tecnico per gli impianti rafforza le proprie funzioni di supporto tecnico e giuridico, anche utilizzando le informazioni dei sistemi informativi sulla qualità del servizio.
Le funzioni del Comitato comprendono:
- consulenza e proposta nelle materie della legge, anche nelle procedure sostitutive;
- consulenza tecnica e giuridica per azioni di risanamento e piani di risanamento;
- possibilità di avvalersi, tramite convenzione, di enti pubblici competenti in telecomunicazioni.
È inoltre previsto che ai membri indicati non si applichi una specifica incompatibilità prevista dalla normativa regionale sulle nomine.
Funzioni dei comuni e programma comunale degli impianti
I comuni conservano un ruolo centrale nella programmazione e nel rilascio dei titoli abilitativi. Le funzioni comunali vengono aggiornate per tenere conto dei sistemi informativi regionali e per allinearsi ai piani operativi della pianificazione urbanistica.
Il programma comunale degli impianti:
- definisce la localizzazione di infrastrutture e impianti;
- si fonda sui programmi di sviluppo della rete presentati dai titolari;
- deve rispettare criteri di localizzazione, esigenze della pianificazione nazionale, copertura del servizio e minimizzazione dell’esposizione della popolazione.
I titolari di impianti e infrastrutture abilitate presentano entro il 31 ottobre di ogni anno, in via telematica, un programma di sviluppo della rete con ubicazione e caratteristiche radioelettriche dei nuovi impianti e delle nuove infrastrutture idonee ad ospitarli.
Gli impianti con potenza EIRP inferiore a 100 W non sono inclusi nel programma se installati su supporti esistenti.
Il programma comunale ha durata almeno triennale ed è aggiornato quando necessario. La sua approvazione deve assicurare trasparenza, informazione e partecipazione dei residenti, consultazione con i comuni confinanti e valutazioni sulla qualità dei servizi. Il comune può attivare processi partecipativi anche chiedendo sostegno regionale.
Titolo abilitativo per installazione e modifica
Il titolo abilitativo per installare o modificare impianti e infrastrutture, anche solo sotto il profilo radioelettrico o solo edilizio, è rilasciato dal comune tramite SUAP nel rispetto della disciplina del codice delle comunicazioni elettroniche e delle norme collegate.
La legge chiarisce che:
- l’impianto deve essere realizzato secondo quanto dichiarato nell’istanza;
- è ammessa una potenza al trasmettitore inferiore a quella richiesta, con adeguamento del titolo;
- qualsiasi modifica dell’impianto o della configurazione effettivamente esercita è soggetta alla disciplina statale delle comunicazioni elettroniche.
Criteri localizzativi e aree non idonee
Sulla base dei criteri localizzativi, il comune può individuare:
- aree preferibili per l’installazione;
- aree non idonee, nelle quali l’installazione non è consentita nel rispetto della normativa statale.
Tali delimitazioni si coordinano con il programma comunale e con le esigenze di localizzazione previste dalla legge regionale.
Azioni di risanamento e piano di risanamento
In caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, oppure di incompatibilità con i criteri localizzativi e con le aree non idonee, il comune ordina le azioni di risanamento tenendo conto del piano di risanamento.
Il piano di risanamento contiene le linee di azione di gestori, comuni e altri soggetti interessati per l’adeguamento ai limiti e ai criteri localizzativi. I titolari degli impianti soggetti a risanamento devono attuare a proprie spese le misure necessarie.
Il Comitato tecnico può fornire consulenza tecnica e giuridica ai comuni anche su tali aspetti.
Vigilanza, controlli e sanzioni
La vigilanza riguarda anche la corrispondenza dei parametri tecnici dell’impianto al titolo abilitativo. È eliminata la previsione che subordinava di norma i controlli a cadenza biennale.
Sul piano sanzionatorio:
- le sanzioni si applicano anche alle infrastrutture;
- sono aggiornati i richiami alle norme e agli obblighi informativi relativi a catasto e inventario;
- per gli impianti con potenza EIRP inferiore a 100 W e per i ponti radio le sanzioni sono ridotte a un quinto;
- la sanzione, nei casi previsti dal decreto-legge 179/2012, è irrogata dalla Regione, mentre il comune ordina le eventuali azioni di risanamento;
- è introdotta una sanzione da 700 a 3.500 euro per chi impedisce le funzioni di accesso agli impianti e di richiesta di dati, informazioni e documenti necessari ai controlli, con irrogazione da parte del comune.
Disposizioni transitorie e regime di prima applicazione
Sono previste alcune regole transitorie rilevanti:
- fino all’approvazione della deliberazione regionale sui criteri tecnici, non si applica la nuova disciplina sull’aggiornamento del catasto mediante comunicazione entro 15 giorni;
- fino all’approvazione della deliberazione sul programma comunale degli impianti, non si applicano le modifiche introdotte sul programma comunale;
- gli impianti con titolo abilitativo anteriore al d.lgs. 259/2003 e non conformi alla normativa edilizia, se non presentano domanda ai sensi dell’art. 10, sono soggetti al d.P.R. 380/2001 e al risanamento;
- sono abrogate varie disposizioni previgenti della l.r. 49/2011.
Clausola valutativa e monitoraggio
Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della legge e ne valuta i risultati. Entro il 31 maggio 2025 la Giunta trasmette una relazione su:
- sistemi informativi per qualità del servizio e copertura di rete e comuni che li hanno utilizzati;
- attività di consulenza del Comitato tecnico sui risanamenti e sui programmi comunali;
- comuni che hanno approvato o aggiornato il programma comunale e processi partecipativi attivati.
La relazione non sostituisce il rapporto previsto dalla legge regionale sulla partecipazione.
Regime finanziario e decorrenza pratica
La legge dichiara la neutralità finanziaria, escludendo nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. In concreto, l’atto aggiorna una disciplina regionale ancora utilizzabile e non risulta limitato a un esercizio finanziario concluso o a eventi ormai esauriti.
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