Sentenza n. 14432/2026 - Roma, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale espresso dalla Commissione ministeriale nell'ambito del concorso per l'assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, nonché gli atti successivi relativi al diario della prova scritta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 6 giugno 2023 con cui la Commissione medica ministeriale per l'accertamento dei requisiti psicofisici-attitudinali lo ha giudicato inidoneo a ricoprire incarichi nella Polizia di Stato, ritenendo che avesse conseguito, nell'accertamento dei requisiti attitudinali, una media inferiore a 12,00 nei parametri relativi a livello evolutivo, controllo emotivo e socialità. Sono stati impugnati anche il bando del concorso e, con motivi aggiunti, l'avviso e il diario della prova scritta pubblicati il 22 agosto 2023. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli vizi dedotti.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 10 luglio 2026, con la quale è stata comunicata la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del giudizio ed è stata richiesta la declaratoria di improcedibilità. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame nel merito della legittimità del giudizio di non idoneità o degli ulteriori atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione allo svolgimento del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento dei dati personali, in considerazione della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, purché la perdita dell'interesse attuale alla pronuncia risulti dal contenuto degli atti processuali.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può riguardare sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti, qualora anche le domande introdotte con questi ultimi non conservino un interesse concreto e attuale alla decisione.
- In caso di declaratoria di improcedibilità determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
Come è indicizzato
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