Sentenza del 11/05/2016 n. 9577 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha contestato la qualificazione dell'atto del 30 gennaio 2003 come conferimento di azienda soggetto a imposta di registro in misura fissa. Secondo l'Amministrazione, il conferimento dell'azienda nella società, seguito a breve distanza dalla cessione dell'intera quota sociale da parte della conferente al figlio e alla nuora, costituiva un'operazione collegata da riqualificare, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, come sostanziale cessione di azienda, con conseguente applicazione delle imposte proporzionali sul valore dei beni conferiti. Sono stati dedotti anche la contraddittorietà della motivazione della CTR e la violazione di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondati congiuntamente i due motivi. Ha stabilito che, per gli atti anteriori al D.L. n. 223 del 2006, ai fini dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 l'Amministrazione poteva considerare, oltre al contenuto formale dell'atto, anche il collegamento tra il conferimento dell'azienda e le successive cessioni delle quote. Tali operazioni potevano integrare un fenomeno unitario con effetto economico e giuridico equivalente alla cessione di azienda, senza necessità di dimostrare autonomamente un abuso del diritto. La sentenza favorevole ai contribuenti è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che dovrà riesaminare la vicenda applicando questo principio e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
L'atto deve essere interpretato secondo la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici, anche se non corrispondenti al titolo o alla forma apparente.
Per gli atti anteriori alle modifiche normative del 2006, la norma consentiva di considerare il collegamento negoziale e le operazioni societarie complessive, non limitandosi al contenuto formale del singolo atto. Un conferimento d'azienda seguito in tempi brevi dalla cessione delle quote ai soggetti interessati poteva quindi essere riqualificato come cessione d'azienda.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50, comma 3
La disposizione è richiamata dall'Agenzia delle entrate per sostenere l'inapplicabilità dell'imposta di registro in misura fissa quando l'operazione dovesse essere considerata, nella sostanza, trasferimento di beni o cessione d'azienda.
D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, Parte prima, art. 4, comma 1, lett. a), n. 3
La norma è stata invocata dall'Amministrazione per sostenere l'applicazione dell'imposta proporzionale al conferimento o trasferimento di beni, anziché della tassa fissa prevista per il conferimento d'azienda.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53-bis, introdotto dal D.L. n. 223 del 2006, convertito dalla L. n. 248 del 2006
La Corte precisa che la fattispecie era anteriore all'introduzione della norma e applica quindi il precedente orientamento secondo cui l'art. 20 consentiva di valorizzare il collegamento tra negozi e operazioni societarie.
Art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5
Sono le disposizioni processuali richiamate per denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di legge e la contraddittorietà della motivazione.
Massime di principio
- Per gli atti soggetti alla disciplina applicabile prima delle modifiche del 2006, ai fini dell'imposta di registro l'Amministrazione poteva valutare l'intera sequenza negoziale e non soltanto la forma del singolo atto.
- Un conferimento d'azienda seguito a breve distanza dalla cessione delle quote ai soggetti sostanzialmente interessati all'azienda può essere considerato un'operazione unitaria equivalente a una cessione d'azienda.
- La presenza di atti societari formalmente distinti non impedisce la riqualificazione fiscale quando il loro collegamento produce un unico risultato economico e giuridico.
- In una situazione analoga, la tempistica ravvicinata, l'identità o prossimità dei soggetti coinvolti, il trasferimento dell'intera partecipazione e la sostanziale coincidenza del risultato finale sono elementi rilevanti.
- La riqualificazione ai sensi dell'art. 20, nella disciplina allora vigente, non richiedeva necessariamente la prova autonoma di un intento elusivo o di un abuso del diritto; era sufficiente ricostruire gli effetti giuridici complessivi dell'operazione.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente la definitività della pretesa tributaria: il giudice di rinvio deve ancora verificare concretamente il collegamento tra gli atti e determinare le imposte dovute.
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