Cassazione Penale, Sentenza n. 25415/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione contestata a Papotto e coindagati. L'accusa: minacce di morte e gravi ritorsioni a dirigenti della BRT S.p.A. per costringere l'azienda a non recedere dal contratto di facchinaggio con Gifra S.r.l. o a versare una somma come "buona uscita", anche con richiami alla vicinanza alla famiglia mafiosa di Giuseppe Intelisano. La difesa ha dedotto: inesistenza del fumus del reato estorsivo (si tratterebbe di mera controversia contrattuale o al più esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p.), mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo e dell'ingiusto profitto/danno, impropria applicazione dell'aggravante "metodo mafioso" (art. 416-bis.1), carenza delle esigenze cautelari e possibile riqualificazione della condotta in artt. 393 o 610 c.p., nonché elementi probatori insufficienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la conferma della custodia cautelare: sussistono gravi indizi di tentata estorsione (minacce ripetute per ottenere la prosecuzione del rapporto contrattuale o un vantaggio patrimoniale), l'elemento soggettivo e l'ingiusto profitto/danno sono ricostruiti dalla motivazione e la condotta non è riassumibile nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché la pretesa non era giudizialmente azionabile. È stata confermata altresì la sussistenza della circostanza aggravante del "metodo mafioso" per riferimenti e modalità intimidatorie tali da evocare la forza di un'organizzazione mafiosa. Per tali ragioni le esigenze cautelari sono state ritenute fondate e la custodia in carcere necessaria. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; disposta comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
La Corte ha ritenuto sussistenti i gravi indizi circa la tentata estorsione, valorizzando le minacce finalizzate a costringere la vittima a intrattenere rapporti negoziali. Ha ricordato che nell’estorsione contrattuale l'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nella costrizione alla negoziazione.
art. 56 cod. pen.
Valutazione del tentativo di estorsione: la condotta è rimasta allo stadio dell'azione coercitiva, ma idonea a configurare il tentativo di estorsione.
art. 393 cod. pen.
esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia
La difesa aveva invocato questa fattispecie come reato alternativo; la Corte ha escluso la ricaduta nella norma perché la pretesa non risultava giudizialmente azionabile e mancava l'elemento soggettivo necessario per la giustificazione ex se.
art. 610 cod. pen.
Richiamato dalla difesa come possibile qualificazione meno grave; la Corte ha precisato la specialità dell'estorsione rispetto alla violenza privata e ha ritenuto prevalente la qualificazione estorsiva.
art. 416-bis c.p. e art. 416-bis.1 cod. pen.
aggravante del "metodo mafioso"
La Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante perché le minacce e i richiami alla "famiglia" e alla forza intimidatrice, nel contesto territoriale, rendevano percepibile la provenienza dell'attività intimidatoria da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso.
art. 273 cod. proc. pen.
gravi indizi di colpevolezza
La valutazione della sussistenza dei gravi indizi è stata ritenuta corretta dal giudice del riesame e insindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità o violazione di legge.
art. 274 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che, data la gravità e la recentissima consumazione dei fatti e il metodo intimidatorio, sussistessero le esigenze cautelari giustificanti la custodia in carcere.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimenti usati dalla difesa per contestare l'applicazione della misura; la Corte ha ritenuto invece adeguata la scelta del Tribunale del riesame.
art. 292 cod. proc. pen.
motivazione ordinanza di riesame
Il modello motivazionale del riesame deve essere conforme ai canoni di cui all'art. 546 c.p.p.; la Corte ha verificato che il Tribunale ha adeguatamente esposto le ragioni della decisione.
art. 94 disp. att. c.p.p.
comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario
Disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto per gli adempimenti previsti dalla norma.
art. 616 cod. proc. pen.
condanna per inammissibilità del ricorso
Usata per motivare la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 29 d.lgs. 276/2003
responsabilità solidale del committente
Richiamata nella ricostruzione della controversia sul TFR di un dipendente; non rilevante però ai fini della qualificazione estorsiva complessiva secondo la Corte.
Massime di principio
- Minacce ripetute finalizzate a costringere una parte a mantenere o ad instaurare un rapporto negoziale possono integrare il reato di estorsione contrattuale: l'ingiusto profitto e il danno sono spesso impliciti nella costrizione all'atto negoziale.
- La qualificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393) è esclusa quando la pretesa non è giudizialmente azionabile: la credenza di agire per un diritto non basta se quel diritto non esiste o non è esperibile in sede giurisdizionale.
- Il coinvolgimento di soggetti che agiscono in interesse economico di una società, pur se privi di cariche formali, non esclude la configurabilità dell'estorsione qualora perseguano un vantaggio mediante minacce; la posizione formale non è l'elemento dirimente.
- Il richiamo al "metodo mafioso" richiede che le modalità, i contenuti delle minacce e il contesto inducano ragionevolmente la percezione, nella vittima, di provenienza da un contesto di criminalità organizzata: questa percezione rafforza la gravità degli indizi e le esigenze cautelari.
- In sede di cassazione il sindacato sulla valutazione dei fatti e delle prove è limitato: si verifica solo la presenza di mancanze formali, violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione del giudice del merito.
- La produzione di giustificazioni ex post (es. che la somma richiesta era destinata a pagamenti legittimi come il TFR) non elimina automaticamente la rilevanza delle condotte estorsive se non dimostra il collegamento causale e la mancanza dell'elemento dell'ingiusto profitto.
- Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, gravità degli indizi) possono essere ritenute sussistenti quando i fatti sono recenti, gravi e accompagnati da modalità intimidatorie di particolare incisività.
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