Sentenza n. 1688/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 268/2024 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il 16.7.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 268/2024 del Tribunale di Ravenna, passata in giudicato il 24 marzo 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ravenna n. 268/2024, pubblicata il 16 luglio 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 24 marzo 2026. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Deduce la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni del giudicato. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la perdurante inadempienza del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione un commissario ad acta, individuato nel medesimo Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario delegato, entro i successivi 60 giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato a pagare € 800 per le spese di causa, oltre spese generali e oneri accessori, nonché a restituire il contributo unificato; spese distratte a favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Il TAR decide il ricorso come giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ordinando l'esecuzione del giudicato e predisponendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Accertata la perdurante inottemperanza a una sentenza passata in giudicato e decorso il termine dilatorio per l'esecuzione, il giudice può ordinare all'amministrazione di dare attuazione alle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare fin da subito un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'ulteriore inadempimento dell'amministrazione e all'istanza della parte interessata, e fissando un termine per l'esecuzione sostitutiva.
Come è indicizzato
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