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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28172/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per ricettazione e furto pluriaggravato. Ha dedotto: 1) inosservanza di legge e vizi di motivazione per un asserito errore materiale della sentenza d'appello, perché il dispositivo riportava una data diversa da quella indicata nel deposito della motivazione, con conseguente nullità; 2) vizi di legge e motivazione sulla responsabilità per i reati ascritti; 3) mancata riqualificazione della ricettazione nel meno grave incauto acquisto; 4) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 5) mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; 6) mancata riqualificazione dei fatti e conseguente omessa dichiarazione di prescrizione; 7) mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La Corte rileva che le censure, salvo quella sull'errore materiale, ripropongono questioni già esaminate e disattese in appello con motivazione ritenuta congrua, e che l'ultimo motivo è generico e privo dei requisiti di specificità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'errore materiale nella data della decisione, perché l'eventuale discrasia è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale e non determina nullità. Ha ritenuto non consentiti in sede di legittimità gli ulteriori motivi, perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito già compiutamente svolta dai giudici di merito, i quali avevano fondato la responsabilità sulla consapevolezza della provenienza illecita del bene e sulle modalità della condotta, incompatibili con la particolare tenuità del fatto. Ha inoltre escluso la riqualificazione in incauto acquisto e, conseguentemente, la prescrizione, anche perché l'imputato era stato ritenuto recidivo; infine, ha dichiarato generico il motivo sulla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi posti a sostegno della censura; la doglianza generica e assertiva è inammissibile.

Massime di principio

  • La discrasia tra la data del dispositivo e quella riportata nella sentenza depositata integra, al più, un errore materiale emendabile con l'apposita procedura e non una nullità del provvedimento.
  • In sede di legittimità non sono consentite censure che mirino a ottenere una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già esaminato i fatti e dato una motivazione non manifestamente illogica.
  • La riqualificazione del fatto in un reato meno grave può essere esclusa quando la motivazione di merito evidenzi elementi incompatibili con il diverso inquadramento giuridico prospettato dalla difesa.
  • La particolare tenuità del fatto può essere negata quando le modalità della condotta e il quadro complessivo dell'offesa rendano non minimamente offensiva la condotta.
  • La prescrizione non può essere dichiarata se il diverso inquadramento giuridico prospettato dalla difesa non è fondato e il termine prescrizionale, tenuto conto della recidiva, non risulta ancora maturato.
  • Le censure relative a benefici o pene sostitutive devono essere specifiche e puntualmente argomentate; in difetto, sono inammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneFurtoImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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