Cassazione Civile, Ordinanza n. 21879/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La lite riguarda un decreto ingiuntivo richiesto dalla cessionaria di crediti vantati verso un Comune per forniture di energia elettrica fatturate da due società fornitrici e poi cedute alla banca factor. Il Comune ha opposto il decreto contestando, da un lato, parte delle somme pretese per asserita mancanza di prova dell’effettiva fornitura e, dall’altro, la regolarità della cessione e la decorrenza degli interessi moratori. In primo grado l’opposizione è stata accolta solo in parte: per alcune fatture il giudice ha ritenuto mancante la prova della notifica della cessione e ha fatto decorrere gli interessi dalla costituzione in giudizio del cessionario; per altre fatture ha riconosciuto gli interessi dalla scadenza. In appello la cessionaria ha ottenuto una riforma favorevole su alcune poste: la Corte territoriale ha ritenuto che, una volta provata la cessione, gli interessi decorressero dalla scadenza delle fatture; per altre fatture ha fatto decorrere gli interessi dalla diffida di pagamento inviata dalla cessionaria, in mancanza di prova della ricezione delle fatture. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di avere sempre contestato la trasmissione e la validità di fatture per euro 73.639,61 e che quindi gli interessi non potevano decorrere dalla scadenza; con il secondo ha denunciato violazione del d.lgs. 231/2002 e dell’art. 1264 c.c., sostenendo che per fatture per euro 45.127,51 mai inviate dalla cedente la diffida della cessionaria non poteva sostituire la notifica delle fatture e non poteva far decorrere gli interessi. La cessionaria ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per il mancato riconoscimento di una parte del credito (euro 19.453,15) per asserita mancata prova dell’effettiva fornitura di energia, nonché la violazione dell’art. 4, comma 2, d.lgs. 231/2002 per la decorrenza degli interessi solo dalla messa in mora e non dalla scadenza delle fatture. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale, ritenendo che tutte le censure mirassero, in sostanza, a contestare accertamenti di fatto o rationes decidendi non specificamente colpite; ha inoltre evidenziato che alcune questioni erano già state definite in primo grado e non specificamente impugnate. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza, con ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale del Comune sia il ricorso incidentale della cessionaria. Ha ritenuto che i motivi di entrambe le impugnazioni non cogliessero la ratio decidendi della sentenza d’appello oppure tendessero a ottenere un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. In particolare, le doglianze sulla decorrenza degli interessi e sulla prova della fornitura o della ricezione delle fatture sono state considerate non scrutinabili perché dirette contro accertamenti di fatto o contro questioni già risolte e non specificamente impugnate. È stata disposta la compensazione delle spese tra le parti ricorrenti in via principale e incidentale. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il motivo ex omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto dedotto non risulta efficacemente devoluto al giudice di merito o quando la censura non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione un accertamento di fatto sulla ricezione delle fatture o sulla prova della fornitura.
art. 360 c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza non può essere prospettato per contestare in realtà la valutazione delle prove o i fatti accertati dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
La doglianza sulla valutazione delle prove è inammissibile quando mira a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
art. 116 c.p.c.
La censura per violazione dei criteri di valutazione della prova non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
art. 2697 c.c.
La censura sull’onere della prova è inammissibile se in concreto si limita a contestare l’esito dell’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
art. 1264 c.c.
La decisione richiama la disciplina della cessione del credito per escludere che la pretesa debba rimanere inesigibile sino ad una preventiva accettazione del debitore ceduto; rileva invece la regolare notificazione della cessione.
d.lgs. 231/2002
Gli interessi moratori nei rapporti commerciali decorrono secondo le regole del decreto, ma la loro decorrenza non può essere ridiscussa in cassazione mediante contestazioni fattuali sulla ricezione delle fatture.
art. 4, comma 2, d.lgs. 231/2002
Per i pagamenti dovuti da enti locali il termine di pagamento è di 30 giorni dalla ricezione della fattura; tuttavia la censura è stata reputata inammissibile perché diretta contro un accertamento di fatto non sindacabile.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
L’ulteriore contributo unificato è dovuto se ricorrono i presupposti di legge.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, specie quando la sentenza impugnata si fondi su un accertamento di merito non efficacemente attinto dalla censura.
- Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto asseritamente trascurato non risulta specificamente devoluto al giudice di merito oppure non incide sulla ratio decidendi effettiva della decisione impugnata.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. non è idonea quando, sotto la sua veste formale, mira soltanto a contestare l’apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
- In tema di cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione, la controversia sulla decorrenza degli interessi e sull’esigibilità del credito va risolta alla luce della disciplina applicabile e degli accertamenti in fatto sulla notificazione della cessione e sulla ricezione delle fatture; tali profili, se non specificamente e correttamente censurati, non possono essere riesaminati in cassazione.
- La diffida o intimazione di pagamento inviata dal cessionario può rilevare ai fini della costituzione in mora solo se il motivo di ricorso investe correttamente la regola giuridica applicata e non si risolve in una contestazione del fatto storico della ricezione o mancata ricezione delle fatture.
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