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Ordinanza

Ordinanza n. 2348/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria dei candidati vincitori della «Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 dell’11 luglio 2025)», per la Direzione Regionale Sicilia, pubblicata il 27 novembre u.s. sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa; -dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 27 novembre u.s., con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per la Direzione Regionale Sicilia; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per la Direzione Regionale Sicilia; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; -degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui è previsto che “Quattro posti non vengono assegnati in attesa dell'esito della prova asincrona prevista nei casi di cui al punto 5.6 del bando”; -dell’elenco dei candidati idonei per la Direzione Regionale Sicilia, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; -dell’avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti (in forma anonima) della prova scritta del concorso de quo, in data 4 novembre u.s., nella parte in cui è stato attribuito all’odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante; -dell’esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante; -del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta, pari a 24,2 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 27, del correttore e del foglio risposte; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 27, del questionario della prova scritta di parte ricorrente; - per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere collocata, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria finale del concorso per la direzione regionale sicilia; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nella graduatoria finale del concorso per la Direzione Regionale Sicilia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: previa sospensione dell’efficacia, del rigetto formatosi ex art. 25, comma 3, della L. n. 214/1990 s.m.i. con riferimento all’istanza di accesso alle generalità dei controinteressati (inviata in data 21.01.2026), opposto dalle Amministrazioni odierne resistenti in data 06.02.2026, avente prot. n. 6543_2026_1023, nonche’ per la condanna delle amministrazioni resistenti ad esibire e a consentire l’estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta, in particolare le generalità complete dei candidati che hanno conseguito un punteggio pari o inferiore a 24,6 nella graduatoria finale;

Giustizia amministrativa202601951

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria dei vincitori della selezione pubblica per funzionari giuridico-tributari presso la Direzione Regionale Sicilia, con attribuzione alla ricorrente di 24,2 punti nella prova scritta, nonché diniego di accesso ai nominativi dei candidati collocati in graduatoria con punteggio pari o inferiore a 24,6

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale e gli atti della procedura concorsuale, deducendo che non vi fosse stata inclusa per effetto dell'attribuzione di un punteggio alla prova scritta inferiore a quello spettante. La contestazione riguarda in particolare il quesito n. 27, il questionario, il correttore, il foglio risposte e gli atti della commissione relativi alla predisposizione e approvazione delle domande. Sono stati inoltre contestati gli elenchi dei vincitori nella parte in cui non indicavano le quote di riserva e gli idonei, nonché la previsione relativa alla mancata assegnazione di quattro posti in attesa dell'esito della prova asincrona. La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a essere collocata nella posizione spettante e la rettifica del punteggio, anche mediante risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Con motivi aggiunti ha impugnato il rigetto formatosi sull'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati, necessarie per individuare i candidati collocati in graduatoria con punteggio pari o inferiore a quello rivendicato, pari a 24,6 punti, chiedendo l'esibizione della documentazione richiesta.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo, ritenendo insussistente il pregiudizio grave e irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente, allo stato, l'interesse dell'amministrazione al mantenimento degli effetti della graduatoria; inoltre, l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito sarebbe stato comunque idoneo a soddisfare l'interesse della ricorrente. Il TAR non ha anticipato alcuna valutazione sui profili di rito né sulla fondatezza delle doglianze. La domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, dopo la notifica dei motivi aggiunti, l'amministrazione ha fornito i dati richiesti con l'istanza di accesso. Il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e nel portale dedicato alla Direzione Regionale interessata. La notificazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. La fissazione dell'udienza pubblica di merito è stata riservata a una successiva istanza della ricorrente, successiva all'integrazione del contraddittorio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha respinto la sospensiva per insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato invocato dalla ricorrente per chiedere il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio e collocazione nella graduatoria; la relativa domanda non è stata decisa in questa fase cautelare.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Impone l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso debba essere notificato a soggetti controinteressati; il TAR ne ha disposto l'applicazione nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di un numero elevato di destinatari o di difficoltà nella loro identificazione o reperibilità, la notificazione per pubblici proclami; il TAR ne ha autorizzato l'utilizzo mediante pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale base normativa, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., per la notificazione del gravame per pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il mancato adempimento, nei termini stabiliti, degli oneri di notificazione e deposito della prova è stato indicato quale causa di improcedibilità del gravame.

  • art. 25, comma 3, l. n. 241/1990

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione al rigetto dell'istanza di accesso; la relativa domanda cautelare è stata dichiarata improcedibile dopo che l'amministrazione ha fornito i dati richiesti.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione degli effetti di una graduatoria concorsuale può essere negata quando non sia dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile e, nel bilanciamento degli interessi, prevalga l'interesse pubblico al mantenimento temporaneo degli effetti della graduatoria.
  • L'eventuale fondatezza del ricorso nel merito e la conseguente possibilità di ottenere una piena soddisfazione dell'interesse mediante la decisione definitiva possono escludere l'urgenza cautelare, quando non emerga un pregiudizio irreversibile nelle more.
  • Quando l'accoglimento del ricorso possa pregiudicare la posizione di tutti i candidati utilmente collocati in una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tali soggetti, inclusi vincitori e idonei.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con indicazione degli elementi idonei a rendere conoscibili il giudizio, gli atti impugnati e le domande proposte.
  • Se, dopo la proposizione dei motivi aggiunti contro il diniego di accesso, l'amministrazione fornisce spontaneamente i dati richiesti, la domanda cautelare relativa all'accesso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAccesso documentaleTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseTutela del terzo

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