Ordinanza n. 13214/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento previa sospensione - della determina di aggiudicazione prot. n. 7142 del 25.5.2026, comunicata in pari data, con cui il direttore regionale dell’Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale, ha aggiudicato il lotto 3 -CIG: B7707F3123, della procedura evidenziale per cui è lite, ai primi otto classificati in graduatoria, collocando, illegittimamente, la società ricorrente, al 21° posto nella graduatoria, per la mancata assegnazione dei nove punti di cui ai sub-criteri premiali D3-E1-E2. - nonché della comunicazione ex art. 90 d.lgs. 36/2023, id. comunicazione PG/5128 del 25.5.2026 (denominato PG87741_comunicazione), a firma del responsabile unico di progetto, della determina di aggiudicazione, sub a), del lotto 3 ai primi otto classificati della graduatoria finale; - di tutti i verbali di gara, ed in particolare dei verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 08/08/2025, n. 2 del 10/09/2025, n. 3 19-11-2025.U del 19/11/2025, n. 4 (sedute dal 26/09/2025 al 05/12/2025), n. 5 del 12/12/2025 e n. 6 prot. 5458 del 21/04/2026; - del disciplinare di gara, artt. 24, 26.3, 28.5, sezione “Criteri Premianti” sub criterio D3-E1-E2, e 28.5, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di punteggio pari a zero, per il caso di mancata allegazione dei certificati di qualità, anziché l’attivazione del soccorso istruttorio, pur a fronte della dichiarazione espressa sul possesso di tali certificati (come dichiarato nell’Allegato 2), per violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento, principio del risultato e di prevalenza della sostanza sulla forma; - dell’art. 24 del disciplinare, in parte qua, ove interpretato restrittivamente, così come illegittimamente applicato dalla commissione di gara e S.A., vietando di attivare il soccorso istruttorio, per consentire alla ricorrente -relativamente al lotto 3-, l’esibizione delle certificazioni di qualità inerenti i sub-criteri premiali E1, E2, D3, sebbene autodichiarati, per violazione dei principi della prevalenza della sostanza sulla forma, non discriminazione e proporzionalità, oltre che del principio del risultato; - ove occorra, del disciplinare di gara, segnatamente degli artt. 24, 26.3 e 28.5, nelle parti in cui, prevedono l’attribuzione di punteggio pari a zero, per la mancata allegazione di certificazioni richieste a comprova di elementi premianti, senza consentire l’attivazione del soccorso istruttorio, nonostante l’auto- dichiarazione del possesso dei requisiti di cui alle certificazioni del sub-criteri premiali D3-E1-E2; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente. per la declaratoria dell’inefficacia dei contratti d’appalto sia di A.Q., ove stipulati, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., sia dell’A.Q. che dei contratti applicativi, inerenti il lotto 3; e per la condanna dell’Amministrazione resistente, al risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro della ricorrente, in uno dei contratti di A.Q. e contatti applicativi, previa declaratoria di disponibilità al subentro ai sensi degli artt. 124 e 125 c.p.a., ovvero, in subordine, ovvero in via gradata per equivalente monetario (con riserva di quantificazione in separato giudizio).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 3 di una procedura per la conclusione di un accordo quadro pluriennale, con collocazione dell’impresa ricorrente al 21° posto
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 3, la relativa comunicazione, i verbali di gara e le disposizioni del disciplinare concernenti i sub-criteri premiali D3, E1 ed E2. Ha dedotto l’illegittima mancata attribuzione di nove punti per certificazioni di qualità dichiarate nell’Allegato 2 ma non allegate alla documentazione di gara, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. Sono stati prospettati la violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento, principio del risultato e prevalenza della sostanza sulla forma, nonché l’illegittimità del disciplinare e della sua interpretazione e applicazione nella parte in cui prevedono l’attribuzione di zero punti senza consentire il soccorso istruttorio. La ricorrente ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia degli eventuali contratti relativi all’accordo quadro e ai contratti applicativi, il subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la ricorrente, collocata al 21° posto con 65,66 punti, sostiene che l’attribuzione dei nove punti contestati la collocherebbe al 4° posto. Poiché l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe incidere sulla posizione di tutti i concorrenti collocati dal 4° al 20° posto, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti non intimati collocati dal 9° al 20° posto, assegnando il termine del 31 luglio 2026 per la notificazione e del 7 settembre 2026 per il deposito delle prove. La domanda cautelare è stata respinta: allo stato non è ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile, trattandosi di una procedura diretta alla conclusione di un accordo quadro di durata pluriennale; l’eventuale lesione dell’interesse della ricorrente è stata ritenuta risarcibile per equivalente. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 13 ottobre 2026. L’ordinanza non decide i motivi di illegittimità nel merito.
Norme richiamate
art. 90 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale disposizione relativa alla comunicazione della determina di aggiudicazione; l’ordinanza non ne esamina il contenuto.
art. 121 c.p.a.
Richiamato nella domanda di declaratoria di inefficacia dei contratti; nessuna decisione è assunta sul punto.
art. 122 c.p.a.
Richiamato nella domanda di declaratoria di inefficacia dei contratti; nessuna decisione è assunta sul punto.
art. 124 c.p.a.
Richiamato nella domanda di subentro e risarcimento in forma specifica; nessuna decisione è assunta sul punto.
art. 125 c.p.a.
Richiamato nella domanda di subentro e risarcimento in forma specifica; nessuna decisione è assunta sul punto.
Massime di principio
- Quando l’eventuale accoglimento di un ricorso in materia di gara può incidere sulle posizioni di concorrenti collocati tra la posizione dell’impresa ricorrente e quella che essa conseguirebbe in caso di ricalcolo del punteggio, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei concorrenti non intimati potenzialmente controinteressati.
- In una procedura pluriennale per la conclusione di un accordo quadro, la mera lesione derivante dalla mancata attribuzione di punteggio e dalla conseguente collocazione in graduatoria non integra, allo stato, un pregiudizio grave e irreparabile quando l’eventuale danno sia suscettibile di risarcimento per equivalente.
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