Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11368/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della determinazione della pena disposta nel dispositivo della sentenza impugnata, denunciata come illegale e in peius rispetto alla sentenza di primo grado a causa di una discrasia tra dispositivo e motivazione: errore di calcolo della pena per il capo C) (violazione continuata dell'art. 385 c.p.), con omesso corretto riconoscimento della prevalenza dell'attenuante ex art. 89 c.p. sulla recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha disposto la rettifica del dispositivo ai sensi dell'art. 619, comma 2, c.p.p., conformando il dispositivo alla motivazione. La pena per il capo C) è stata così considerata correttamente calcolata in anni 1 di reclusione (pena base anni 2, riduzione ex art. 89 a anni 1 e mesi 4, aumento di mesi 2 per la continuazione fino ad anni 1 e mesi 6, poi diminuzione per il rito abbreviato a anni 1). Non è stata annullata la sentenza impugnata ma ne è stata rettificata la parte dispositiva.

Norme richiamate

  • art. 89 cod. pen.

    L'attenuante è stata ritenuta prevalente sulla recidiva e applicata nel calcolo della pena, determinando la riduzione dalla pena base.

  • art. 385 cod. pen.

    Norma incriminatrice (violazione continuata) relativa ai reati ascritti al capo C).

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Consente la rettifica del dispositivo sentenziale quando sussiste contrasto tra dispositivo e motivazione e la motivazione prevale objetivamente, permettendo la correzione di un mero errore di calcolo senza annullare la sentenza.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, Rv. 284331-01)

    Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, Rv. 284331-01

    Principio che ammette la rettifica del dispositivo anziché l'annullamento quando la motivazione chiarisce un evidente errore materiale o di calcolo nel dispositivo.

Massime di principio

  • Se vi è una discordanza tra dispositivo e motivazione e la motivazione contiene un calcolo chiaro e logico della pena, il giudice di legittimità può rettificare il dispositivo ex art. 619 c.p.p. senza annullare l'intera sentenza.
  • Quando un'attenuante è dichiarata prevalente sulla recidiva (art. 89 c.p.), va prima applicata la riduzione conseguente prima di computare eventuali aumenti (es. per continuazione).
  • L'aumento della pena in sede di appello rispetto al primo grado, ingiustificato e causato da un errore di calcolo, è illegale e costituisce motivo fondato di cassazione.
  • Nel calcolo della pena per reati in continuazione si devono seguire in sequenza: determinazione della pena base, applicazione di attenuanti/prevalenze, incremento per continuazione, e infine applicazione di eventuali diminuzioni (es. rito abbreviato).
  • La rettifica del dispositivo è ammissibile solo per meri errori materiali o di calcolo espressamente riconosciuti nella motivazione; questioni valutative non chiaramente espresse non sono sanabili con tale rimedio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.