Cassazione Penale, Sentenza n. 8797/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilita penale per i reati contestati (art. 648 e art. 474 c.p.), deducendo un unico motivo: violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione nella determinazione della pena. In particolare si censura l'errato riferimento al minimo edittale del reato di cui all'art. 648 (si parla di riferimento alla vecchia formulazione, comma secondo, anziche alla nuova comma quarto) e si contesta che la pena irrogata sia molto superiore al minimo edittale e che il calcolo della pena base e della sanzione sia illogico e contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era del tutto generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che la dosimetria della pena fosse adeguatamente motivata in relazione alle caratteristiche del fatto e che il richiamo ai minimi edittali non dimostri una violazione di legge o un errore di calcolo. Ha richiamato il principio secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalita del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., e che la cassazione non puo sostituirsi al giudice di merito con una nuova valutazione della congruita della pena se questa non sia frutto di arbitrio o illogicita. Conseguentemente il ricorso e stato dichiarato inammissibile e il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma che disciplina il reato per cui e stata contestata la pena; la doglianza riguardava il riferimento alla vecchia formulazione (comma secondo) invece che alla nuova (comma quarto). La Corte ha ritenuto che il richiamo ai minimi edittali non provi automaticamente una violazione e che la pena sia stata fissata nel rispetto della discrezionalita del giudice di merito.
art. 474 cod. pen.
Norma relativa ad altro reato ascritto al ricorrente; citata nell'ambito della conferma della responsabilita penale da parte della Corte d'appello.
art. 132 cod. pen.
Principio relativo alla determinazione della pena e alla funzione della pena stessa; usato per richiamare la discrezionalita del giudice di merito nella fissazione della pena.
art. 133 cod. pen.
Norma che disciplina i criteri per la determinazione della pena; richiamata per sottolineare che il giudice di merito deve attenersi ai criteri legali e che la cassazione non puo rivedere discrezionalmente la valutazione compiuta se sufficientemente motivata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che consente di riportare nei limiti strettamente necessari i motivi del ricorso nella relazione della Corte; qui utilizzata per sintetizzare il motivo proposto dal ricorrente.
Giurisprudenza richiamata Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021 (Angelini)
Precedente che afferma il principio secondo cui la gradazione della pena e materia di discrezionalita del giudice di merito e che la cassazione non puo effettuare una nuova valutazione della congruita della pena salvo che vi sia arbitrio o illogicita nella motivazione.
Massime di principio
- Un motivo di cassazione che contesti solo la congruita della pena senza indicare profili specifici di illegittimita o illogicita e generalmente inammissibile.
- La determinazione della pena (dosimetria) rientra nella discrezionalita del giudice di merito e puo essere sindacata in Cassazione solo se emergono errore di diritto, violazione di legge o ragionamenti illogici o arbitrari.
- Se si contesta il calcolo della pena legato a modifiche normative (es. diverso comma di un articolo), il ricorrente deve indicare con precisione l'errore materiale o giuridico e dimostrare l'effetto concreto sulla misura della pena.
- Il richiamo generico ai minimi edittali non prova di per se una violazione di legge; occorre dimostrare che la pena inflitta sia effettivamente incomprensibile, sproporzionata o non motivata rispetto ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- Nella redazione del motivo di impugnazione e importante dettagliare i calcoli e le ragioni per cui la motivazione di merito sarebbe illogica o contraddittoria, altrimenti il motivo puo essere dichiarato inammissibile per genericita.
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