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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02236/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari ma confermato la gravità indiziaria per concorso in estorsione pluriaggravata, anche dal metodo mafioso, e per turbativa d'asta aggravata (artt. 629, 353 c.p.). La difesa ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della provvista indiziaria ex art. 273 c.p.p., sostenendo che mancasse il danno patrimoniale rilevante (solo una perdita di chance illecita o non apprezzabile), critica dell'attendibilità del dichiarato del tecnico comunale Candido e lettura parziale delle intercettazioni; (2) censura sull'applicabilità dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. in ragione dell'uso di elementi congetturali (menzione di pregressa detenzione di uno degli astanti e 'pregiudizio territoriale'); (3) deduzione, nei motivi aggiunti, che la procedura era una procedura negoziata e non una gara in senso tecnico, quindi incompatibile con la fattispecie di turbativa d'asta, e reiterazione della tesi che l'intervento del ricorrente fosse mero intervento umanitario/intermediario esente da rilevanza penale.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto fondate le argomentazioni del Tribunale del riesame in ordine alla gravità indiziaria sia per il reato di estorsione che per la turbativa d'asta e ha confermato l'applicabilità dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. Motivazioni principali: (i) la perdita di una seria e consistente possibilita' di conseguire l'appalto costituisce danno patrimoniale rilevante anche se, al momento della minaccia, gli inviti non erano ancora formalmente inviati; tale perdita di chance e' apprezzabile economicamente e la presenza di una pregressa posizione favorevole della ditta destinata a ricevere l'invito rafforza la previsione del danno; (ii) l'eventuale precedente accordo corruttivo tra pubblico funzionario e privato non esclude la valenza estorsiva della minaccia, poiche' la pretesa del reo resta priva di tutela giuridica e le condotte intimidatorie ledono l'autonomia negoziale di altri operatori; (iii) la procedura negoziata puo' costituire comunque una 'gara' ai fini dell'art. 353 c.p. quando sussista una competizione reale e siano resi noti criteri di selezione e presentazione delle offerte; (iv) il ruolo dell'indagato come mero intermediario e la lettura delle intercettazioni in senso 'umanitario' sono questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità; (v) l'aggravante mafiosa e' logicamente motivata alla luce del contesto territoriale, della platea di presenti, della modalità di convocazione e del riferimento a pregresse detenzioni, elementi che accrescono la forza intimidatoria e richiamano metodi mafiosi.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola il vaglio della provvista indiziaria: usato come parametro per valutare la gravità indiziaria nel riesame; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del criterio e la motivazione del Tribunale nella ricostruzione degli elementi indiziari.

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    Applicato per la configurazione del delitto di estorsione; la Corte ha confermato che rientra nel concetto di danno patrimoniale anche la perdita di una seria e consistente chance economica e che l'esistenza di pattuizioni illecite pregresse non esclude la rilevanza estorsiva della minaccia.

  • art. 353 cod. pen. (turbata libertà degli incanti)

    Interpretato in senso ampio: la procedura negoziata puo' qualificarsi come gara ai fini di questa norma se vi e' una competizione effettiva e criteri di selezione resi noti; la condotta intimidatoria volta a influire sulla competizione e sulla concorrenza integra il reato.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione a vizi di motivazione e documentazione, il Tribunale ha comunque ritenuto ampiamente motivate le ragioni della decisione impugnata; la Corte non ha accolto le censure di omessa esplicitazione.

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante per metodo mafioso)

    L'aggravante e' stata ritenuta configurabile sulla base del contesto territoriale, del numero e del tipo di partecipanti alla riunione intimidatoria e di elementi simbolici (evocazione di lunga detenzione) che rinviano a pratiche e 'forza' tipiche di contesti mafiosi.

  • S.U. Corte di Cassazione, Annunziata (28/03/2024)

    Giurisprudenza di legittimità citata per il principio che la perdita della chance, se seria e consistente e valutabile economicamente, integra il danno patrimoniale ai fini dell'estorsione; la Corte si e' allineata a tale orientamento.

  • S.U. Corte di Cassazione, Huang (17/12/2003)

    Richiamata per il principio che l'illecito pregresso della vittima non neutralizza automaticamente l'ingiustizia del profitto dell'estorsore; la Corte lo ha confermato nel caso concreto.

Massime di principio

  • La perdita di una 'chance' di ottenere un profitto o un appalto e' rilevante come danno patrimoniale ai fini dell'estorsione se la possibilita' e' seria, consistente e valutabile economicamente; non e' determinante che gli inviti formali non siano stati ancora inviati se sussistono elementi che rendono concreta la probabilita' di aggiudicazione.
  • La presenza di un precedente accordo illecito tra pubblico e privato non esclude automaticamente la rilevanza penale di minacce estorsive poste da terzi: la pretesa estorsiva resta priva di tutela giuridica e le intimidazioni ledono l'autonomia negoziale e la concorrenza.
  • La qualificazione di 'gara' ai fini della turbativa d'asta non dipende solo dalla denominazione formale (es. procedura negoziata) ma dalla concretezza della competizione e dalla preventiva indicazione e pubblicizzazione dei criteri di selezione; anche procedure negoziate possono integrare la fattispecie se sussiste una contesa reale tra concorrenti.
  • Il ruolo di 'intermediario' puo' escludere responsabilita' penale solo se emerge in modo chiaro che l'agente ha agito esclusivamente nell'interesse della vittima e senza condividere o favorire il proposito criminoso; valutazioni su questo punto sono, di norma, di merito e non sindacabili in sede di legittimità.
  • Per il riconoscimento dell'aggravante per metodo mafioso si puo' fare affidamento su un quadro fattuale complessivo (numero e profili degli astanti, modalita' della minaccia, contesto territoriale, riferimenti simbolici quali la menzione di lunghe detenzioni) che renda plausibile l'uso di metodi intimidatori tipici di organizzazioni mafiose.
  • In sede di riesame cautelare la valutazione della gravita' indiziaria richiede un giudizio complessivo sugli elementi indiziari messi a disposizione dall'istruttoria: censure che insistono su rivalutazioni probatorie sostanziali ricadono nel merito e, pertanto, non sono normalmente idonee a sovvertire la decisione di legittimita'.

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