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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13101/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha riunito i ricorsi perché diretti contro la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c.; ha preso atto dell'annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato cessata la materia del contendere sia quanto alle maggiori imposte sia quanto alle sanzioni. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio per giusti motivi.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato a un contribuente, in relazione alla vendita di un fabbricato, una plusvalenza di euro 615.050, tassata separatamente con recupero di IRPEF per euro 244.482 e irrogazione di sanzioni per asserita violazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917/1986. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente annullando l'atto; la CTR, in riforma, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato il ricorso introduttivo salvo che per le sanzioni. In cassazione le parti hanno proposto ricorsi separati avverso la medesima sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia ha adottato un provvedimento di autotutela con cui ha annullato integralmente l'avviso di accertamento, atto depositato in giudizio dal contribuente per ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    i ricorsi separati proposti avverso la medesima sentenza vanno riuniti.

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986

    è la norma fiscale posta a base dell'accertamento della plusvalenza derivante dalla cessione del fabbricato.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria annulla integralmente in autotutela l'atto impositivo impugnato, viene meno l'oggetto sostanziale della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può riguardare tanto il tributo accertato quanto le sanzioni connesse, se l'annullamento amministrativo è totale.
  • In presenza di ricorsi separati contro la stessa sentenza, la riunione ex art. 335 c.p.c. è doverosa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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