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Sentenza

Sentenza n. 1556/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la ricorrente aveva ottenuto la soddisfazione integrale del proprio interesse sostanziale per effetto del pagamento intervenuto. Ha compensato le spese del giudizio di ottemperanza in ragione dell’accordo stragiudiziale raggiunto dalle parti sul punto.

TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Comune all’obbligo di pagamento stabilito dal decreto ingiuntivo n. 1601/2017, confermato dopo l’opposizione con sentenza n. 4612/2019 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositato il 19 ottobre 2017, che aveva ingiunto al Comune di pagare € 2.806,00, oltre agli interessi legali previsti dall’art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda e alle spese di lite, liquidate in € 76,00 per spese ed € 390,00 per compenso, oltre CPA, IVA e rimborso forfettario del 15%. L’opposizione del Comune era stata rigettata con sentenza depositata il 27 novembre 2019. All’udienza camerale del 22 settembre 2026 la ricorrente ha riferito che il Comune aveva pagato integralmente e ha chiesto la cessazione della materia del contendere; ha inoltre rappresentato che le parti avevano raggiunto un accordo sulle spese di questo giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    parte ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza del Comune di Albanella al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.

    Le disposizioni sono il fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del titolo; la sentenza non approfondisce ulteriormente la disciplina, poiché il pagamento sopravvenuto ha integralmente soddisfatto l’interesse della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il pagamento sopravvenuto assicura integralmente la soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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