Sentenza del 19/05/2016 n. 32 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Accertamento - Avviso di Accertamento - Contraddittorio preventivo - Assenza di accessi, ispezioni e verifiche - Nullità atto - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento sostenendo che fosse nullo per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. La censura si fondava sull’art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, interpretato come fonte di un obbligo generalizzato di confronto con il contribuente prima dell’emissione dell’atto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che l’art. 12 dello Statuto del contribuente, nella parte relativa alle garanzie connesse al contraddittorio preventivo, operi in relazione a ispezioni, accessi e verifiche fiscali presso il contribuente, ma non anche nell’ambito di un controllo ordinario svolto senza tali attività. Pertanto, l’assenza di un contraddittorio preventivo non determina, in questo caso, la nullità dell’avviso di accertamento.
Norme richiamate
Art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente
Il diritto al contraddittorio preventivo previsto dalla disposizione non si applica a fronte di un controllo ordinario, diverso da ispezioni, accessi e verifiche fiscali.
La norma è stata interpretata nel senso che le specifiche garanzie procedimentali, compreso il contraddittorio preventivo, sono collegate alle attività di ispezione, accesso o verifica presso il contribuente e non si estendono automaticamente a ogni forma di controllo fiscale.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non comporta automaticamente la nullità dell’avviso di accertamento: occorre verificare la natura concreta dell’attività svolta dall’Amministrazione.
- Quando l’accertamento deriva da un controllo ordinario documentale o da verifiche effettuate senza accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente, l’art. 12 dello Statuto non impone necessariamente un contraddittorio preventivo.
- Le garanzie del contribuente devono essere valutate in relazione alle modalità effettive del controllo, non soltanto alla denominazione formale utilizzata dall’Amministrazione.
- Per contestare validamente l’atto, il contribuente deve dimostrare che l’attività amministrativa abbia avuto natura sostanzialmente ispettiva o verificativa e che fosse quindi applicabile la specifica disciplina sul contraddittorio.
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