Cassazione Civile, Ordinanza n. 20703/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere la reiscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli per gli anni 2007-2010, previa declaratoria dell’esistenza di un rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze di un’azienda agricola. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello, su impugnazione dell’INPS, ha riformato la decisione e respinto la pretesa, ritenendo non convincente il quadro probatorio: ha valorizzato la genericità delle testimonianze, l’inattendibilità di due testi, il contenuto del verbale ispettivo e gli elementi che deponevano per la fittizietà dell’impiego (falsità del contratto di affitto dei terreni, stato di abbandono dei fondi, inidoneità alla coltivazione, fatiscenza delle serre). La ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello attribuito valore decisivo e acritico alle dichiarazioni rese al verbale ispettivo e per aver svalutato le deposizioni testimoniali; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per asserita arbitraria valutazione delle prove e per l’asserita inattendibilità/ incapacità a testimoniare di alcuni testi; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo che non fossero state considerate circostanze emerse dal verbale ispettivo (epoca dell’accertamento rispetto alla fine del rapporto, disponibilità dei terreni, tipologia delle colture, presenza di alberi e necessità di manodopera).
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che non vi era violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché il giudice di merito non aveva considerato il verbale ispettivo come prova legale, ma aveva liberamente apprezzato le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e le aveva confrontate con il resto del materiale istruttorio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché mirava in realtà a ottenere un nuovo giudizio sul merito delle prove e sull’attendibilità dei testimoni, attività preclusa in cassazione; inoltre ha escluso la violazione dell’art. 246 c.p.c., ricordando che l’incapacità a testimoniare richiede un interesse giuridico attuale e non un mero interesse di fatto all’esito del giudizio. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la ricorrente non aveva specificamente indicato il fatto storico omesso, il dato da cui risultava, il come e il quando della sua deduzione nei gradi di merito e la sua decisività; ha inoltre ribadito che l’omesso esame di singoli elementi istruttori non coincide con l’omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal merito.
art. 116 c.p.c.
La violazione ricorre solo se il giudice disattende il regime legale di valutazione delle prove o attribuisce valore di prova legale a elementi che ne sono privi; la libera valutazione delle prove resta rimessa al merito.
art. 246 c.p.c.
L’incapacità a testimoniare richiede un interesse giuridico, personale, concreto e attuale alla controversia, non un semplice interesse di fatto all’esito del giudizio.
art. 2697 c.c.
La censura non può tradursi in una mera contestazione dell’apprezzamento delle prove, ma deve riguardare la reale ripartizione dell’onere probatorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non copre il cattivo apprezzamento delle prove o l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, e dove e quando sia stato dedotto e discusso.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio di omesso esame richiede la specifica localizzazione processuale degli atti e dei fatti rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo esame del merito probatorio: la valutazione dell’attendibilità dei testimoni e della concludenza delle prove appartiene al giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di un errore nel regime giuridico della prova, non quando si contesti semplicemente il peso attribuito ai singoli elementi istruttori.
- Le dichiarazioni rese agli ispettori e riportate nel verbale non hanno, di regola, valore di prova legale quanto ai fatti appresi 'de relato' o alle circostanze non direttamente percepite, ma sono liberamente valutabili dal giudice, che può attribuire loro maggiore credibilità rispetto alle testimonianze rese successivamente in giudizio.
- L’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. non deriva da un generico interesse all’esito della causa, ma solo da un interesse giuridico attuale e incompatibile con la posizione di terzo testimone.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di argomenti difensivi o di singoli elementi di prova; il ricorso deve indicare in modo puntuale il fatto, la sua emergenza dagli atti, la sua deduzione nel processo e la sua decisività.
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