Cassazione Penale, Sentenza n. 10385/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge rispetto al calcolo della pena nella dichiarazione della continuazione: il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione ha indicato come più gravi i fatti giudicati con la sentenza del 27/07/2012 senza motivazione specifica, ha adottato come pena-base la pena complessiva di quella sentenza (che però raggruppava più reati già uniti per continuazione e soggetti a riduzione per il rito abbreviato), non ha individuato il singolo reato più grave, non ha indicato le pene attribuite ai singoli reati satellite e non ha calcolato e motivato distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, né ha chiarito se nella quantificazione si è tenuto conto della riduzione prevista per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, Ufficio GIP, in diversa persona fisica. La Corte ha richiamato i principi secondo cui il giudice dell'esecuzione deve individuare il reato più grave con riferimento alla pena concretamente determinata dal giudice della cognizione, determinare la pena-base e calcolare e motivare separatamente l'aumento per ciascun reato satellite, nonché tenere conto, quando occorre, della riduzione prevista per il rito abbreviato nell'applicazione dell'aumento ai sensi dell'art. 81 c.p.
Norme richiamate
Sezioni Unite, sent. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite
Occorre che il giudice determini e motivi separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite per verificare la proporzione tra le pene e la corretta individuazione del reato più grave e della pena-base
Sez. 1, sent. n. 31640 del 09/05/2014 (Rv. 261088)
Il giudice dell'esecuzione è tenuto ad individuare la violazione di maggior gravità con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Per la continuazione in executivis il riferimento per l'individuazione del reato più grave è la pena concretamente determinata nelle sentenze di cognizione
Sez. 1, sent. n. 26269 del 08/04/2021 (Rv. 281617)
L'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., se il reato satellite è stato giudicato con il rito abbreviato, è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione
Quando il satellite è stato giudicato con rito abbreviato l'aumento va computato tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p.; il giudice deve darne esplicita indicazione in motivazione
art. 81 cod. pen.
Disciplinando la continuazione, l'art. 81 c.p. comporta un aumento della pena che va calcolato e attribuito tenendo conto della pena-base e dei singoli reati satellite
art. 442 cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di pena per il rito abbreviato; tale riduzione è applicabile anche al calcolo dell'aumento per la continuazione quando il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Indica il criterio per l'individuazione della violazione di maggior gravità in sede esecutiva, richiamato per stabilire quale è il reato più grave sulla base della pena concretamente determinata
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve individuare il reato più grave facendo riferimento alla pena concretamente determinata dal giudice della cognizione, non alla sola pena complessiva risultante da più reati riuniti.
- La pena-base deve essere esplicitamente indicata e gli aumenti ex art. 81 c.p. devono essere calcolati e motivati separatamente per ciascun reato satellite, in modo da rendere verificabile la proporzione tra le pene.
- Se un reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento di pena è soggetto alla riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p. e il giudice deve dichiarare in motivazione di averne tenuto conto.
- In presenza di più sentenze irrevocabili, la continuazione 'in executivis' va applicata sulla base delle pene concretamente inflitte nei singoli provvedimenti e richiede motivazione puntuale su come sono stati attribuiti gli aumenti.
- Errori o omissioni nel calcolo e nella motivazione delle pene in sede esecutiva possono condurre all'annullamento dell'ordinanza e al rinvio per un nuovo giudizio.
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